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Decisione

10.2006.592

Appropriarsi di 380 confezioni di lenti a contatto del valore di fr. 5'475.-- contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che doveva essere consegnata per conto del proprio datore

31 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4381/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Per ogni eventuale pretesa,

la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 31 luglio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il

Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa,

illustrando quelli che a suo modo di vedere sarebbero gli indizi convergenti a

carico dell’imputato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato per non aver commesso il fatto, rilevando come

non vi siano prove concrete sui cui fondare la condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 138 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione

indebita, art. 138 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4381/2006 del 27 novembre 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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