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Decisione

10.2006.62

perdita della padronanza di guida

21 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7

cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,

per avere, a __________ il __________,

alla guida dell’autovettura Peugeot targata __________, negligentemente perso

la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta

sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi

esistenti;

e la proscioglie dall’accusa di guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto di accusa n. DA 202/2006 del 23 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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