10.2006.601
guida nonostante la revoca della licenza di condurre
10 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.601
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, PRPEN
Titolo:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.601
DA
4850/2006
Bellinzona
10
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 marzo 2006 per il periodo 1 maggio 2006 -
31 dicembre 2006;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
16 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 18 dicembre
2006 n. 4850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il
5.
dicembre 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 10 settembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il proprio difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma chiede che, viste le circostanze del caso concreto, alla
propria assistita venga concessa la sospensione condizionale della condanna,
rimettendosi al prudente giudizio del giudice circa la commisurazione della
stessa;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 5 dicembre 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 16 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4850/2006 del 18 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 dicembre
2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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