10.2006.588
Viaggiare in treno senza biglietto.
4 settembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.588
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, PRPEN
Titolo:
Viaggiare in treno senza biglietto.
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 51 cpv. 1 LTP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.588
DA
4356/2006
Bellinzona
4
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico,
per avere viaggiato utilizzando
Fatti
i treni regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di
trasporto e meglio:
-
il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,
-
il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 51
cpv. 1 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 novembre
2006 n. 4356/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 301.20, a titolo di risarcimento
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 11 dicembre
2006;
indetto il dibattimento 4 settembre 2007,
al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore avv. __________,
__________; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore il quale chiede non
contesta il reato, ma chiede vengano applicati gli art. 52 e in specie l’artr.
53.
CP e che quindi si prescinda dalla pena. L’accusato, apprendista senza
lavoro e a carico dell’assistenza, ha faticato non poco a saldare l’esecuzione
di fr. 673.85, come attestato dalla ricevuta prodotta: egli ha risarcito il
danno e ha compiuto ogni sforzo per farlo;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico, per avere viaggiato utilizzando i treni
regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di
trasporto e meglio:
-
il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,
-
il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno?
2.
In
caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
2.1
Sussiste un
motivo d’impunità ex art. 52 e/o 53 CP?
3.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 53 CP;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 2.1.; come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 cpv. 1 LTP) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4356/2006
del 20 novembre 2006;
prescinde dalla punizione di ACCU 1 in
applicazione dell’art. 53 CP, dando atto che le pretese di parte civile sono
state integralmente rifuse;
assegna a carico di ACCU 1 la tassa di
giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- per complessivi fr.
100.
-- (cento);
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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