10.2006.61
Velocità eccessiva (82 km/h sui 50 Km/h); esercizio abusivo della professione di fiduciario
4 luglio 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.61
Data decisione, Autorità:
04.07.2006, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva (82 km/h sui 50 Km/h); esercizio abusivo della professione di fiduciario
FIDUCIARIA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 19 LFID
Incarto
n.
10.2006.61
DA
409/2006
Bellinzona
4
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare,
per aver circolato con la
vettura __________, targata __________, alla velocità di 32 km/h (recte: 82
Km/h) (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado vigesse il limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________
il 14 giugno 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3
LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
2. esercizio abusivo della
professione di fiduciario,
per avere, senza la
necessaria autorizzazione cantonale, esercitato le professioni sottoposte alla
Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e segnatamente
la professione di fiduciario commercialista e di fiduciario finanziario, in
particolare,
per avere, senza
autorizzazione, esercitato in prima persona, alla stregua di fiduciario de
facto, tali professioni in seno a __________, con uffici a __________, società
a lui economicamente facente capo;
fatti avvenuti a __________
nel periodo febbraio 2004 - settembre 2004;
reato previsto dall’art.
19 LFid;
perseguito con decreto d’accusa del 3 febbraio
2006 n. DA 409/2006 del Procuratore pubblicoAINQ 1 Bellinzona, che propone la
condanna:
1. Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale non
contesta l’infrazione alle norme della circolazione stradale, ma ritiene che la
responsabilità del suo cliente debba essere considerata lieve, in virtù della
particolarità della fattispecie. Per quanto concerne il capo di imputazione di
esercizio abusivo della professione di fiduciario illustra come non ne siano
dati gli elementi oggettivi, ritenuto che il signor __________ era in possesso
della necessaria autorizzazione ed ha sempre avuto, come da lui stesso
confermato al dibattimento, il pieno controllo sulle attività dell’imputato.
Egli rileva inoltre come dal profilo formale il decreto d’accusa sia troppo
generico ed il reato sia prescritto, poiché l’accusa non parla di ripetuta
commissione almeno per quanto concerne i fatti sino al giugno 2004;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Grave infrazione alle
norme della circolazione,
1.2. Esercizio
abusivo della professione di fiduciario,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 19 LFid; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1,
32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr,
per i fatti compiuti a __________
il 14 giugno 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di
accusa n. DA 409/2006 del 3 febbraio 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di esercizio abusivo
della professione di fiduciario, art. 19 LFid,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del suddetto decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico Bellinzona,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 1250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster