10.2006.598
Permettere ad un cliente di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile, legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre, attestando di avere verificato personalmente l'identità dello stipu
28 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.598
Data decisione, Autorità:
28.08.2007, PRPEN
Titolo:
Permettere ad un cliente di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile, legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre, attestando di avere verificato personalmente l'identità dello stipulante
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 2 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.598
DA
4439/2006
Bellinzona
28
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Shamali
Meyer in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve
gravità),
per avere, in qualità di
dipendente della ditta __________, per procacciare a sé stesso e ad __________
un indebito profitto, formato un contratto falso nel contenuto, e meglio per
avere permesso a __________ di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile
con la LESA 2 legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre LESA 1,
attestando poi personalmente in calce al contratto, nell’apposito spazio, di
avere verificato tramite passaporto l’identità dello stipulante;
fatti avvenuti a __________, il
Fatti
14 luglio 2004;
reato previsto dall’art. 251
cifra 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre
2006 n. 4439/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24
novembre 2003, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 agosto 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e la
parte lesa LESA 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
rinunciato all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del suo assistito illustrando come non siano dati né i
presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato. In via subordinata chiede
l’applicazione dell’art. 52 CPS e in via ancora più subordinata che il periodo
di revoca della pena precedente non venga prolungato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di caso di esigua
gravità?
2.
Può
trovare applicazione l’art. 52 CPS?
3.
In caso di
risposta affermativa al primo quesito, quale deve essere la pena?
4.
Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero
pubblico il 24 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52 CPS, 251 cifra 2 vCPS;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
falsità in documenti (caso di
esigua gravità), art. 251 cifra 2 vCPS,
per i fatti compiuti a __________
il 14 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4439/2006 del 4 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 novembre
2003, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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