10.2006.69
Sottacere sull'esistenza di conti bancari esteri
12 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.69
Data decisione, Autorità:
12.09.2006, PRPEN
Titolo:
Sottacere sull'esistenza di conti bancari esteri
DICHIARAZIONE FALSA DI UNA PARTE IN GIUDIZIO
art. 306 cpv. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
4. LESA 4
5. LESA 5
6. LESA 6
tutti patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.69/CEG
DA
400/2006
Bellinzona
12
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: Avv. DI 1
prevenuta colpevole di dichiarazione falsa di una parte in
giudizio,
per avere, a __________, il __________,
al momento del suo interrogatorio formale presso la Pretura di __________ nel
contesto della causa civile di riduzione d’eredità inoltrata nei suoi confronti
dalla Comunione ereditaria fu __________ (inc. __________), dopo essere stata
avvertita dal Giudice civile dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze
penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa
dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare per aver sottaciuto,
rispondendo alle domande no. 7 e 8 di parte attrice, dell’esistenza di due
conti correnti bancari in Messico e meglio:
- no. __________ presso la __________ SA di __________ __________,
relazione cointestata a lei e al fu __________;
- no. __________ presso la __________ __________ di Acapulco
(precedentemente __________ __________ SA), relazione intestata al fu __________
__________ ma sulla quale aveva procura;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 306 cpv. 1 CP; richiamato
l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 3 febbraio
Fatti
2006 n. DA 400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 120.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 280.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 6 febbraio 2006;
indetto il dibattimento 12 settembre
2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dall’avv._________,
mentre l’AINQ 1 con lettera 29/31 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della propria assistita.
Sul conto __________ va detto
che in verità non trattasi di un conto strictu sensu né mai in tal senso
l’ha inteso l’accusata. Presso la __________ non venivano depositati risparmi;
esso serviva unicamente per fare i pagamenti. L’apertura del conto era stata
loro imposta dalle autorità messicane in quanto stranieri.
In merito al conto presso la __________
va innanzitutto ricordato, come l’istruttoria ha potuto evidenziare, che delle
questioni amministrative-finanziarie si occupava sempre __________
personalmente. Durante l’__________, svoltosi in un clima teso, l’accusata,
così richiesta sui conti intestati al __________ e/o sulle procure che lei
possedeva ha “visualizzato” la procura, prodotta, datata 31.12.1997 che __________
le aveva rilasciato per gestire gli affari in Svizzera. Da lì la sua risposta,
limitata ai conti in Svizzera. E’ mancato completamente il lato soggettivo di
voler sottacere l’esistenza del conto in Messico. Semplicemente in quel momento
e in quel contesto la Signora __________ non se n’è ricordata poiché si
discuteva d’altro. Chiamata dal Procuratore Pubblico in seguito alla denuncia
l’accusata, interrogata sul (solo) conto __________, ha spontanea-mente
dichiarato, ricordandosene, l’esistenza anche di quello presso la __________.
Di più. Deceduto il Signor __________ il __________, la Signora __________ si è
recata in due occasioni in Messico limitandosi a prelevare gli interessi
maturati per pagare le spese necessarie. Non ha proceduto ad alcun prelevamento
del capitale, ciò che dimostra la sua buona fede nel non voler profittare di
quanto era depositato sul conto messicano.
sentita per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di dichiarazione
falsa di una parte in giudizio, per avere, a __________, il __________, al
momento del suo interrogatorio formale presso la Pretura di __________ nel
contesto della causa civile di riduzione d’eredità inoltrata nei suoi confronti
dalla Comunione ereditaria fu __________ (inc. __________), dopo esser stata
avvertita dal Giudice civile dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze
penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa
dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare per aver sottaciuto,
rispondendo alle domande no. 7 e 8 di parte attrice, dell’esistenza di due
conti correnti bancari in Messico e meglio:
- no. __________ presso la __________ SA di Città del Messico,
relazione cointestata a lei e al fu __________;
- no. __________ presso la __________ __________ di __________
(precedentemente __________ __________ __________), relazione intestata al fu __________
__________ ma sulla quale aveva procura?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, decaduti gli altri;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di dichiarazione
falsa di una parte in giudizio;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 450.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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