10.2006.604
Perdere la padronanza del proprio veicolo (alcolemia 1.93 per mille); non sottoporsi alla prova del sangue.
7 febbraio 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.604
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza del proprio veicolo (alcolemia 1.93 per mille); non sottoporsi alla prova del sangue.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.604
DA
4426/2006
Bellinzona
7
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura VW Polo targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (prova etanografica: 1.93 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato
previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
3. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico
posta sulla sua sinistra, terminando poi la corsa con la vettura rovesciata su
di un fianco;
avvenuti a __________ il 13.09.2006;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC;
perseguita con
decreto d’accusa n. 4426/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente
al dispositivo n. 1;
indetto il
dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente
ed il suo difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione
condizionale al minimo legale;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.
2.
Sugli
oneri dell’odierno giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
prende
atto che ACCU 1
con
decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole
di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare
l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.
rileva che
i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la
condanna di ACCU 1:
1.
Alla
pena di 30 giorni di detenzione …
2.
Alla
multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-.”
sono
esecutivi dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 4 dicembre
2006.
pronuncia la
pena di 30 giorni di detenzione è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
prescinde dal
prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr.
200.
- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 2'000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster