10.2006.591
portare e detenere per negligenza a bordo di un veicolo un fucile calibro 22 senza avere il necessario porto d'armi
29 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.591
Data decisione, Autorità:
29.05.2007, PRPEN
Titolo:
portare e detenere per negligenza a bordo di un veicolo un fucile calibro 22 senza avere il necessario porto d'armi
INFRAZIONE LARM
art. 33 cpv. 2 LARM
Incarto
n.
10.2006.591
DA
4808/2006
Bellinzona
29
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione della Legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, senza essere al
beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto
all’interno dell’autofurgone Iveco ____________________ di proprietà del padre,
un fucile calibro 22;
fatti avvenuti a __________ il 19 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 33
cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre
Fatti
2006 n. 4808/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Ordina la confisca del
fucile calibro 22 sequestratogli il 19 giugno 2006 dalla Polizia (art. 58 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 29 maggio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito non essendo adempiti i requisiti soggettivi
del reato in questione. In effetti egli non si ricordava di avere depositato il
fucile nel veicolo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di violazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Deve essere ordinata la
confisca del fucile calibro 22 sequestratogli dalla Polizia?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 2
LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
violazione della Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 2 LArm,
per avere, a __________ il 19
giugno 2006, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto
d’armi, negligentemente portato e detenuto all’interno dell’autofurgone Iveco __________
di proprietà del padre, un fucile calibro 22;
prescinde dalla comminazione di una
pena, tenuto conto che si tratta di un caso di minima gravità;
carica al condannato il pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
ordina il dissequestro del fucile
calibro 22 sequestratogli dalla Polizia il 19 giugno 2006 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
ufficio armi, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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