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Decisione

10.2006.7

Trascurare gli animali della propria azienda

19 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn;

perseguito con decreto

d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Viste le

opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 24 dicembre

2005;

richiamato il decreto 5

marzo 2007, mediante il quale sono stati congiunti i procedimenti di cui agli

incarti no. 10.2006.7 e 10.2006.8;

richiamata l’ordinanza 19

aprile 2007, mediante la quale questo giudice ha respinto la domanda di rinvio 18/19

aprile 2007 dell’imputato;

indetto il

dibattimento 19 aprile 2007, al quale gli accusati non hano preso parte, pur

essendo stati regolarmente citati a mezzo raccomandata con ordinanze a loro

intimate in data 26.03.2007 e notificate a __________ il giorno 28.03.2007 (cfr.

verifica postale degli invii raccomandati n. LSI 98.00.650051.00313560, per ACCU

1, e LSI 98.00.650051.00313561, per ACCU 2, cfr. doc. dib. 1 e 2), mentre il

Procuratore pubblico con lettera 8 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

proceduto nelle forme

contumaciali;

data lettura dei

decreti d'accusa;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

A. ACCU 1

1.

E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione

della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

LPDA,

per avere,

agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il

marito ACCU 2, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini

della loro azienda, in particolare:

-

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di

ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal

medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

-

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

-

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve esserle comminata?

3.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

B. ACCU 2

1.

E’ ACCU 2,

__________, autore colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli

animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPDA,

per avere,

agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la

moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini

della loro azienda, in particolare:

-

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di

ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal

medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

-

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

-

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1,

3, 5 OPAn; 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

sub A e B;

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole

di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,

per avere,

agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il

marito __________, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre

asini della loro azienda, in particolare:

-

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di

ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal

medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

-

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

-

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali,

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 200.00 (duecento);

1.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Dichiara ACCU

2.

autpre colpevole di

violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,

per avere,

agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la

moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini

della loro azienda, in particolare:

-

non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di

ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal

medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;

-

la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;

-

la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;

condanna ACCU 2,

1.

alla

multa di fr. 200.00 (duecento);

1.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

I condannati

in contumacia sono stati

avvertiti che essi possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia

e che essi hanno la facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di

sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la

presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU

2,

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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