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Decisione

10.2006.605

Scritte sui muri diffamatorie

23 agosto 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA!!!”

“LA

FIGLIA NON E’ TUA”

“Bastardi

CIVI 2 Porco”

“AGENTE

NON E’ TUA

nonché

presso le scuole elementari di via __________, con vernice rosa/arancio

scrivendo sul muro di sostegno:

“AGENTE

CIVI 2! LA 1° NON E’ TUA !! PROVA DNA?”

e infine

presso il posteggio ovest dell’emporio __________ in via __________, con

vernice grigia scrivendo:

“AGENTE

CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA !! e la 2°?”

“AGENTE

CIVI 2 PROVA IL DNA!!”;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre

2006 n. 4490/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.

Le parti civili CIVI 2 e CIVI

1, sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 23 agosto 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile CIVI

2, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione processuale sollevata dalla

difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte

civile;

sentito il patrocinatore della parte

civile CIVI 2, il quale rileva come gli atti siano convergenti verso la

colpevolezza dell’accusato. La perizia di parte, peraltro redatta esaminando

soltanto alcune scritte, non riesce a smontare le conclusioni della perizia

giudiziaria. Egli chiede pertanto la conferma integrale del decreto d’accusa,

con il riconoscimento di adeguate ripetibili;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili, in quanto non vi

sono prove certe e serie circa la colpevolezza dell’imputato;

sentito in replica il patrocinatore della

parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e domande;

sentito in duplica il difensore, il quale

si riconferma nelle proprie affermazioni e richieste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Il 26 ottobre 2005, a __________

in via __________, all’altezza del sottopassaggio stradale, sono state scoperte

due scritte effettuate con una vernice spray di colore rosso scuro apposta sul

muro di sostegno che costeggia la strada, del seguente tenore: “Agente CIVI

2.

la 1. figlia non è tua!!!!!”, nonché “La figlia non è tua”.

Il giorno seguente ne sono

state rinvenute, sempre nello stesso luogo, altre due: “Bastardi CIVI 2

Porco” e “Agente non è tua”.

Inoltre, pure il 27 ottobre 2005,

proprio sul muro delle Scuole elementari di via __________, sempre a __________,

frequentate da una delle figlie delle parti civili (fattore che rende ancor più

spregevole l’atto) sono comparse le seguenti frasi, scritte con una vernice

rosa/arancio: “Agente CIVI 2! La 1a non è tua!! Prova DNA?”.

Infine, il 28 ottobre 2005, sul

muro del posteggio ad ovest dell’emporio __________, in via __________, sono

state rinvenute due ulteriori scritte di colore grigio: “Agente CIVI 2 la 1°

figlia non è tua!! E la 2°?” e “Agente CIVI 2 prova il DNA!!”.

2.

Il 27 ottobre 2005 il signor CIVI

2, agente della polizia comunale di __________, è stato interrogato dai

colleghi della gendarmeria cantonale di __________ per appurare se egli avesse

dei sospetti sul possibile autore del reato e per accertare quali fossero le

sue intenzioni in merito.

Al primo quesito egli ha

risposto: “Circa gli autori di questi fatti non ho elementi concreti per

poter accusare qualcuno con sicurezza. Riguardo alla professione che esercito

faccio rimarcare che periodicamente mi occupo di attività legate agli

stupefacenti e già in passato ho subito dei danneggiamenti alla mia auto

privata per i quali ho avuto il sospetto che ci fosse una relazione.

Ultimamente posso far rimarcare che unitamente ad un collega mi sono occupato

di tale ACCU 1, 31 marzo 1983, per una estirpazione di 4 piante di canapa

scoperte nelle vicinanze del cascinale di suo padre sui monti di __________.

(…) Due giorni fa, martedì 25 ottobre 2005 dopo le ore 20:00, abbiamo

provveduto alla verbalizzazione di ACCU 1, presente suo padre anche se maggiorenne,

come a suo volere e per evitare discussioni. Il ACCU 1 ha respinto ogni accusa,

si è avvalso del diritto di non rispondere, ha rifiutato di fornire l’urina per

l’esame tossicologico, ha rifiutato di firmare il verbale. Durante il verbale

suo padre, __________, ha mantenuto un atteggiamento strafottente.” (cfr.

verbale di interrogatorio 27 ottobre 2005 di CIVI 2, pag. 2 s.).

Al secondo quesito egli ha

risposto sporgendo immediatamente, contestualmente alla verbalizzazione,

querela contro ignoti per titolo di ingiuria, calunnia e diffamazione.

Lo stesso giorno anche la

signora CIVI 1 ha inoltrato querela contro ignoti per gli stessi motivi.

Entrambi si sono costituite parti

civile.

3.

Preso atto delle dichiarazioni

della parte civile CIVI 2, l’inchiesta si è subito indirizzata sull’imputato,

reputato dagli inquirenti, dall’inizio alla fine dell’inchiesta, l’unico

sospetto ipotizzabile. Da quanto risulta, egli è stato in effetti la sola

persona presa da loro in considerazione quale autore delle scritte.

Interrogato il 27 ottobre 2005,

il prevenuto si è dichiarato completamente estraneo ai fatti, precisando: “Io

non ho nessuna responsabilità, non nutro nessun rancore nei confronti dell’agente

CIVI 2, non so neanche se è sposato e se ha figli.” (cfr. relativo verbale

di interrogatorio, pag. 1).

A questa prima audizione ha

fatto immediatamente seguito un sopralluogo presso il posto di lavoro

dell’imputato, la __________, e presso la sua officina artigianale, ove è stata

rinvenuta della canapa nonostante in precedenza egli avesse veementemente

negato agli inquirenti di avere ancora a che fare con tale stupefacente e si

fosse rifiutato di sottoporsi ad un esame tossicologico.

Nel frattempo un agente ha

controllato il veicolo dell’imputato, rinvenendo una bomboletta di pittura spray,

che questi ha asserito essere da lui utilizzata come antiruggine per i

lavoretti di carrozzeria che svolgeva nella sua piccola officina privata. Dopo

aver compiuto una prova sulla parete esterna del garage del posto di polizia (sic!)

ed aver constatato che il colore della vernice era grigio mentre le scritte

fino a quel momento note erano di tonalità vicine al rosso, la pittura è stata

restituita al proprietario senza ulteriori approfondimenti.

Sentito nuovamente il 28

ottobre 2005 poiché sono state scoperte delle nuove scritte murarie diffamatorie

nei confronti delle parti civili, vergate proprio in grigio, l’accusato è stato

costretto a riempire di proprio pugno il formulario da utilizzare per

effettuare i paragoni calligrafici. Alla richiesta di consegnare la bomboletta

rinvenuta il giorno precedente egli ha risposto negativamente, asserendo di

averla consumata tutta per tinteggiare dei pezzi di metallo e di averla gettata

nella spazzatura.

4.

In data 3 novembre 2005 la sezione

Scientifica della Polizia cantonale ha commissionato ai colleghi della Scuola

di scienze criminali dell’Università di __________ una perizia chimica di

raffronto dei campioni di pittura prelevati dalle scritte in color grigio e

dalla prova effettuata sul muro del garage del posto di polizia biaschese con

la bomboletta rinvenuta all’interno del veicolo del prevenuto.

Il relativo

referto peritale, trasmesso agli inquirenti il 29 novembre 2005, ha concluso: ”La

peinture grise utilisée pour faire les écrits anonymes (pièce n. 1) et la

peinture grise (pièce n. 3) n’ont pas été différenciées par microscopie et par

fluorecence X. De plus, aucun spectre exploitable n’a pu être obtenu par

spectrométrie infrarouge et par spectrométrie Raman, tant sur la pièce n. 1 que

sur la pièce n. 3.” e ”La peinture grise utilisée pour faire les écrits

anonymes (pièce n. 1) et la peinture de comparaison grise (pièce n. 3) sont

toutes deux composées de particules métalliques de Zinc (Zn)”. Nei

considerandi gli esperti hanno pure chiarito che lo Zinco è stato rinvenuto in

quasi tutte le pitture analoghe acquistate presso i grandi magazzini Jumbo e

Coop.

Per poter effettuare delle

valutazioni più precise ed utili, i tecnici avrebbero dovuto poter disporre di

campioni più puri. La presenza di troppe particelle metalliche ha loro impedito

di poter disporre di analisi spettrometriche a infrarossi e Raman affidabili

(cfr. referto peritale, pto n. 4).

Dal rapporto losannese non si

può dunque trarre alcuna valida conclusione circa la corrispondenza della

vernice usata per le scritte con quella del prevenuto.

5.

Il 14 febbraio 2006 il

Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, in occasione dell’interrogatorio del

signor ACCU 1, ha fatto allestire a quest’ultimo un nuovo formulario denominato

“prova di scrittura”, consegnandolo immediatamente ad un commissario della

polizia scientifica cantonale, incaricato di allestire una perizia grafotecnica

volta ad appurare se l’autore delle frasi incriminate fosse proprio il

sospettato.

La conclusione cui è giunto il

perito grafologo, che ha proceduto ad un mero “raffronto delle

caratteristiche generali, con particolare riguardo al modo di costruzione delle

lettere”, ritenuto che un testo vergato su una parete con uno spray non è

completamente rapportabile ad uno scritto su un foglio A4 in normale

stampatello, è stata la seguente: “L’esame comparativo ha messo in risalto

numerose analogie significative nelle espressioni di ordine generale e nel modo

di formazione delle parole e delle lettere tra le scritte anonime e la grafia

di ACCU 1. Peraltro, non sono emerse dissomiglianze, inspiegabili da un punto

di vista tecnico, tra gli elementi grafici esaminati sulle due categorie di

documentazione.

Sulla base dell’insieme

degli elementi considerati, il sottoscritto sostiene fortemente l’ipotesi che

l’autore delle scritte murali anonime sia ACCU 1 “ (cfr. referto peritale

della Scientifica della Polizia cantonale 14 luglio 2006, pag. 6).

6.

Sulla scorta di queste prove il

magistrato inquirente ha nuovamente sentito l’accusato, che ha ribadito la sua

completa estraneità ai fatti. Con scritto 21 agosto 2006, la difesa ha

chiesto al Sostituto Procuratore pubblico di attendere ancora qualche tempo

prima di concludere l’istruttoria, in quanto il proprio assistito stava

raccogliendo elementi atti a smentire le accuse nei suoi confronti.

Il 4 dicembre 2006 è stato

emanato il decreto d’accusa qui in discussione, prontamente impugnato dal

prevenuto.

7.

Il 14 dicembre 2006 il signor ACCU

1, per il tramite del nonno paterno, ha incaricato la Prof. __________ di Como,

perito grafologo e consulente di tribunali della vicina Penisola, di appurare

se le scritte apposte sui muri del sottopassaggio di via __________ siano state

redatte dalla mano del signor ACCU 1.

La relazione tecnografica da

ella allestita il 16 dicembre 2006 e acquisita agli atti con ordinanza 8 maggio

2007, si è conclusa con un giudizio di “probabile apocrificità relativo alla

scritturazione manuale e murale apposta a mano di vernice sui muri in via __________

di __________”.

Nei considerandi la perita di

parte, le cui competenze non sono state messe in discussione né dall’accusa, né

dalle parti civili, ha precisato: “L’esame confrontuale ha dato esito

dubitativo a causa di caratteristiche scritturali incoerenti, immesse nella

parte testuale della scrittura murale in esame. Da un primo accertamento

effettuato, si colgono già efficaci contraddizioni scritturali, tali da destare

forti perplessità ed avanzare un primo giudizio di apocrificità circa la

genuinità redazionale della scrittura murale apposta sui muri del

sottopassaggio di via __________.” (cfr. referto 16 dicembre 2006 del

perito di parte della difesa, pag. 21). A suffragio di questa posizione sono

stati poi esposti nel dettaglio gli elementi che differenziano le due

scritture.

8.

Dall’esame approfondito delle

emergenze istruttorie non si può in alcun modo arrivare alla conclusione che

l’autore delle scritte incriminate sia effettivamente stato l’imputato.

Accusa e parte civile non sono

state in grado di dimostrare la sua colpevolezza e gli indizi a disposizione

sono troppo scarsi.

In effetti non si può parlare di

prova giuridicamente vincolante facendo riferimento ad una perizia sui

materiali che non ha potuto giungere ad un risultato valido per mancanza di

campioni di vernice adatti alle verifiche e ad una perizia grafotecnica che non

fornisce alcuna risposta certa ma solo un’ipotesi di colpevolezza. Quest’ultima

rappresenta un semplice indizio, il cui valore non può essere determinato senza

ricordare che è stata esperita raffrontando delle scritte su muri, vergate con

uno spray ed in verticale, con un testo scritto con una penna, a tavolino, su

un foglio A4.

A questo va aggiunto il fatto

che è stata prodotta una controperizia che sconfessa quella giudiziaria. Essa,

seppur di parte e dunque mirante all’acquisizione di argomenti a favore

dell’imputato, appare scientificamente seria e non è stata contestata dalla

parte civile. Tantomeno dal Sostituto Procuratore pubblico, che nemmeno ha

ritenuto opportuno presentarsi in aula per sostenere le proprie deduzioni

accusatorie.

L’indizio rappresentato dalla

conclusione degli esami effettuati dai servizi della Polizia Scientifica

ticinese non è vestito da altri. Ad onor del vero neanche si capisce come le

indagini si siano potute indirizzare e concentrare esclusivamente sull’imputato

e non siano perlomeno state estese ad altri possibili autori, magari proprio

ricercandoli tra la cerchia delle persone da lui frequentate. Il fatto che egli

sia stato sentito dalla parte civile il giorno precedente la comparsa dei primi

graffiti non appare una base sufficiente, così come non lo è lo svolgimento

dell’interrogatorio stesso, ritenuto soprattutto che ad essersi comportato male

ed in modo arrogante è stato soprattutto il padre del prevenuto, nemmeno preso

in considerazione dagli inquirenti.

Nemmeno il carattere particolare,

rozzo e sicuramente poco rispettoso delle autorità o i precedenti, non

specifici, del signor ACCU 1 forniscono qualche motivazione in più per ritenere

fondate le scelte degli investigatori.

Non va poi dimenticato che, per

stessa ammissione del signor CIVI 2, non vi erano mai stati, in precedenza, rapporti

di alcun genere tra lui e l’imputato, che egli nemmeno conosceva. Inoltre,

neppure lui è stato in grado di spiegare allo scrivente giudice come mai sia

stato preso in considerazione solo un possibile autore del reato.

9.

Con simili presupposti non è

possibile giungere alla convinzione, oltre ogni ragionevole dubbio, che le

frasi ingiuriose siano state scritte dal signor ACCU 1.

Di conseguenza egli deve essere

prosciolto dall’accusa.

Di transenna si osserva che il

decreto d’accusa 4 dicembre 2006 postula la condanna dell’imputato anche per le

frasi rinvenute solo il 28 ottobre 2005, nonostante esse non siano coperte

dalla querela delle parti civili del 27 ottobre 2005, mai estesa ai reati di

cui esse possono essere venute a conoscenza solo il giorno seguente, cioè ai

graffiti di colore grigio.

A fronte di questa

constatazione, la perizia sui materiali sarebbe risultata ancor più

inconferente, poiché riferita a fatti non condannabili per difetto di querela.

10.

Da ultimo, anche se cronologicamente

concerne un’eccezione preliminare, appare corretto spendere due parole sulla

richiesta avanzata dalla difesa, di estromettere la parte civile dal

dibattimento in quanto, essendo cresciuto in giudicato il rinvio della stessa

al competente foro, la sua presenza non si giustificherebbe più.

Come rilevato nelle note

iniziali di questa sentenza, l’eccezione è stata respinta, tenuto conto del

fatto che, fintanto che il danno patito dalla parte civile non sia stato

integralmente risarcito, essa mantiene intatti tutti i diritti concessile dalla

legge e tutte le relative facoltà, tra le quali si inserisce quella di

partecipare attivamente al dibattimento, art. 69 e 83 CPC. Escluderla dal

processo perché le sue pretese di risarcimento potranno essere avanzate

unicamente in sede civile appare inappropriato. In effetti solo comparendo di

fronte al giudice - soprattutto nei casi come quello in esame, ove l’accusa ha

rinunciato ad intervenire - è per essa possibile far valere le proprie

argomentazioni ed influenzare il giudizio finale, che avrà comunque

ripercussioni sull’esame della fattispecie sottoposta al giudice civile, art.

112.

CPC.

11.

In considerazione dell’esito del

procedimento, la tassa e le spese vengono assunte dallo Stato, mentre

all’imputato vanno riconosciuti fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, tenuto

conto dell’impegno richiesto per la preparazione del dibattimento, di per sé

non complicato.

A titolo eccezionale,

nonostante l’esito della vertenza, si devono riconoscere pure fr. 500.-- a

titolo di ripetibili a favore della parte civile CIVI 2, ritenuto che la sua

presenza al dibattimento si è rivelata indispensabile, preso atto dell’assenza

dell’accusa, e che non appare equo costringerlo ad assumersi completamente i

costi di patrocinio a fronte di una mancanza da parte dello Stato nella scelta

di portare a giudizio l’imputato nonostante le lacune probatorie. Mancanza per

la quale egli non ha colpa, non avendo additato il signor ACCU 1 quale autore

del reato a suo danno.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

il giudice rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4490/2006 del 4 dicembre 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili a carico dello Stato;

riconosce pure alla parte civile CIVI 2

fr. 500.-- a titolo di ripetibili a carico dello Stato, in quanto la sua presenza

al dibattimento si è rivelata indispensabile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 450.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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