10.2006.610
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza
20 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.610
Data decisione, Autorità:
20.11.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.610
DA
4780/2006
Bellinzona
20
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max. 3.13 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2000 per analogo reato (alcolemia: 1.69 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre
Fatti
2006 n. 4780/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'000.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 20 novembre 2007,
al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, __________;
il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma chiede una riduzione della pena al minimo (considerato che
l’accusato non ha al momento nessuna entrata ed in attesa della decisione sulla
domanda di AI), tramutata, poiché lex mitior rispetto alla detenzione,
in pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo inferiore ai 4 anni.
La multa infine va sensibilmente ridotta e va contenuta in fr. 100.--. Il
difensore postula infine che vengano assegnate ripetibili;
viene sentito per ultimo l'accusato, il quale a
domanda del Giudice, dichiara che, malgrado la volontà, non può effettuare un
lavoro di pubblica utilità per i problemi fisici che l’hanno condotto a
chiedere l’invalidità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine, per aver condotto, a __________ il __________,
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max. 3.13 grammi per mille) malgrado fosse
già stato condannato nel 2000 per analogo reato (alcolemia: 1.69 grammi per
mille)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute
ripetibili e se si in quale misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3.; negativamente al quesito posto sub 4, come segue ai quesiti
posti sub 2. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4780/2006 del 13 dicembre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1'800.-- (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
4.
non
vengono assegnate ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81706),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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