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Decisione

10.2006.613

Opposizione tardiva al decreto d'accusa

19 gennaio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti tra il 1° giugno 2006 e il 30 novembre 2006 a __________;

reato

previsto dall'art. 217 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 4291/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo

stesso Ministero Pubblico il __________.

3.

Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 5'169.90, a

titolo di

risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di

fr. 200.00.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione

interposta in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 20 novembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante

l’avviso del 21 novembre 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al

mittente il 29 novembre 2006 (cfr. verifica postale), il quale in data 11

dicembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di

accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e

riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere il 29 novembre 2006 ed è scaduto il 13 dicembre seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 21 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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