10.2006.7
Trascurare gli animali della propria azienda
19 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2006.7
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, PRPEN
Titolo:
Trascurare gli animali della propria azienda
INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
art. 27 cpv. 1 let. a LPDA
art. 27 cpv. 2 LPDA
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarti
n.
10.2006.7/8
DA
4771/2005
DA
4772/2005
Bellinzona
19
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU
1
ACCU
2
ACCU 1
prevenuta colpevole di violazione della
Legge sulla protezione degli animali,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il
marito ACCU 2, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini
della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn;
perseguita con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4771/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
3. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
ACCU 2
prevenuto colpevole di violazione della
Legge sulla protezione degli animali,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la
moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini
della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1, 3, 5 OPAn;
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Viste le
opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 24 dicembre
2005;
richiamato il decreto 5
marzo 2007, mediante il quale sono stati congiunti i procedimenti di cui agli
incarti no. 10.2006.7 e 10.2006.8;
richiamata l’ordinanza 19
aprile 2007, mediante la quale questo giudice ha respinto la domanda di rinvio 18/19
aprile 2007 dell’imputato;
indetto il
dibattimento 19 aprile 2007, al quale gli accusati non hano preso parte, pur
essendo stati regolarmente citati a mezzo raccomandata con ordinanze a loro
intimate in data 26.03.2007 e notificate a __________ il giorno 28.03.2007 (cfr.
verifica postale degli invii raccomandati n. LSI 98.00.650051.00313560, per ACCU
1, e LSI 98.00.650051.00313561, per ACCU 2, cfr. doc. dib. 1 e 2), mentre il
Procuratore pubblico con lettera 8 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
proceduto nelle forme
contumaciali;
data lettura dei
decreti d'accusa;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
A. ACCU 1
1.
E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione
della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
LPDA,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il
marito ACCU 2, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini
della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve esserle comminata?
3.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
B. ACCU 2
1.
E’ ACCU 2,
__________, autore colpevole di violazione della Legge sulla protezione degli
animali, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPDA,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la
moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini
della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 1 LPDA e con gli art. 1,
3, 5 OPAn; 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
sub A e B;
dichiara ACCU
1.
autrice colpevole
di violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con il
marito __________, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre
asini della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali,
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 200.00 (duecento);
1.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Dichiara ACCU
2.
autpre colpevole di
violazione della Legge sulla protezione degli animali, art. 27 cpv. 1 LPDA,
per avere,
agli inizi di giugno 2004, a __________, intenzionalmente in correità con la
moglie ACCU 1, quali tenutari degli animali, trascurato in modo grave tre asini
della loro azienda, in particolare:
-
non curando convenientemente una ferita procuratasi da un asinello di
ca. un mese, così che estendendosi hanno provocato le lesioni certificate dal
medico veterinario __________ di __________ e dal veterinario cantonale __________;
-
la mancanza di cura degli zoccoli della madre dell’asinello;
-
la mancanza di acqua fresca per abbeverare gli animali;
condanna ACCU 2,
1.
alla
multa di fr. 200.00 (duecento);
1.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
I condannati
in contumacia sono stati
avvertiti che essi possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia
e che essi hanno la facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di
sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la
presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU
2,
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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