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Decisione

10.2006.60

furto di un telefono cellulare

13 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con

decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla

pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 giugno 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il

proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di:

furto,

art. 139 cifra 1 CPS,

per

i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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