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Decisione

10.2006.63

provocare danni ad un motoveicolo gettandolo a terra

30 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 171/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 1'070.--, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2006 dall’accusata;

indetto il dibattimento 30 maggio 2006,

al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo legale, e la parte

civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed

all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede

la condanna dell’imputata ed il risarcimento integrale del danno;

sentito il difensore, il quale in via

principale chiede il proscioglimento, poiché fanno difetto gli elementi

oggettivi e soggettivi del reato e non è provato il danno. In via subordinata

egli postula che la sua assistita venga prosciolta, per aver agito per

legittima difesa ai sensi dell’art. 33 CPS, rispettivamente in stato di

necessità ex art. 34 cpv. 2 CPS. Per quanto concerne la richiesta di

risarcimento, egli chiede, in via principale, la reiezione della stessa, e, in

via subordinata, il rinvio al competente foro civile. Egli chiede infine

l’assegnazione di un’equa indennità a titolo di ripetibili;

sentiti in replica la parte civile e in

duplica il difensore;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Può essere

confermata e, se sì in che misura, la condanna al versamento alla parte civile

di un importo a titolo di risarcimento o eventualmente si rende necessario il

rinvio al competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio, nonché riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33, 34, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

danneggiamento, art. 144 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti a __________

(__________) il 3 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 171/2006 del 23 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267

cpv. 1 CPP);

respinge la richiesta di

riconoscimento di ripetibili avanzata dalla condannata;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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