10.2006.76
appropriazione indebita di una banconota da fr. 1'000.-- da parte di impiegato postale; mancanza del presupposto dell'affidamento
20 luglio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
10.2006.76
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, PRPEN
Titolo:
appropriazione indebita di una banconota da fr. 1'000.-- da parte di impiegato postale; mancanza del presupposto dell'affidamento
APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA
art. 138 cf. 2 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.76
DA
310/2006
Bellinzona
20
luglio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di appropriazione indebita aggravata,
per avere, a __________, in
data 6 dicembre 2005, in qualità di impiegata de CIVI 1 addetta al front
office, indebitamente impiegato, a profitto proprio, valori patrimoniali
altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;
e meglio, per essersi
impossessata, a scopo di indebito profitto, di una banconota da fr. 1'000.--,
da lei prelevata dallo sportello automatico AKT, dopo avere registrato, in urto
con la verità, una falsa operazione di cambio moneta (4 rotoli di monete da fr.
5.--, di fatto mai consegnati da ipotetici clienti), come si evince dalla
registrazione video agli atti;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
6 dicembre 2005;
reato previsto dall’art. 138
cifra 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 27 gennaio
2006 n. DA 310/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 7 (sette)
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 20 luglio 2006,
al quale hanno partecipato l’accusata, il suo difensore ed il rappresentante
della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il rappresentante della parte
civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento, in via principale in virtù del principio in dubio pro reo, in
via subordinata in quanto i fatti descritti nel decreto d’accusa non sono
costitutivi del reato di appropriazione indebita, poiché non vi è stato alcun
affidamento dei valori patrimoniali. Sarebbe al limite ipotizzabile un altro
tipo reato, che comunque non può venire preso in considerazione nell’ambito di
questo processo, non essendo stato prospettato dall’accusa;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di appropriazione indebita aggravata per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Possono essere riconosciute
e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile
il 14 dicembre 2005?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
L’accusata, impiegata d’ufficio
di formazione, è stata alle dipendenze de __________ in qualità di addetta alle
operazioni di front office (sportello) dal 1992. Inizialmente presso l’ufficio
postale di __________ ed in seguito, dal 2002, avendo chiesto ed ottenuto il
trasferimento, presso quello di __________.
Il 19 dicembre 2005, a seguito
dei fatti qui in esame, essendo venuto meno il rapporto di fiducia che il
datore di lavoro nutriva nei suoi confronti, la signora ACCU 1 è stata sospesa
dal servizio con effetto immediato, pur continuando a percepire il salario. In
un secondo tempo, come prospettatole sin dall’inizio, è stato poi disdetto in
maniera definitiva il contratto di lavoro (cfr. verbale d’audizione 19
dicembre 2005 redatto dal servizio inchieste de __________, AI n. 5).
Attualmente la signora è priva
di occupazione ma sarebbe a suo dire in attesa di iniziare a breve termine una
nuova attività nel ramo della vendita porta a porta.
Per quanto concerne la sua
situazione personale, la prevenuta è nubile, vive da sola e non ha figli. Non
ha precedenti penali.
2.
Il 6 dicembre 2005, al momento
della verifica di cassa dello sportello B, cassa n. 2 dell’ufficio postale di __________
è stato riscontrato un ammanco di fr. 1'000.--.
Il giorno seguente un
responsabile della struttura ha dato avvio ad una prima analisi delle
registrazioni, mirata soprattutto all’esame delle transazioni concernenti
importi di fr. 1'000.-- e di fr. 500.--. Ne è emerso che dal punto di vista
contabile tutte le operazioni di cassa erano state eseguite in maniera
corretta. Di riflesso si è reso necessario un’ulteriore approfondimento
consistente in un minuzioso controllo nel dettaglio delle operazioni
registrate. In questo modo l’inquirente della ditta ha avuto occasione di
posare gli occhi su un evento anomalo: il cambiamento di sportello effettuato
dalla signora ACCU 1, passata per un breve tempo, dalle ore 13:15 circa alle
ore 13:24, e senza motivo apparente dalla postazione assegnatale per la
giornata, la n. 3 (sportello C), a quella n. 2 (sportello B).
Ad accrescere le perplessità si
è aggiunta la constatazione che con il suo temporaneo trasferimento, ella si è
venuta a trovare in una posizione più indisturbata rispetto a quella di base,
ritenuto che sia la postazione alla sua destra che quella alla sua sinistra
erano libere.
In questi pochi minuti
l’imputata ha svolto 7 operazioni. Tra di esse ve ne era solo una che
potenzialmente avrebbe potuto essere all’origine dell’ammanco dei fr. 1'000.--:
quella effettuata alle ore 13:18 relativa al cambio di 4 rotoli di pezzi da fr.
5.
-- (per complessivi fr. 250.-- l’uno) con una banconota da fr. 1'000.--.
Interpellata in merito, la
signora ACCU 1 ha confermato ai suoi superiori di aver svolto la transazione in
questione.
Dai successivi accertamenti
effettuati da __________, non sono scaturiti elementi che permettessero di confermare
questa versione dei fatti. Anzi. In nessuna delle casse in ufficio sono stati
rinvenuti rotoli recanti la data 6 dicembre 2005, fatto inconsueto, considerato
che vi è l’obbligo di timbrare ogni rotolo di denaro quando viene consegnato in
posta. D’altro canto nessuna cassa ha segnalato uno scambio di rotoli con
quella in cui è stato individuato l’ammanco.
3.
Le immagini riprese dalla
telecamera fissa puntata costantemente sugli sportelli in questione, si evince
chiaramente che l’accusata ha prelevato dalla cassa automatica AKT (Twin Safe) dello
sportello B una banconota da fr. 1'000.--. Non si riesce per conto a
determinare dove questo denaro sia finito: il fotogramma delle ore 13:18:14
ritrae la signora ACCU 1 nell’atto di prendere i fr. 1'000.-- dalla fessura che
si è aperta nel distributore blindato di cartemonete a seguito della
registrazione fatta dalla dipendente a computer, mentre quello delle 13:18:16
non fornisce alcun elemento utile a comprendere dove sia stato messo il denaro.
In nessuna delle riprese si
vedono i rotoli di fr. 5.--, così come appare evidente che l’operazione di
prelievo del denaro non è legata ad alcuna richiesta dell’utente di fronte
all’imputata in quel momento, essendo la stessa stata ignorata sino a
conclusione della manipolazione (cfr. CD ROM agli atti, nonché fotogrammi
allegati al rapporto d’inchiesta).
4.
Dopo attenta ponderazione delle
risultanze dell’inchiesta interna effettuata dal suo servizio di sicurezza, la
parte civile è giunta alla conclusione che la dipendente qui a giudizio abbia simulato
un’operazione fittizia, “creando ad arte un ipotetico cliente nel sistema
informatico” ed ottenendo in questo modo dall’apparecchio una banconota da
fr. 1'000.--, della quale si sarebbe poi indebitamente appropriala (cfr.
verbale d’interrogatorio __________, pag. 2). Di conseguenza, il 14 dicembre
2005.
__________ ha inoltrato la denuncia penale nei confronti della signora ACCU
1.
per il titolo di appropriazione indebita, falsità in atti ed ogni altro reato
ipotizzabile, che ha dato avvio alla presente procedura.
In data 27 gennaio 2006 il
Procuratore pubblico ha emanato il decreto d’accusa in oggetto, con il quale ha
postulato la condanna della prevenuta a 7 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni per appropriazione
indebita aggravata, nonché al versamento alla parte civile dell’importo di fr.
1'000.-- a titolo di risarcimento.
Il 7 febbraio 2006 l’accusata
ha interposto formale opposizione.
5.
La versione dei fatti fornita
dall’imputata ha subito una qualche modifica nel corso della procedura.
In effetti, inizialmente, come
visto, ella ha dichiarato di aver prelevato la banconota per darla ad un
cliente che le aveva consegnato quattro rotoli di monete da fr. 5.-- per un
totale proprio di fr. 1'000.-- (cfr. suo verbale d’interrogatorio 16 dicembre
2005, pag. 3). In seguito, messa alle strette, ha ammesso di avere dei dubbi
sull’effettiva esistenza dei 4 rotoli e di non sapere assolutamente dove siano
finiti i fr. 1'000.-- prelevati dalla cassa Twin Safe.
In occasione della sua
audizione di fronte ai colleghi de CIVI 1 del 19 dicembre 2005, ha avanzato l’ipotesi
d’aver effettuato un cambio fittizio o d’essere entrata per errore nella
maschera del cambio denaro che compare sullo schermo del computer (cfr. AI n.
5, pag. 5 del verbale 19 dicembre 2005).
Pur ammettendo di aver
prelevato la banconota in questione dalla cassa AKT, la signora ACCU 1 ha
negato recisamente di essersene appropriata, sostenendo di non avere idea di
dove possa averla messa o a chi l’abbia eventualmente consegnata.
6.
Giusta l’art. 138 cifra 1 CPS è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile
altrui che gli è stata affidata, cpv. 1, o indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, cpv. 2.
Sussiste appropriazione
indebita aggravata ed il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni
o con la detenzione, allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro
di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di
patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un
commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità, art. 138
cifra 2 CPS.
Elementi oggettivi costitutivi
del reato sono quindi l’esistenza di una cosa mobile o un valore patrimoniale appartenenti
a terzi, l’affidamento degli stessi all’autore, nonché l’appropriazione,
rispettivamente il loro impiego a proprio profitto.
Dal profilo soggettivo l'autore
deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita
a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid.
2a).
7.
Una cosa o un valore
patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di
farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con
l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea
2003, art. 138, n. 36 e ivi citata giurisprudenza).
Un tale obbligo si può fondare
su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).
L’affidamento ai sensi
dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:
- anzitutto
l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da
poterne disporre;
- in
secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del
bene esclude quello dell’avente diritto;
- infine
il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene
dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di
restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a
terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,
n. 42).
La concessione del semplice
accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è
assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo,
op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito;
OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).
Inoltre, secondo la dottrina
dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che
l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e
non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore
unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo,
appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e
commette un furto.
Il Tribunale federale, per
contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della
persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al
proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di
quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il
furto (cosiddetta Schwerpunkttheorie).
8.
Di norma la giurisprudenza
considera che il contenuto della cassa dell’ufficio postale sia affidato
esclusivamente all’impiegato che vi ha accesso (cfr. OGer TG, 10 novembre 1986,
RB-TG 1986, n. 23, citato in Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit.,
art. 138, n. 77).
Il caso che ci occupa presenta
degli elementi specifici che impongono una valutazione giuridica differente. In
effetti non si può concludere che la banconota da fr. 1'000.-- scomparsa sia stata
affidata alla dipendente. Essa si trovava in effetti all’interno di un
distributore computerizzato e blindato, che dispensa la moneta solo su preciso
comando impartito dall’ordinatore, nel quale prima deve essere inserita la
causale della richiesta.
In altre parole, l’accusata non
aveva libero accesso al contenuto della Twin Safe (AKT), diversamente da quanto
avveniva per la moneta metallica, ma poteva ottenere le banconote che le occorrevano
solo dopo aver registrato a computer gli estremi dell’operazione e dunque dato
una chiara giustificazione dei motivi per i quali necessitava del denaro.
Prova ne è che non le è bastato
schiacciare un semplice tasto per far aprire la cassaforte automatica e far
emettere i fr. 1'000.--, ma ha dovuto creare un’operazione fittizia con un
cliente immaginario.
Ad escludere un affidamento
all’imputata del denaro sottratto si aggiunge poi il fatto che ella non ha
eseguito l’operazione allo sportello assegnatole, ma si è spostata su quello
vicino - servito da un’altra macchina Twin Safe - dal quale di principio non
avrebbe dovuto operare (tant’è che è stata la sua collega a fare la verifica
della cassa della postazione B, cfr. verbale di interrogatorio 15 dicembre
2005.
di __________, pag. 1).
Non sussistendo affidamento,
manca uno dei presupposti oggettivi principali per poter giungere ad una
condanna per il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CPS.
Ciò è sufficiente a far cadere l’accusa nei confronti della signora ACCU 1. Di
riflesso appare superfluo un esame degli ulteriori elementi costitutivi del
reato, compresi quello dell’effettiva appropriazione da parte della prevenuta -
che ha sostenuto d’aver probabilmente commesso un errore e di non sapere dove
sia finita la banconota, ma ha sempre negato di averla tenuta per sé o
consegnata coscientemente ad altri - e gli aspetti soggettivi.
Essendo indubbio, anche perché
ammesso, che l’imputata abbia prelevato i soldi e che, per poterlo fare, abbia
inserito dati non corrispondenti alla realtà nel computer, entrerebbero in
considerazione altre fattispecie penali, in primo luogo quello di abuso di
impianto per l’elaborazione dati (Computerbetrug, art. 147 CPS). Una
valutazione dell’adempimento di questi reati non può trovare però spazio in
questa procedura, non essendo stati adempiti i presupposti previsti dall’art.
250.
CPP.
9.
In conclusione, stante quanto
precede, deve essere decretato il proscioglimento dell’imputata dall’accusa di
appropriazione indebita aggravata.
Di conseguenza, gli oneri della
procedura vanno addebitati allo Stato.
visti gli art. 138 cifra 2 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
appropriazione indebita
aggravata, art. 138 cifra 2 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 310/2006 del 27 gennaio 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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