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Decisione

10.2006.604

Perdere la padronanza del proprio veicolo (alcolemia 1.93 per mille); non sottoporsi alla prova del sangue.

7 febbraio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione

dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per

essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato

previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico

posta sulla sua sinistra, terminando poi la corsa con la vettura rovesciata su

di un fianco;

avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1

ONC;

perseguita con

decreto d’accusa n. 4426/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente

al dispositivo n. 1;

indetto il

dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente

ed il suo difensore;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione

condizionale al minimo legale;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.

2.

Sugli

oneri dell’odierno giudizio.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

prende

atto che ACCU 1

con

decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole

di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare

l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.

rileva che

i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“la

condanna di ACCU 1:

1.

Alla

pena di 30 giorni di detenzione …

2.

Alla

multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.-.”

sono

esecutivi dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 4 dicembre

2006.

pronuncia la

pena di 30 giorni di detenzione è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

prescinde dal

prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.- multa

fr.

200.

- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 2'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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