10.2006.63
provocare danni ad un motoveicolo gettandolo a terra
30 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.63
Data decisione, Autorità:
30.05.2006, PRPEN
Titolo:
provocare danni ad un motoveicolo gettandolo a terra
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.63
DA
171/2006
Bellinzona
30
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, il 3
settembre 2005, gettandolo a terra sul prato della sua proprietà ove il
conducente __________ __________ lo aveva posteggiato, intenzionalmente
danneggiato il motoveicolo marca Husquarna SM 125 targato __________ di
proprietà di CIVI 1 provocandogli danni al manubrio, ai paramani ed al polmone
del tubo di scarico;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 23 gennaio
Fatti
2006 n. DA 171/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 1'070.--, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 30 maggio 2006,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo legale, e la parte
civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede
la condanna dell’imputata ed il risarcimento integrale del danno;
sentito il difensore, il quale in via
principale chiede il proscioglimento, poiché fanno difetto gli elementi
oggettivi e soggettivi del reato e non è provato il danno. In via subordinata
egli postula che la sua assistita venga prosciolta, per aver agito per
legittima difesa ai sensi dell’art. 33 CPS, rispettivamente in stato di
necessità ex art. 34 cpv. 2 CPS. Per quanto concerne la richiesta di
risarcimento, egli chiede, in via principale, la reiezione della stessa, e, in
via subordinata, il rinvio al competente foro civile. Egli chiede infine
l’assegnazione di un’equa indennità a titolo di ripetibili;
sentiti in replica la parte civile e in
duplica il difensore;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Può essere
confermata e, se sì in che misura, la condanna al versamento alla parte civile
di un importo a titolo di risarcimento o eventualmente si rende necessario il
rinvio al competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio, nonché riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 34, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti a __________
(__________) il 3 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 171/2006 del 23 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267
cpv. 1 CPP);
respinge la richiesta di
riconoscimento di ripetibili avanzata dalla condannata;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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