10.2006.600
insultare la controparte con gli epiteti imbecille, cretino, deficiente e coglione
10 settembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2006.600
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, PRPEN
Titolo:
insultare la controparte con gli epiteti imbecille, cretino, deficiente e coglione
INGIURIA
art. 177 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.600
DA
4650/2006
Bellinzona
10
settembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di LESA
1 apostrofandolo con vari epiteti tra i quali “coglione”;
fatti avvenuti a __________, il 2 settembre 2005;
reato previsto dall’art. 177
CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’11
dicembre 2006 n. 4650/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 10 settembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte
lesa in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, esteso il decreto d’accusa ad ulteriori tre
epiteti ingiuriosi, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e all’audizione
del teste;
sentito il difensore, il quale,
evidenziando come vi sia stata una chiara provocazione della parte lesa, la
quale ha abusato dei suoi poteri e ha violato il domicilio dell’imputato,
chiede il proscioglimento del proprio assistito. In via subordinata, egli
chiede di mandare esente da pena l’imputato ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CPS
e, in via ancora più subordinata, una riduzione della pena;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa
in questione, inclusi quelli aggiunti in data odierna?
2. In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può essere applicato l’art.
177 cpv. 2 vCPS?
3. A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La sera del 2 settembre 2005,
verso le ore 21.45, un Municipale di __________ ha avvertito telefonicamente
l’agente della polizia comunale LESA 1, che presso l’incrocio tra via __________
e Via __________ era in corso una disputa fra i numerosi giovani presenti ed
un’automobilista residente nel Comune.
L’agente della polizia
comunale, che non era in servizio, si è immediatamente recato in loco in abiti
civili. In seguito sono giunte sul posto anche due pattuglie della polizia
cantonale, che hanno provveduto a gestire la faccenda ed a riportare la
situazione sotto controllo.
Mentre parlava con i ragazzi, l’agente
LESA 1 ha notato che uno dei figli gemelli del signor ACCU 1 stava sorbendo una
bevanda superalcolica. Egli è pertanto intervenuto sequestrandogli la bottiglia
e rimproverandolo per aver consumato una bevanda superalcolica. Egli, dopo aver
invano chiesto al ragazzo di fornirgli il numero di telefono dei suoi genitori,
onde informarli dell’accaduto, ha deciso di recarsi direttamente al loro domicilio,
dove è giunto alle ore 22.15 circa.
L’agente LESA 1, come da lui precisato
al dibattimento nel corso della sua audizione testimoniale, dopo aver bussato
alla porta dei coniugi __________, è penetrato nell’atrio non appena ha sentito
che dall’interno qualcuno ha chiesto chi fosse sull’uscio. In occasione del proprio
interrogatorio dell’8 novembre 2005 egli aveva invece riferito d’essere entrato
in casa soltanto dopo che la moglie gli aveva aperto la porta (cfr. suo verbale
d’interrogatorio 8 novembre 2005).
Rimanendo nel piccolo corridoio
egli ha spiegato alla moglie dell’accusato, nonché madre dei gemelli, la
ragione della sua visita. Il marito, che stava sonnecchiando sul divano davanti
alla televisione, si è alzato e, a detta dell’agente di polizia, lo avrebbe aggredito
verbalmente, insultandolo pesantemente ed intimandogli di uscire dalla sua
proprietà.
La madre, in preda
all’agitazione e all’ansia per i figli, ha accompagnato l’agente nella zona in
cui sostavano i ragazzi e, dopo aver individuato il figlio __________, lo ha
rimproverato, rifilandogli altresì una sberla.
In questo frangente è
sopraggiunto anche il signor ACCU 1, il quale, come da lui riconosciuto a più
riprese ha insultato l’agente della polizia comunale davanti a tutte le persone
presenti con vari epiteti.
2. A seguito di questi episodi, il
Comune di __________ e l’agente della polizia comunale ACCU 1, in data 7
settembre 2005, hanno sporto denuncia penale nei confronti del signor ACCU 1 per
Fatti
i reati di ingiuria e di diffamazione.
In occasione dell’interrogatorio,
svoltosi l’8 novembre 2005, i coniugi ACCU 1 e __________ hanno formalizzato la
denuncia contro il signor LESA 1 per i reati di violazione di domicilio e abuso
di autorità, da loro sottoscritta il 6 novembre 2005.
3. In base alle risultanze dell’inchiesta
di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato
l’11 dicembre 2006 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1
autore colpevole di ingiuria.
Con scritto di data 14 dicembre
2006, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.
La procedura conseguente alla
denuncia sporta dall’imputato nei confronti dell’agente della polizia comunale
di __________ per violazione di domicilio e abuso di autorità si è per contro conclusa
il 16 novembre 2006 con un decreto di non luogo a procedere (cfr. AI 3,
confermato al dibattimento dall’imputato).
4. Per l’art. 177 cpv. 1 CPS, in
vigore al momento dei fatti, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie
di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la
detenzione fino a tre mesi o con la multa.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punibile con una pena pecuniaria sino a
90 aliquote giornaliere.
Oggetto della protezione di cui
alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173
CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto
è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e
dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi
come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1,
Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo
l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve
concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).
5. Il decreto d’accusa ritiene
l’imputato autore colpevole di ingiuria per aver apostrofato il signor LESA 1 con
vari epiteti tra i quali “coglione”.
In avvio del dibattimento
questo giudice, fondandosi su quanto riportato nella denuncia penale sottoscritta
il 6 novembre 2005 dall’accusato e da sua moglie (cfr. denuncia 6 novembre
2005, allegata all’AI 2), ha esteso, ai sensi dell’art. 250 CPP, il
decreto d’accusa anche agli epiteti “imbecille, cretino, deficiente”.
L’accusato ha sin da subito
ammesso d’aver insultato l’agente di polizia comunale una volta giunto nel
luogo in cui il figlio è stato sorpreso con la bevanda alcolica (cfr. lettera 5
settembre 2005 al Municipio di __________, pag. 2, allegata all’AI n. 1).
Come visto, i termini proferiti sono stati da lui chiaramente indicati
nell’esposto che ha consegnato agli agenti di polizia l’8 novembre 2005
(cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata all’AI 2).
L’epiteto “coglione” risulta
per contro unicamente dalla denuncia penale sporta dal Comune di __________ e
dalla parte lesa (cfr. AI 1).
In occasione del suo interrogatorio
di fronte agli agenti di polizia l’imputato ha genericamente confermato d’aver
insultato il signor LESA 1, rimandando al proprio scritto del 5 settembre al
Municipio di __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 novembre 2005,
pag. 2), mentre al dibattimento ha dichiarato che è possibile che abbia anche
proferito l’epiteto “coglione”.
Il carattere ingiurioso dei
termini “coglione, imbecille, cretino e deficiente” è manifesto ed adempie
Considerandi
incontestabilmente i requisiti previsti dall’art. 177 CPS. In effetti si tratta
di epiteti il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.
Nemmeno dal punto di vista
dell’intenzionalità sorgono particolari dubbi, in quanto l’accusato ha
pacificamente ammesso di aver ingiuriato l’agente della polizia comunale a
seguito del comportamento irrispettoso, sproporzionato e abusivo che, a suo
dire, quest’ultimo avrebbe tenuto nei suoi confronti.
6.
Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS,
se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno
sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Innanzitutto va rilevato che
l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce
unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della
proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente
condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, op. cit., n. 14 e seg. ad art.
177, pag. 833).
Inoltre, secondo dottrina e
giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente
(Riklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, n. 17 ad art.
177, pag. 834 e riferimenti ivi citati).
Nel caso specifico non vi sono
le condizioni per permettere all’accusato di beneficiare dell’esenzione della
pena. In effetti, quand’anche si volesse considerare sconveniente l’intrusione,
senza preventivo consenso, da parte dell’agente della polizia comunale
all’interno del domicilio delle parti civili, la reazione ingiuriosa
dell’accusato (quantomeno quella da lui ammessa e qui in esame) non è avvenuta
immediatamente, bensì soltanto in un secondo tempo allorquando è giunto nel
luogo in cui suo figlio era stato sorpreso a bere.
La reazione dell’imputato non
sarebbe in ogni caso giustificabile, in quanto i vari epiteti ingiuriosi sono
stati proferiti all’indirizzo di un pubblico ufficiale, che, nonostante non
fosse in servizio, stava svolgendo un compito rientrante nelle sue mansioni e,
quale ulteriore aggravante, davanti a diverse persone perlopiù minorenni, ai
quali non ha certamente impartito una lezione di civilità.
7.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata
in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più
favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2
cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40
CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le
condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere
anche solo la multa deve essere considerato più favorevole all’accusato
rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe
una pena pecuniaria, ancorché sospesa.
8.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nel caso
concreto, alla luce dello svolgimento degli eventi evocato sopra, in
particolare dell’intromissione della parte lesa nell’abitazione delle parti
civili, senza aver preventivamente atteso il loro consenso, appare giustificato
ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 150.--.
9.
La tassa e le spese di
giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 177 vCPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 cpv. 1 vCPS,
per avere, a __________ il 2
settembre 2005, offeso l’onore di LESA 1 apostrofandolo con gli epiteti “imbecille,
cretino, deficiente e coglione”;
condanna ACCU 1
1. alla multa di
fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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