10.2006.605
Scritte sui muri diffamatorie
23 agosto 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.605
Data decisione, Autorità:
23.08.2007, PRPEN
Titolo:
Scritte sui muri diffamatorie
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
patr. da: PR
1
Incarto
n.
10.2006.605
DA
4490/2006
Bellinzona
23
agosto 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, nel
periodo 26/27/28 ottobre 2005 comunicando con un scritto, incolpato o reso
sospetti CIVI 1 e CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono
nuocere alle loro reputazioni e specificamente, a mano di vernice, scrivendo
sui muri del sottopassaggio in via __________ le seguenti affermazioni:
“AGENTE
Fatti
CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA!!!”
“LA
FIGLIA NON E’ TUA”
“Bastardi
CIVI 2 Porco”
“AGENTE
NON E’ TUA
nonché
presso le scuole elementari di via __________, con vernice rosa/arancio
scrivendo sul muro di sostegno:
“AGENTE
CIVI 2! LA 1° NON E’ TUA !! PROVA DNA?”
e infine
presso il posteggio ovest dell’emporio __________ in via __________, con
vernice grigia scrivendo:
“AGENTE
CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA !! e la 2°?”
“AGENTE
CIVI 2 PROVA IL DNA!!”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre
2006 n. 4490/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3.
Le parti civili CIVI 2 e CIVI
1, sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 23 agosto 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile CIVI
2, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione processuale sollevata dalla
difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte
civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile CIVI 2, il quale rileva come gli atti siano convergenti verso la
colpevolezza dell’accusato. La perizia di parte, peraltro redatta esaminando
soltanto alcune scritte, non riesce a smontare le conclusioni della perizia
giudiziaria. Egli chiede pertanto la conferma integrale del decreto d’accusa,
con il riconoscimento di adeguate ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili, in quanto non vi
sono prove certe e serie circa la colpevolezza dell’imputato;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e domande;
sentito in duplica il difensore, il quale
si riconferma nelle proprie affermazioni e richieste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Il 26 ottobre 2005, a __________
in via __________, all’altezza del sottopassaggio stradale, sono state scoperte
due scritte effettuate con una vernice spray di colore rosso scuro apposta sul
muro di sostegno che costeggia la strada, del seguente tenore: “Agente CIVI
2.
la 1. figlia non è tua!!!!!”, nonché “La figlia non è tua”.
Il giorno seguente ne sono
state rinvenute, sempre nello stesso luogo, altre due: “Bastardi CIVI 2
Porco” e “Agente non è tua”.
Inoltre, pure il 27 ottobre 2005,
proprio sul muro delle Scuole elementari di via __________, sempre a __________,
frequentate da una delle figlie delle parti civili (fattore che rende ancor più
spregevole l’atto) sono comparse le seguenti frasi, scritte con una vernice
rosa/arancio: “Agente CIVI 2! La 1a non è tua!! Prova DNA?”.
Infine, il 28 ottobre 2005, sul
muro del posteggio ad ovest dell’emporio __________, in via __________, sono
state rinvenute due ulteriori scritte di colore grigio: “Agente CIVI 2 la 1°
figlia non è tua!! E la 2°?” e “Agente CIVI 2 prova il DNA!!”.
2.
Il 27 ottobre 2005 il signor CIVI
2, agente della polizia comunale di __________, è stato interrogato dai
colleghi della gendarmeria cantonale di __________ per appurare se egli avesse
dei sospetti sul possibile autore del reato e per accertare quali fossero le
sue intenzioni in merito.
Al primo quesito egli ha
risposto: “Circa gli autori di questi fatti non ho elementi concreti per
poter accusare qualcuno con sicurezza. Riguardo alla professione che esercito
faccio rimarcare che periodicamente mi occupo di attività legate agli
stupefacenti e già in passato ho subito dei danneggiamenti alla mia auto
privata per i quali ho avuto il sospetto che ci fosse una relazione.
Ultimamente posso far rimarcare che unitamente ad un collega mi sono occupato
di tale ACCU 1, 31 marzo 1983, per una estirpazione di 4 piante di canapa
scoperte nelle vicinanze del cascinale di suo padre sui monti di __________.
(…) Due giorni fa, martedì 25 ottobre 2005 dopo le ore 20:00, abbiamo
provveduto alla verbalizzazione di ACCU 1, presente suo padre anche se maggiorenne,
come a suo volere e per evitare discussioni. Il ACCU 1 ha respinto ogni accusa,
si è avvalso del diritto di non rispondere, ha rifiutato di fornire l’urina per
l’esame tossicologico, ha rifiutato di firmare il verbale. Durante il verbale
suo padre, __________, ha mantenuto un atteggiamento strafottente.” (cfr.
verbale di interrogatorio 27 ottobre 2005 di CIVI 2, pag. 2 s.).
Al secondo quesito egli ha
risposto sporgendo immediatamente, contestualmente alla verbalizzazione,
querela contro ignoti per titolo di ingiuria, calunnia e diffamazione.
Lo stesso giorno anche la
signora CIVI 1 ha inoltrato querela contro ignoti per gli stessi motivi.
Entrambi si sono costituite parti
civile.
3.
Preso atto delle dichiarazioni
della parte civile CIVI 2, l’inchiesta si è subito indirizzata sull’imputato,
reputato dagli inquirenti, dall’inizio alla fine dell’inchiesta, l’unico
sospetto ipotizzabile. Da quanto risulta, egli è stato in effetti la sola
persona presa da loro in considerazione quale autore delle scritte.
Interrogato il 27 ottobre 2005,
il prevenuto si è dichiarato completamente estraneo ai fatti, precisando: “Io
non ho nessuna responsabilità, non nutro nessun rancore nei confronti dell’agente
CIVI 2, non so neanche se è sposato e se ha figli.” (cfr. relativo verbale
di interrogatorio, pag. 1).
A questa prima audizione ha
fatto immediatamente seguito un sopralluogo presso il posto di lavoro
dell’imputato, la __________, e presso la sua officina artigianale, ove è stata
rinvenuta della canapa nonostante in precedenza egli avesse veementemente
negato agli inquirenti di avere ancora a che fare con tale stupefacente e si
fosse rifiutato di sottoporsi ad un esame tossicologico.
Nel frattempo un agente ha
controllato il veicolo dell’imputato, rinvenendo una bomboletta di pittura spray,
che questi ha asserito essere da lui utilizzata come antiruggine per i
lavoretti di carrozzeria che svolgeva nella sua piccola officina privata. Dopo
aver compiuto una prova sulla parete esterna del garage del posto di polizia (sic!)
ed aver constatato che il colore della vernice era grigio mentre le scritte
fino a quel momento note erano di tonalità vicine al rosso, la pittura è stata
restituita al proprietario senza ulteriori approfondimenti.
Sentito nuovamente il 28
ottobre 2005 poiché sono state scoperte delle nuove scritte murarie diffamatorie
nei confronti delle parti civili, vergate proprio in grigio, l’accusato è stato
costretto a riempire di proprio pugno il formulario da utilizzare per
effettuare i paragoni calligrafici. Alla richiesta di consegnare la bomboletta
rinvenuta il giorno precedente egli ha risposto negativamente, asserendo di
averla consumata tutta per tinteggiare dei pezzi di metallo e di averla gettata
nella spazzatura.
4.
In data 3 novembre 2005 la sezione
Scientifica della Polizia cantonale ha commissionato ai colleghi della Scuola
di scienze criminali dell’Università di __________ una perizia chimica di
raffronto dei campioni di pittura prelevati dalle scritte in color grigio e
dalla prova effettuata sul muro del garage del posto di polizia biaschese con
la bomboletta rinvenuta all’interno del veicolo del prevenuto.
Il relativo
referto peritale, trasmesso agli inquirenti il 29 novembre 2005, ha concluso: ”La
peinture grise utilisée pour faire les écrits anonymes (pièce n. 1) et la
peinture grise (pièce n. 3) n’ont pas été différenciées par microscopie et par
fluorecence X. De plus, aucun spectre exploitable n’a pu être obtenu par
spectrométrie infrarouge et par spectrométrie Raman, tant sur la pièce n. 1 que
sur la pièce n. 3.” e ”La peinture grise utilisée pour faire les écrits
anonymes (pièce n. 1) et la peinture de comparaison grise (pièce n. 3) sont
toutes deux composées de particules métalliques de Zinc (Zn)”. Nei
considerandi gli esperti hanno pure chiarito che lo Zinco è stato rinvenuto in
quasi tutte le pitture analoghe acquistate presso i grandi magazzini Jumbo e
Coop.
Per poter effettuare delle
valutazioni più precise ed utili, i tecnici avrebbero dovuto poter disporre di
campioni più puri. La presenza di troppe particelle metalliche ha loro impedito
di poter disporre di analisi spettrometriche a infrarossi e Raman affidabili
(cfr. referto peritale, pto n. 4).
Dal rapporto losannese non si
può dunque trarre alcuna valida conclusione circa la corrispondenza della
vernice usata per le scritte con quella del prevenuto.
5.
Il 14 febbraio 2006 il
Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, in occasione dell’interrogatorio del
signor ACCU 1, ha fatto allestire a quest’ultimo un nuovo formulario denominato
“prova di scrittura”, consegnandolo immediatamente ad un commissario della
polizia scientifica cantonale, incaricato di allestire una perizia grafotecnica
volta ad appurare se l’autore delle frasi incriminate fosse proprio il
sospettato.
La conclusione cui è giunto il
perito grafologo, che ha proceduto ad un mero “raffronto delle
caratteristiche generali, con particolare riguardo al modo di costruzione delle
lettere”, ritenuto che un testo vergato su una parete con uno spray non è
completamente rapportabile ad uno scritto su un foglio A4 in normale
stampatello, è stata la seguente: “L’esame comparativo ha messo in risalto
numerose analogie significative nelle espressioni di ordine generale e nel modo
di formazione delle parole e delle lettere tra le scritte anonime e la grafia
di ACCU 1. Peraltro, non sono emerse dissomiglianze, inspiegabili da un punto
di vista tecnico, tra gli elementi grafici esaminati sulle due categorie di
documentazione.
Sulla base dell’insieme
degli elementi considerati, il sottoscritto sostiene fortemente l’ipotesi che
l’autore delle scritte murali anonime sia ACCU 1 “ (cfr. referto peritale
della Scientifica della Polizia cantonale 14 luglio 2006, pag. 6).
6.
Sulla scorta di queste prove il
magistrato inquirente ha nuovamente sentito l’accusato, che ha ribadito la sua
completa estraneità ai fatti. Con scritto 21 agosto 2006, la difesa ha
chiesto al Sostituto Procuratore pubblico di attendere ancora qualche tempo
prima di concludere l’istruttoria, in quanto il proprio assistito stava
raccogliendo elementi atti a smentire le accuse nei suoi confronti.
Il 4 dicembre 2006 è stato
emanato il decreto d’accusa qui in discussione, prontamente impugnato dal
prevenuto.
7.
Il 14 dicembre 2006 il signor ACCU
1, per il tramite del nonno paterno, ha incaricato la Prof. __________ di Como,
perito grafologo e consulente di tribunali della vicina Penisola, di appurare
se le scritte apposte sui muri del sottopassaggio di via __________ siano state
redatte dalla mano del signor ACCU 1.
La relazione tecnografica da
ella allestita il 16 dicembre 2006 e acquisita agli atti con ordinanza 8 maggio
2007, si è conclusa con un giudizio di “probabile apocrificità relativo alla
scritturazione manuale e murale apposta a mano di vernice sui muri in via __________
di __________”.
Nei considerandi la perita di
parte, le cui competenze non sono state messe in discussione né dall’accusa, né
dalle parti civili, ha precisato: “L’esame confrontuale ha dato esito
dubitativo a causa di caratteristiche scritturali incoerenti, immesse nella
parte testuale della scrittura murale in esame. Da un primo accertamento
effettuato, si colgono già efficaci contraddizioni scritturali, tali da destare
forti perplessità ed avanzare un primo giudizio di apocrificità circa la
genuinità redazionale della scrittura murale apposta sui muri del
sottopassaggio di via __________.” (cfr. referto 16 dicembre 2006 del
perito di parte della difesa, pag. 21). A suffragio di questa posizione sono
stati poi esposti nel dettaglio gli elementi che differenziano le due
scritture.
8.
Dall’esame approfondito delle
emergenze istruttorie non si può in alcun modo arrivare alla conclusione che
l’autore delle scritte incriminate sia effettivamente stato l’imputato.
Accusa e parte civile non sono
state in grado di dimostrare la sua colpevolezza e gli indizi a disposizione
sono troppo scarsi.
In effetti non si può parlare di
prova giuridicamente vincolante facendo riferimento ad una perizia sui
materiali che non ha potuto giungere ad un risultato valido per mancanza di
campioni di vernice adatti alle verifiche e ad una perizia grafotecnica che non
fornisce alcuna risposta certa ma solo un’ipotesi di colpevolezza. Quest’ultima
rappresenta un semplice indizio, il cui valore non può essere determinato senza
ricordare che è stata esperita raffrontando delle scritte su muri, vergate con
uno spray ed in verticale, con un testo scritto con una penna, a tavolino, su
un foglio A4.
A questo va aggiunto il fatto
che è stata prodotta una controperizia che sconfessa quella giudiziaria. Essa,
seppur di parte e dunque mirante all’acquisizione di argomenti a favore
dell’imputato, appare scientificamente seria e non è stata contestata dalla
parte civile. Tantomeno dal Sostituto Procuratore pubblico, che nemmeno ha
ritenuto opportuno presentarsi in aula per sostenere le proprie deduzioni
accusatorie.
L’indizio rappresentato dalla
conclusione degli esami effettuati dai servizi della Polizia Scientifica
ticinese non è vestito da altri. Ad onor del vero neanche si capisce come le
indagini si siano potute indirizzare e concentrare esclusivamente sull’imputato
e non siano perlomeno state estese ad altri possibili autori, magari proprio
ricercandoli tra la cerchia delle persone da lui frequentate. Il fatto che egli
sia stato sentito dalla parte civile il giorno precedente la comparsa dei primi
graffiti non appare una base sufficiente, così come non lo è lo svolgimento
dell’interrogatorio stesso, ritenuto soprattutto che ad essersi comportato male
ed in modo arrogante è stato soprattutto il padre del prevenuto, nemmeno preso
in considerazione dagli inquirenti.
Nemmeno il carattere particolare,
rozzo e sicuramente poco rispettoso delle autorità o i precedenti, non
specifici, del signor ACCU 1 forniscono qualche motivazione in più per ritenere
fondate le scelte degli investigatori.
Non va poi dimenticato che, per
stessa ammissione del signor CIVI 2, non vi erano mai stati, in precedenza, rapporti
di alcun genere tra lui e l’imputato, che egli nemmeno conosceva. Inoltre,
neppure lui è stato in grado di spiegare allo scrivente giudice come mai sia
stato preso in considerazione solo un possibile autore del reato.
9.
Con simili presupposti non è
possibile giungere alla convinzione, oltre ogni ragionevole dubbio, che le
frasi ingiuriose siano state scritte dal signor ACCU 1.
Di conseguenza egli deve essere
prosciolto dall’accusa.
Di transenna si osserva che il
decreto d’accusa 4 dicembre 2006 postula la condanna dell’imputato anche per le
frasi rinvenute solo il 28 ottobre 2005, nonostante esse non siano coperte
dalla querela delle parti civili del 27 ottobre 2005, mai estesa ai reati di
cui esse possono essere venute a conoscenza solo il giorno seguente, cioè ai
graffiti di colore grigio.
A fronte di questa
constatazione, la perizia sui materiali sarebbe risultata ancor più
inconferente, poiché riferita a fatti non condannabili per difetto di querela.
10.
Da ultimo, anche se cronologicamente
concerne un’eccezione preliminare, appare corretto spendere due parole sulla
richiesta avanzata dalla difesa, di estromettere la parte civile dal
dibattimento in quanto, essendo cresciuto in giudicato il rinvio della stessa
al competente foro, la sua presenza non si giustificherebbe più.
Come rilevato nelle note
iniziali di questa sentenza, l’eccezione è stata respinta, tenuto conto del
fatto che, fintanto che il danno patito dalla parte civile non sia stato
integralmente risarcito, essa mantiene intatti tutti i diritti concessile dalla
legge e tutte le relative facoltà, tra le quali si inserisce quella di
partecipare attivamente al dibattimento, art. 69 e 83 CPC. Escluderla dal
processo perché le sue pretese di risarcimento potranno essere avanzate
unicamente in sede civile appare inappropriato. In effetti solo comparendo di
fronte al giudice - soprattutto nei casi come quello in esame, ove l’accusa ha
rinunciato ad intervenire - è per essa possibile far valere le proprie
argomentazioni ed influenzare il giudizio finale, che avrà comunque
ripercussioni sull’esame della fattispecie sottoposta al giudice civile, art.
112.
CPC.
11.
In considerazione dell’esito del
procedimento, la tassa e le spese vengono assunte dallo Stato, mentre
all’imputato vanno riconosciuti fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, tenuto
conto dell’impegno richiesto per la preparazione del dibattimento, di per sé
non complicato.
A titolo eccezionale,
nonostante l’esito della vertenza, si devono riconoscere pure fr. 500.-- a
titolo di ripetibili a favore della parte civile CIVI 2, ritenuto che la sua
presenza al dibattimento si è rivelata indispensabile, preso atto dell’assenza
dell’accusa, e che non appare equo costringerlo ad assumersi completamente i
costi di patrocinio a fronte di una mancanza da parte dello Stato nella scelta
di portare a giudizio l’imputato nonostante le lacune probatorie. Mancanza per
la quale egli non ha colpa, non avendo additato il signor ACCU 1 quale autore
del reato a suo danno.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
il giudice rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4490/2006 del 4 dicembre 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.--
a titolo di ripetibili a carico dello Stato;
riconosce pure alla parte civile CIVI 2
fr. 500.-- a titolo di ripetibili a carico dello Stato, in quanto la sua presenza
al dibattimento si è rivelata indispensabile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 450.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster