10.2006.62
perdita della padronanza di guida
21 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.62
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, PRPEN
Titolo:
perdita della padronanza di guida
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.62
DA
202/2006
Bellinzona
21
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________
il __________;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua
sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;
fatti avvenuti a __________
il __________;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 23 gennaio
2006 n. DA 202/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 giugno 2006,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi di imputazione;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7
cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
per avere, a __________ il __________,
alla guida dell’autovettura Peugeot targata __________, negligentemente perso
la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti;
e la proscioglie dall’accusa di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto di accusa n. DA 202/2006 del 23 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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