10.2006.60
furto di un telefono cellulare
13 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.60
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, PRPEN
Titolo:
furto di un telefono cellulare
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.60
DA
264/2006
Bellinzona
13
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto
colpevole di furto,
per
avere, a __________ il 15 dicembre 2995, al fine di procacciarsi un indebito
profitto e di appropriarsene, ai danni di CIVI 1 sottratto un telefono
cellulare marca Nokia di un valore dichiarato dalla parte lesa di fr. 550.--;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;
perseguito con
decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 giugno 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di:
furto,
art. 139 cifra 1 CPS,
per
i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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