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Decisione

10.2006.590

allestimento da parte di un ausiliario postale addetto alla distribuzione di una trentina di ricevute postali false, attestanti, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento, apponendo sulle medesime

11 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’11

dicembre 2006 n. 4596/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Ordina la confisca delle

ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 58 e 59 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 11 settembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito in quanto difettano i presupposti

oggettivi del reato in questione. In particolare, a suo avviso, l’accusato non

è un funzionario pubblico, non vi è l’autorizzazione a procedere da parte del

Ministero pubblico della Confederazione e le ricevute delle cedole di pagamento

non costituiscono documenti. Nel caso specifico non c’è né un falso

intellettuale, né materiale, ma solo una menzogna vestita, non punibile. In via

subordinata, egli chiede l’applicazione dell’art. 54 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può trovare applicazione

l’art. 54 CPS?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere

ordinata la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 317 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta falsità in atti

formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4596/2006 dell’11 dicembre

2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca delle ricevute

delle cedole di versamento contraffatte (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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