Lexipedia

Decisione

10.2006.584

Condurre una vettura in stato di ubriachezza (min. 1.57 - max 1.89 per mille) e senza licenza di condurre

16 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l’autovettura suddetta senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a Camorino il 26.08.2006;

reato

previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4454/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'500.--.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006 dall'accusato,

limitatamente ai punti 2 e 3;

indetto il

dibattimento 16 gennaio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il curatore __________;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli

accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura

penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

oltre alla pena detentiva l’accusato deve essere condannato anche a una multa e

in caso di risposta affermativa per quale importo.

2.

Sulle

tasse e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 68 vCP; 91 cpv. 1 LCStr, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dà atto che ACCU 1

è stato riconosciuto autore colpevole

di guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. 4454/2006 del 4 dicembre 2006.

dà atto che ACCU 1

è stato condannato

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

e condanna ACCU 1

2.

alla multa di fr. 200.-.

prescinde dal prelevare oneri di

giudizio.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (__________),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 0.00 tassa

di giustizia

fr. 0.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster