10.2006.613
Opposizione tardiva al decreto d'accusa
19 gennaio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.613
Data decisione, Autorità:
19.01.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva al decreto d'accusa
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.613
DA
4291/2006
Bellinzona
19
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento;
Fatti
avvenuti tra il 1° giugno 2006 e il 30 novembre 2006 a __________;
reato
previsto dall'art. 217 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 4291/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero Pubblico il __________.
3.
Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 5'169.90, a
titolo di
risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di
fr. 200.00.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 20 novembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante
l’avviso del 21 novembre 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al
mittente il 29 novembre 2006 (cfr. verifica postale), il quale in data 11
dicembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di
accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata
si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il
settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e
riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere il 29 novembre 2006 ed è scaduto il 13 dicembre seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata in data 21 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla
busta), è tardiva;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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