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Decisione

10.2006.600

insultare la controparte con gli epiteti imbecille, cretino, deficiente e coglione

10 settembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di ingiuria e di diffamazione.

In occasione dell’interrogatorio,

svoltosi l’8 novembre 2005, i coniugi ACCU 1 e __________ hanno formalizzato la

denuncia contro il signor LESA 1 per i reati di violazione di domicilio e abuso

di autorità, da loro sottoscritta il 6 novembre 2005.

3. In base alle risultanze dell’inchiesta

di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato

l’11 dicembre 2006 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1

autore colpevole di ingiuria.

Con scritto di data 14 dicembre

2006, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

La procedura conseguente alla

denuncia sporta dall’imputato nei confronti dell’agente della polizia comunale

di __________ per violazione di domicilio e abuso di autorità si è per contro conclusa

il 16 novembre 2006 con un decreto di non luogo a procedere (cfr. AI 3,

confermato al dibattimento dall’imputato).

4. Per l’art. 177 cpv. 1 CPS, in

vigore al momento dei fatti, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie

di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la

detenzione fino a tre mesi o con la multa.

Nella versione attuale, in

vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punibile con una pena pecuniaria sino a

90 aliquote giornaliere.

Oggetto della protezione di cui

alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173

CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto

è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e

dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi

come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1,

Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

Dal profilo soggettivo

l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve

concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).

5. Il decreto d’accusa ritiene

l’imputato autore colpevole di ingiuria per aver apostrofato il signor LESA 1 con

vari epiteti tra i quali “coglione”.

In avvio del dibattimento

questo giudice, fondandosi su quanto riportato nella denuncia penale sottoscritta

il 6 novembre 2005 dall’accusato e da sua moglie (cfr. denuncia 6 novembre

2005, allegata all’AI 2), ha esteso, ai sensi dell’art. 250 CPP, il

decreto d’accusa anche agli epiteti “imbecille, cretino, deficiente”.

L’accusato ha sin da subito

ammesso d’aver insultato l’agente di polizia comunale una volta giunto nel

luogo in cui il figlio è stato sorpreso con la bevanda alcolica (cfr. lettera 5

settembre 2005 al Municipio di __________, pag. 2, allegata all’AI n. 1).

Come visto, i termini proferiti sono stati da lui chiaramente indicati

nell’esposto che ha consegnato agli agenti di polizia l’8 novembre 2005

(cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata all’AI 2).

L’epiteto “coglione” risulta

per contro unicamente dalla denuncia penale sporta dal Comune di __________ e

dalla parte lesa (cfr. AI 1).

In occasione del suo interrogatorio

di fronte agli agenti di polizia l’imputato ha genericamente confermato d’aver

insultato il signor LESA 1, rimandando al proprio scritto del 5 settembre al

Municipio di __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 novembre 2005,

pag. 2), mentre al dibattimento ha dichiarato che è possibile che abbia anche

proferito l’epiteto “coglione”.

Il carattere ingiurioso dei

termini “coglione, imbecille, cretino e deficiente” è manifesto ed adempie

Considerandi

incontestabilmente i requisiti previsti dall’art. 177 CPS. In effetti si tratta

di epiteti il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.

Nemmeno dal punto di vista

dell’intenzionalità sorgono particolari dubbi, in quanto l’accusato ha

pacificamente ammesso di aver ingiuriato l’agente della polizia comunale a

seguito del comportamento irrispettoso, sproporzionato e abusivo che, a suo

dire, quest’ultimo avrebbe tenuto nei suoi confronti.

6.

Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS,

se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Innanzitutto va rilevato che

l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce

unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della

proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente

condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, op. cit., n. 14 e seg. ad art.

177, pag. 833).

Inoltre, secondo dottrina e

giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente

(Riklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, n. 17 ad art.

177, pag. 834 e riferimenti ivi citati).

Nel caso specifico non vi sono

le condizioni per permettere all’accusato di beneficiare dell’esenzione della

pena. In effetti, quand’anche si volesse considerare sconveniente l’intrusione,

senza preventivo consenso, da parte dell’agente della polizia comunale

all’interno del domicilio delle parti civili, la reazione ingiuriosa

dell’accusato (quantomeno quella da lui ammessa e qui in esame) non è avvenuta

immediatamente, bensì soltanto in un secondo tempo allorquando è giunto nel

luogo in cui suo figlio era stato sorpreso a bere.

La reazione dell’imputato non

sarebbe in ogni caso giustificabile, in quanto i vari epiteti ingiuriosi sono

stati proferiti all’indirizzo di un pubblico ufficiale, che, nonostante non

fosse in servizio, stava svolgendo un compito rientrante nelle sue mansioni e,

quale ulteriore aggravante, davanti a diverse persone perlopiù minorenni, ai

quali non ha certamente impartito una lezione di civilità.

7.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata

in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più

favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40

CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le

condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso di specie, a mente di

questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere

anche solo la multa deve essere considerato più favorevole all’accusato

rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe

una pena pecuniaria, ancorché sospesa.

8.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Nel caso

concreto, alla luce dello svolgimento degli eventi evocato sopra, in

particolare dell’intromissione della parte lesa nell’abitazione delle parti

civili, senza aver preventivamente atteso il loro consenso, appare giustificato

ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 150.--.

9.

La tassa e le spese di

giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 177 vCPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 cpv. 1 vCPS,

per avere, a __________ il 2

settembre 2005, offeso l’onore di LESA 1 apostrofandolo con gli epiteti “imbecille,

cretino, deficiente e coglione”;

condanna ACCU 1

1. alla multa di

fr. 150.-- (centocinquanta);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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