10.2006.614
sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia
13 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2006.614
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, PRPEN
Titolo:
sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia
GIUDIZIO
art. 277 cpv. 5 CPP-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.614
DA
1329/2006
Bellinzona
13
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, fra il 20 e il 21
giugno 2005 a __________ per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver
forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette, ai danni del CIVI
1 impadronendosi denaro contante per un importo dichiarato dalla parte lesa di
ca. CHF 400.-, sottratto al fine di appropriarsene con cose mobili altrui;
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CP;
Considerandi
2.
danneggiamento,
per avere, nelle circostanze di
cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un
gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei
danni per un importo imprecisato;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile
2006.
n. 1329/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione.
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
3.
Rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per il giudizio sulle pretese di risarcimento.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;
richiamata la sentenza di condanna emessa in
data 24 ottobre 2006 in via contumaciale dal Presidente della Pretura penale;
vista la richiesta 22 novembre 2006
dell’accusato di essere citato per un nuovo dibattimento;
proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4
CPP;
indetto il pubblico dibattimento in data
13.
febbraio 2007, al quale l’accusato benché regolarmente citato con
raccomandata 16 gennaio 2007, non è comparso né ha addotto motivo alcuno per la
sua assenza, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP;
dichiara definitivamente valida
la sentenza 24 ottobre 2006 (inc. 10.2006.181) del Presidente della Pretura
penale;
assegna al condannato le tasse e le
spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.— (cento);
avverte il condannato del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso contro la
dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro
il termine di cinque giorni dal dibattimento.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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