10.2006.6
Superamento di velocità; 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h
10 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.6
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, PRPEN
Titolo:
Superamento di velocità; 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.6
DA
4776/2005
Bellinzona
10
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________
Fatti
il __________;
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4776/2005 del che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49.
cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29/30 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 novembre
2006, al quale partecipavano l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 14.08.2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, Lugano, il
quale chiede il proscioglimento del suo assistito invocando lo stato di
necessità, rispettivamente lo stato di necessità putativo (ai sensi dell’art.
34.
cifra 2 CP), e in via subordinata l’applicazione dell’art. 66bis CP,
applicabile in concreto in virtù delle difficili condizioni personali e
professionali in cui è venuto a trovarsi il prevenuto a seguito di quanto
avvenuto il 4 ottobre 2005. A tale riguardo, egli mette in risalto tutte le
circostanze atte a far credere legittimamente al signor della situazione di
assoluto pericolo in cui sarebbe venuta a trovarsi sua moglie (affetta dalla
sindrome di Menière), la quale versava in una grave crisi e doveva essere
immediatamente ricoverata presso il medico di fiducia. La condotta del suo
patrocinato sarebbe pertanto stata umanamente comprensibile e non meriterebbe
alcuna sanzione dal profilo penale;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso del
difensore dell’accusato, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________,
autore di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere,
a __________
il__________,
violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?
2.
Ha agito
in stato di necessità o in stato di necessità putativo (cfr. art. 34 cifra 2
CPS)?
2.1
Trattasi di
un caso secondo l’art. 66bis CP?
3.
In caso di
risposta affermativa al quesito no. 1, negando l’ipotesi di cui al secondo
interrogativo, quale pena gli deve essere comminata?
4.
L’eventuale
pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
32.
cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 34 CPS, 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1 , , , , , , ,
dall’imputazione di
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS;
e carica
le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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