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Decisione

10.2006.591

portare e detenere per negligenza a bordo di un veicolo un fucile calibro 22 senza avere il necessario porto d'armi

29 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4808/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Ordina la confisca del

fucile calibro 22 sequestratogli il 19 giugno 2006 dalla Polizia (art. 58 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 29 maggio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito non essendo adempiti i requisiti soggettivi

del reato in questione. In effetti egli non si ricordava di avere depositato il

fucile nel veicolo;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di violazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e

le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Deve essere ordinata la

confisca del fucile calibro 22 sequestratogli dalla Polizia?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 2

LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

violazione della Legge federale

sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 2 LArm,

per avere, a __________ il 19

giugno 2006, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto

d’armi, negligentemente portato e detenuto all’interno dell’autofurgone Iveco __________

di proprietà del padre, un fucile calibro 22;

prescinde dalla comminazione di una

pena, tenuto conto che si tratta di un caso di minima gravità;

carica al condannato il pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

ordina il dissequestro del fucile

calibro 22 sequestratogli dalla Polizia il 19 giugno 2006 (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

ufficio armi, Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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