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Decisione

10.2006.598

Permettere ad un cliente di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile, legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre, attestando di avere verificato personalmente l'identità dello stipu

28 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14 luglio 2004;

reato previsto dall’art. 251

cifra 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre

2006 n. 4439/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24

novembre 2003, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006

dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 agosto 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e la

parte lesa LESA 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

rinunciato all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del suo assistito illustrando come non siano dati né i

presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato. In via subordinata chiede

l’applicazione dell’art. 52 CPS e in via ancora più subordinata che il periodo

di revoca della pena precedente non venga prolungato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di caso di esigua

gravità?

2.

Può

trovare applicazione l’art. 52 CPS?

3.

In caso di

risposta affermativa al primo quesito, quale deve essere la pena?

4.

Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero

pubblico il 24 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 52 CPS, 251 cifra 2 vCPS;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

falsità in documenti (caso di

esigua gravità), art. 251 cifra 2 vCPS,

per i fatti compiuti a __________

il 14 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4439/2006 del 4 dicembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 novembre

2003, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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