10.2006.74
cagionare intenzionalmente l'incendio di una automobile provocando un danno quantificato in fr. 13'610.--
29 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.74
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, PRPEN
Titolo:
cagionare intenzionalmente l'incendio di una automobile provocando un danno quantificato in fr. 13'610.--
INCENDIO INTENZIONALE
art. 221 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.74/CEG
DA
403/2006
Bellinzona
29
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incendio intenzionale,
per avere, a __________ il __________
intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “Opel __________”
targata TI __________ di proprietà di LESA 1 [recte: __________],
provocando un danno quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.-- e meglio
per avere cosparso di liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del
veicolo sopraccitato appiccandogli il fuoco;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 221 cpv. 1 e 3 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
Fatti
2006 n. DA 403/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento)e delle spese
giudiziarie di fr. 1'200.— (milleduecento).
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
10.
(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________,
ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2006;
indetto il dibattimento 29 agosto 2006,
al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore
avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 maggio 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile ha postulato con
lettera 23/25 agosto 2006 il risarcimento, pari a fr. 13'610.--, versato alla
parte lesa come indennizzo del danno subito dall’incendio del veicolo;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
in applicazione del principio in dubio pro reo l’accusato venga prosciolto da
ogni accusa. L’accusa ha fallito nel suo onere della prova, per più motivi. A
carico di ACCU 1 non vi sono prove concrete, ma solo deboli elementi che non si
possono certo ritenere concludenti.
Innanzitutto la versione data
dall’accusato collima perfettamente (già in sede di verbale di polizia) con
quella di __________, che con lui ha trascorso la serata. Sulle tracce di
benzina non si può non sottolineare come la perizia agli atti non distingua
affatto fra tracce “a goccia” o “a schizzo” sui vestiti, come invece
considerato dalla Polizia nel proprio interrogatorio. La perizia si limita a
rilevare la presenza sui vestiti di un prodotto “tipo benzina”. ACCU 1 può
benissimo essersi macchiato facendo benzina o ancor più verosimilmente nel
ripostiglio di casa ove giacciono le taniche depositate dal padre, giardiniere
dipendente comunale, che può disporre di benzina a prezzo favorevole. Lì
l’accusato fa il pieno al suo scooter o alla sua “Vespa”. Di più: i vestiti
sono stati consegnati spontaneamente da ACCU 1 alla Polizia, che non ne ha
sequestrati altri. Se l’accusato avesse avuto qualcosa da nascondere avrebbe
indicato di aver indossato altri vestiti, quella sera.
L’istruttoria è stata lacunosa:
nessuno ha controllato i veicoli dell’accusato (per rilevarne tracce di benzina
come quella usata per provocare l’incendio); la perizia non ha confrontato le
tracce riscontrate sui vestiti con quelli dell’auto incendiata (tipo di
benzina, ottani, miscela, ecc.); nessuno ha interrogato altri possibili
“interessati” a compiere un gesto del genere (si ricordi che l’auto nulla
c’entra con __________, ma è intestata alla ditta del padre) quali dipendenti o
concorrenti della ditta o nemici del padre. Insomma, l’istruttoria ha seguito
acriticamente la soluzione di maggior comodo, e meglio il sospetto indicato dal
padre __________, che nemmeno conosce fisicamente l’accusato.
L’accusa ha tralasciato poi di
ritenere che l’esame del corpo dell’accusato subito dopo i fatti ha dato esito
negativo.
Infine mal si spiegherebbe una
reazione del genere (tipicamente immediata, impulsiva, di reazione) da parte
dell’accusato a ben due anni dai fatti che l’avevano coinvolto con __________,
per lui chiusi a quel tempo, come confermato dall’amico __________;
viene sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di incendio
intenzionale,
per avere, a __________ il __________
intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “Opel __________”
targata TI ____________________ di proprietà di __________, provocando un danno
quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.-- e meglio per avere cosparso di
liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del veicolo sopraccitato
appiccandogli il fuoco?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico in data __________?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto oppure deve
esservi formale ammonimento?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1; decaduti gli altri quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di incendio
intenzionale;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 1'250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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