10.2006.59
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.27 - max. 2.73 grammi per mille) e incidente della circolazione
13 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.59
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.27 - max. 2.73 grammi per mille) e incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.59
DA
211/2006
Bellinzona
13
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto il motoveicolo Honda targato __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia. min. 2.27 - max. 2.73 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 1995 e nel 1997 per analogo reato;
Fatti
avvenuti a __________ il 26 novembre 2005;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida urtando conseguentemente contro l’antistante vettura
Renault targata __________ condotta da LESA 1, che procedeva nella stessa
direzione di marcia;
avvenuti a __________ il 26 novembre 2005;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
perseguito con
decreto d’accusa del 23 gennaio 2006 n. DA 211/2006 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 giugno 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede
una riduzione della pena, in considerazione delle circostanze nelle quali è
stato commesso il reato e della sua difficile situazione famigliare ed
economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Guida in stato di
inattitudine,
1.2
Infrazione
alle norme della circolazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3
cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di:
1.
guida
in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2.
infrazione
alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art.
26.
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,
12.
cpv. 1 ONC,
per
i fatti compiuti a __________ il 26 novembre 2005 nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 211/2006 del 23 gennaio 2006;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 500.-- (cinquecento);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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