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Decisione

10.2006.612

Guida in stato di ebrietà di un ciclomotore senza essere titolare della necessaria licenza e opposizione all'esame per la determinazione dell'incapacità alla guida.

22 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1,

95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. elusione di provvedimenti

per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

Considerandi

2.

ripetuta guida senza

licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti il 17

novembre 2006 a __________, __________ ed in altre imprecisate località e date

precedenti nelle circostanze descritte ai punti n. 2 e 3 del decreto di accusa

n. 4856/2006 del 18 dicembre 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr, per i fatti descritti al punto

n. 1 del summenzionato decreto d’accusa, per insufficienza di prove;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.

3’000.-- (tremila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (fr. 800.-- in caso di

motivazione scritta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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