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Decisione

10.2006.6

Superamento di velocità; 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h

10 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il __________;

perseguito con decreto

d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4776/2005 del che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,

sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.

49.

cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29/30 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 novembre

2006, al quale partecipavano l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 14.08.2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, DI 1, Lugano, il

quale chiede il proscioglimento del suo assistito invocando lo stato di

necessità, rispettivamente lo stato di necessità putativo (ai sensi dell’art.

34.

cifra 2 CP), e in via subordinata l’applicazione dell’art. 66bis CP,

applicabile in concreto in virtù delle difficili condizioni personali e

professionali in cui è venuto a trovarsi il prevenuto a seguito di quanto

avvenuto il 4 ottobre 2005. A tale riguardo, egli mette in risalto tutte le

circostanze atte a far credere legittimamente al signor della situazione di

assoluto pericolo in cui sarebbe venuta a trovarsi sua moglie (affetta dalla

sindrome di Menière), la quale versava in una grave crisi e doveva essere

immediatamente ricoverata presso il medico di fiducia. La condotta del suo

patrocinato sarebbe pertanto stata umanamente comprensibile e non meriterebbe

alcuna sanzione dal profilo penale;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP);

posti a giudizio, con il consenso del

difensore dell’accusato, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________,

autore di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,

per avere,

a __________

il__________,

violato gravemente

le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________

alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?

2.

Ha agito

in stato di necessità o in stato di necessità putativo (cfr. art. 34 cifra 2

CPS)?

2.1

Trattasi di

un caso secondo l’art. 66bis CP?

3.

In caso di

risposta affermativa al quesito no. 1, negando l’ipotesi di cui al secondo

interrogativo, quale pena gli deve essere comminata?

4.

L’eventuale

pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

32.

cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 34 CPS, 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

proscioglie ACCU 1 , , , , , , ,

dall’imputazione di

infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS;

e carica

le spese processuali allo Stato.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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