10.2006.590
allestimento da parte di un ausiliario postale addetto alla distribuzione di una trentina di ricevute postali false, attestanti, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento, apponendo sulle medesime
11 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.590
Data decisione, Autorità:
11.09.2007, PRPEN
Titolo:
allestimento da parte di un ausiliario postale addetto alla distribuzione di una trentina di ricevute postali false, attestanti, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento, apponendo sulle medesime il timbro, non valido, a sua disposizione
FALSITÀ IN ATTI DA PUBBLICI UFFICIALI O FUNZIONARI
art. 317 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.590
DA
4596/2006
Bellinzona
11
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta falsità in atti formati da
pubblici ufficiali o funzionari,
per avere, nel periodo ottobre
2005-marzo 2006, a __________, nella sua qualità di ausiliario postale addetto
alla distribuzione, ripetutamente formato dei documenti falsi, facendone
altresì uso,
e meglio per avere, stante
l’accordo con la di lui ex moglie in merito al versamento del contributo
alimentare mediante pagamento diretto di fatture concernenti segnatamente il sostentamento
dei figli, allestito una trentina di ricevute postali false, attestanti
contrariamente al vero l’avvenuto pagamento degli importi indicati su tali
ricevute, per complessivi fr. 9’000.-- circa, apponendo sulle stesse il bollo
con la dicitura FRL __________ 1 Caselle a sua disposizione in quanto
dipendente addetto allo smistamento e alla distribuzione presso la sede di __________,
pagamenti che in realtà non erano stati da lui effettuati a causa dell’asserita
precaria situazione finanziaria, consegnando in seguito tali ricevute alla di
lui ex moglie per dimostrarle l’avvenuto pagamento delle stesse,
rispettivamente al fine di guadagnare tempo;
fatti avvenuti nelle menzionate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 317 cifra
Fatti
1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’11
dicembre 2006 n. 4596/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Ordina la confisca delle
ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 58 e 59 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 11 settembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito in quanto difettano i presupposti
oggettivi del reato in questione. In particolare, a suo avviso, l’accusato non
è un funzionario pubblico, non vi è l’autorizzazione a procedere da parte del
Ministero pubblico della Confederazione e le ricevute delle cedole di pagamento
non costituiscono documenti. Nel caso specifico non c’è né un falso
intellettuale, né materiale, ma solo una menzogna vestita, non punibile. In via
subordinata, egli chiede l’applicazione dell’art. 54 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può trovare applicazione
l’art. 54 CPS?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere
ordinata la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 317 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta falsità in atti
formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4596/2006 dell’11 dicembre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca delle ricevute
delle cedole di versamento contraffatte (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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