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Decisione

10.2006.601

guida nonostante la revoca della licenza di condurre

10 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16 novembre 2006;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 18 dicembre

2006 n. 4850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il

5.

dicembre 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41

cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 10 settembre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il proprio difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma chiede che, viste le circostanze del caso concreto, alla

propria assistita venga concessa la sospensione condizionale della condanna,

rimettendosi al prudente giudizio del giudice circa la commisurazione della

stessa;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 5 dicembre 2005 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida nonostante la revoca

della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 16 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4850/2006 del 18 dicembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 dicembre

2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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