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Decisione

10.2006.614

sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia

13 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

10.2006.614

Data decisione, Autorità:

13.02.2007, PRPEN

Titolo:

sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia

GIUDIZIO

art. 277 cpv. 5 CPP-TI

CIVI 1

Incarto

n.

10.2006.614

DA

1329/2006

Bellinzona

13

febbraio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il

segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. furto,

per avere, fra il 20 e il 21

giugno 2005 a __________ per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver

forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette, ai danni del CIVI

1 impadronendosi denaro contante per un importo dichiarato dalla parte lesa di

ca. CHF 400.-, sottratto al fine di appropriarsene con cose mobili altrui;

reato previsto dall’art. 139

cifra 1 CP;

Considerandi

2.

danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di

cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un

gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei

danni per un importo imprecisato;

reato previsto dall’art. 144

cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile

2006.

n. 1329/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione.

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

3.

Rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per il giudizio sulle pretese di risarcimento.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;

richiamata la sentenza di condanna emessa in

data 24 ottobre 2006 in via contumaciale dal Presidente della Pretura penale;

vista la richiesta 22 novembre 2006

dell’accusato di essere citato per un nuovo dibattimento;

proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4

CPP;

indetto il pubblico dibattimento in data

13.

febbraio 2007, al quale l’accusato benché regolarmente citato con

raccomandata 16 gennaio 2007, non è comparso né ha addotto motivo alcuno per la

sua assenza, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiara definitivamente valida

la sentenza 24 ottobre 2006 (inc. 10.2006.181) del Presidente della Pretura

penale;

assegna al condannato le tasse e le

spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.— (cento);

avverte il condannato del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso contro la

dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro

il termine di cinque giorni dal dibattimento.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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