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Decisione

10.2006.69

Sottacere sull'esistenza di conti bancari esteri

12 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 120.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 280.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 6 febbraio 2006;

indetto il dibattimento 12 settembre

2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dall’avv._________,

mentre l’AINQ 1 con lettera 29/31 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della propria assistita.

Sul conto __________ va detto

che in verità non trattasi di un conto strictu sensu né mai in tal senso

l’ha inteso l’accusata. Presso la __________ non venivano depositati risparmi;

esso serviva unicamente per fare i pagamenti. L’apertura del conto era stata

loro imposta dalle autorità messicane in quanto stranieri.

In merito al conto presso la __________

va innanzitutto ricordato, come l’istruttoria ha potuto evidenziare, che delle

questioni amministrative-finanziarie si occupava sempre __________

personalmente. Durante l’__________, svoltosi in un clima teso, l’accusata,

così richiesta sui conti intestati al __________ e/o sulle procure che lei

possedeva ha “visualizzato” la procura, prodotta, datata 31.12.1997 che __________

le aveva rilasciato per gestire gli affari in Svizzera. Da lì la sua risposta,

limitata ai conti in Svizzera. E’ mancato completamente il lato soggettivo di

voler sottacere l’esistenza del conto in Messico. Semplicemente in quel momento

e in quel contesto la Signora __________ non se n’è ricordata poiché si

discuteva d’altro. Chiamata dal Procuratore Pubblico in seguito alla denuncia

l’accusata, interrogata sul (solo) conto __________, ha spontanea-mente

dichiarato, ricordandosene, l’esistenza anche di quello presso la __________.

Di più. Deceduto il Signor __________ il __________, la Signora __________ si è

recata in due occasioni in Messico limitandosi a prelevare gli interessi

maturati per pagare le spese necessarie. Non ha proceduto ad alcun prelevamento

del capitale, ciò che dimostra la sua buona fede nel non voler profittare di

quanto era depositato sul conto messicano.

sentita per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di dichiarazione

falsa di una parte in giudizio, per avere, a __________, il __________, al

momento del suo interrogatorio formale presso la Pretura di __________ nel

contesto della causa civile di riduzione d’eredità inoltrata nei suoi confronti

dalla Comunione ereditaria fu __________ (inc. __________), dopo esser stata

avvertita dal Giudice civile dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze

penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa

dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare per aver sottaciuto,

rispondendo alle domande no. 7 e 8 di parte attrice, dell’esistenza di due

conti correnti bancari in Messico e meglio:

- no. __________ presso la __________ SA di Città del Messico,

relazione cointestata a lei e al fu __________;

- no. __________ presso la __________ __________ di __________

(precedentemente __________ __________ __________), relazione intestata al fu __________

__________ ma sulla quale aveva procura?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di dichiarazione

falsa di una parte in giudizio;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 450.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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