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Decisione

10.2006.70

Decisione nullità decreto di accusa

23 maggio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reati

previsti dall' art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS;

e meglio come

al decreto d’accusa no. DA 411/2006 di data 6 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna

1. Alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.—(mille).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.— (cento).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2006 dall'accusato;

considerato

che per l’art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere

pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà né revoca

della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato

sia stato informato del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico;

che

ciò vale anche in caso di proposta di pena detentiva sospesa condizionalmente (Salvioni,

Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino, ellinzona

1999, pag. 346; CCRP 31.10.2002, inc. 17.2001.28; CCRP 18.12.2002,

inc. 17.2001.21);

che

dagli atti si evince che il decreto d’accusa, che propone una pena detentiva, è

stato emesso senza che l’accusato sia stato avvertito del diritto di essere

interrogato dal Procuratore Pubblico;

che

il testo dell’art. 207 cpv. 4 CPP è univoco sulla conseguente nullità del

decreto, rilevabile d’ufficio, essendo violata una norma essenziale di

procedura;

che

ne deriva la pronuncia della nullità del decreto d’accusa e il rinvio degli

atti al Procuratore Pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti ed emani, se

del caso, una volta sanato il vizio, un nuovo decreto d’accusa;

visti gli

art. 198 segg., in specie 202, 207 cpv. 4 e 212 CPP,

pronuncia: 1. Il

decreto d’accusa DA 411/2006 del 6 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1 è nullo.

§ Gli atti

sono ritornati al Procuratore Pubblico affinché proceda nei propri incombenti.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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