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Decisione

10.2006.76

appropriazione indebita di una banconota da fr. 1'000.-- da parte di impiegato postale; mancanza del presupposto dell'affidamento

20 luglio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

6 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 138

cifra 2 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 27 gennaio

2006 n. DA 310/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 7 (sette)

giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusata;

indetto il dibattimento 20 luglio 2006,

al quale hanno partecipato l’accusata, il suo difensore ed il rappresentante

della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il rappresentante della parte

civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento, in via principale in virtù del principio in dubio pro reo, in

via subordinata in quanto i fatti descritti nel decreto d’accusa non sono

costitutivi del reato di appropriazione indebita, poiché non vi è stato alcun

affidamento dei valori patrimoniali. Sarebbe al limite ipotizzabile un altro

tipo reato, che comunque non può venire preso in considerazione nell’ambito di

questo processo, non essendo stato prospettato dall’accusa;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di appropriazione indebita aggravata per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile

il 14 dicembre 2005?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

L’accusata, impiegata d’ufficio

di formazione, è stata alle dipendenze de __________ in qualità di addetta alle

operazioni di front office (sportello) dal 1992. Inizialmente presso l’ufficio

postale di __________ ed in seguito, dal 2002, avendo chiesto ed ottenuto il

trasferimento, presso quello di __________.

Il 19 dicembre 2005, a seguito

dei fatti qui in esame, essendo venuto meno il rapporto di fiducia che il

datore di lavoro nutriva nei suoi confronti, la signora ACCU 1 è stata sospesa

dal servizio con effetto immediato, pur continuando a percepire il salario. In

un secondo tempo, come prospettatole sin dall’inizio, è stato poi disdetto in

maniera definitiva il contratto di lavoro (cfr. verbale d’audizione 19

dicembre 2005 redatto dal servizio inchieste de __________, AI n. 5).

Attualmente la signora è priva

di occupazione ma sarebbe a suo dire in attesa di iniziare a breve termine una

nuova attività nel ramo della vendita porta a porta.

Per quanto concerne la sua

situazione personale, la prevenuta è nubile, vive da sola e non ha figli. Non

ha precedenti penali.

2.

Il 6 dicembre 2005, al momento

della verifica di cassa dello sportello B, cassa n. 2 dell’ufficio postale di __________

è stato riscontrato un ammanco di fr. 1'000.--.

Il giorno seguente un

responsabile della struttura ha dato avvio ad una prima analisi delle

registrazioni, mirata soprattutto all’esame delle transazioni concernenti

importi di fr. 1'000.-- e di fr. 500.--. Ne è emerso che dal punto di vista

contabile tutte le operazioni di cassa erano state eseguite in maniera

corretta. Di riflesso si è reso necessario un’ulteriore approfondimento

consistente in un minuzioso controllo nel dettaglio delle operazioni

registrate. In questo modo l’inquirente della ditta ha avuto occasione di

posare gli occhi su un evento anomalo: il cambiamento di sportello effettuato

dalla signora ACCU 1, passata per un breve tempo, dalle ore 13:15 circa alle

ore 13:24, e senza motivo apparente dalla postazione assegnatale per la

giornata, la n. 3 (sportello C), a quella n. 2 (sportello B).

Ad accrescere le perplessità si

è aggiunta la constatazione che con il suo temporaneo trasferimento, ella si è

venuta a trovare in una posizione più indisturbata rispetto a quella di base,

ritenuto che sia la postazione alla sua destra che quella alla sua sinistra

erano libere.

In questi pochi minuti

l’imputata ha svolto 7 operazioni. Tra di esse ve ne era solo una che

potenzialmente avrebbe potuto essere all’origine dell’ammanco dei fr. 1'000.--:

quella effettuata alle ore 13:18 relativa al cambio di 4 rotoli di pezzi da fr.

5.

-- (per complessivi fr. 250.-- l’uno) con una banconota da fr. 1'000.--.

Interpellata in merito, la

signora ACCU 1 ha confermato ai suoi superiori di aver svolto la transazione in

questione.

Dai successivi accertamenti

effettuati da __________, non sono scaturiti elementi che permettessero di confermare

questa versione dei fatti. Anzi. In nessuna delle casse in ufficio sono stati

rinvenuti rotoli recanti la data 6 dicembre 2005, fatto inconsueto, considerato

che vi è l’obbligo di timbrare ogni rotolo di denaro quando viene consegnato in

posta. D’altro canto nessuna cassa ha segnalato uno scambio di rotoli con

quella in cui è stato individuato l’ammanco.

3.

Le immagini riprese dalla

telecamera fissa puntata costantemente sugli sportelli in questione, si evince

chiaramente che l’accusata ha prelevato dalla cassa automatica AKT (Twin Safe) dello

sportello B una banconota da fr. 1'000.--. Non si riesce per conto a

determinare dove questo denaro sia finito: il fotogramma delle ore 13:18:14

ritrae la signora ACCU 1 nell’atto di prendere i fr. 1'000.-- dalla fessura che

si è aperta nel distributore blindato di cartemonete a seguito della

registrazione fatta dalla dipendente a computer, mentre quello delle 13:18:16

non fornisce alcun elemento utile a comprendere dove sia stato messo il denaro.

In nessuna delle riprese si

vedono i rotoli di fr. 5.--, così come appare evidente che l’operazione di

prelievo del denaro non è legata ad alcuna richiesta dell’utente di fronte

all’imputata in quel momento, essendo la stessa stata ignorata sino a

conclusione della manipolazione (cfr. CD ROM agli atti, nonché fotogrammi

allegati al rapporto d’inchiesta).

4.

Dopo attenta ponderazione delle

risultanze dell’inchiesta interna effettuata dal suo servizio di sicurezza, la

parte civile è giunta alla conclusione che la dipendente qui a giudizio abbia simulato

un’operazione fittizia, “creando ad arte un ipotetico cliente nel sistema

informatico” ed ottenendo in questo modo dall’apparecchio una banconota da

fr. 1'000.--, della quale si sarebbe poi indebitamente appropriala (cfr.

verbale d’interrogatorio __________, pag. 2). Di conseguenza, il 14 dicembre

2005.

__________ ha inoltrato la denuncia penale nei confronti della signora ACCU

1.

per il titolo di appropriazione indebita, falsità in atti ed ogni altro reato

ipotizzabile, che ha dato avvio alla presente procedura.

In data 27 gennaio 2006 il

Procuratore pubblico ha emanato il decreto d’accusa in oggetto, con il quale ha

postulato la condanna della prevenuta a 7 giorni di detenzione sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di due anni per appropriazione

indebita aggravata, nonché al versamento alla parte civile dell’importo di fr.

1'000.-- a titolo di risarcimento.

Il 7 febbraio 2006 l’accusata

ha interposto formale opposizione.

5.

La versione dei fatti fornita

dall’imputata ha subito una qualche modifica nel corso della procedura.

In effetti, inizialmente, come

visto, ella ha dichiarato di aver prelevato la banconota per darla ad un

cliente che le aveva consegnato quattro rotoli di monete da fr. 5.-- per un

totale proprio di fr. 1'000.-- (cfr. suo verbale d’interrogatorio 16 dicembre

2005, pag. 3). In seguito, messa alle strette, ha ammesso di avere dei dubbi

sull’effettiva esistenza dei 4 rotoli e di non sapere assolutamente dove siano

finiti i fr. 1'000.-- prelevati dalla cassa Twin Safe.

In occasione della sua

audizione di fronte ai colleghi de CIVI 1 del 19 dicembre 2005, ha avanzato l’ipotesi

d’aver effettuato un cambio fittizio o d’essere entrata per errore nella

maschera del cambio denaro che compare sullo schermo del computer (cfr. AI n.

5, pag. 5 del verbale 19 dicembre 2005).

Pur ammettendo di aver

prelevato la banconota in questione dalla cassa AKT, la signora ACCU 1 ha

negato recisamente di essersene appropriata, sostenendo di non avere idea di

dove possa averla messa o a chi l’abbia eventualmente consegnata.

6.

Giusta l’art. 138 cifra 1 CPS è

punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile

altrui che gli è stata affidata, cpv. 1, o indebitamente impiega a profitto

proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, cpv. 2.

Sussiste appropriazione

indebita aggravata ed il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni

o con la detenzione, allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro

di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di

patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un

commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità, art. 138

cifra 2 CPS.

Elementi oggettivi costitutivi

del reato sono quindi l’esistenza di una cosa mobile o un valore patrimoniale appartenenti

a terzi, l’affidamento degli stessi all’autore, nonché l’appropriazione,

rispettivamente il loro impiego a proprio profitto.

Dal profilo soggettivo l'autore

deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita

a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid.

2a).

7.

Una cosa o un valore

patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di

farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con

l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea

2003, art. 138, n. 36 e ivi citata giurisprudenza).

Un tale obbligo si può fondare

su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

L’affidamento ai sensi

dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:

- anzitutto

l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da

poterne disporre;

- in

secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del

bene esclude quello dell’avente diritto;

- infine

il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene

dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di

restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a

terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 42).

La concessione del semplice

accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è

assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo,

op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito;

OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).

Inoltre, secondo la dottrina

dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che

l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e

non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore

unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo,

appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e

commette un furto.

Il Tribunale federale, per

contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della

persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al

proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di

quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il

furto (cosiddetta Schwerpunkttheorie).

8.

Di norma la giurisprudenza

considera che il contenuto della cassa dell’ufficio postale sia affidato

esclusivamente all’impiegato che vi ha accesso (cfr. OGer TG, 10 novembre 1986,

RB-TG 1986, n. 23, citato in Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit.,

art. 138, n. 77).

Il caso che ci occupa presenta

degli elementi specifici che impongono una valutazione giuridica differente. In

effetti non si può concludere che la banconota da fr. 1'000.-- scomparsa sia stata

affidata alla dipendente. Essa si trovava in effetti all’interno di un

distributore computerizzato e blindato, che dispensa la moneta solo su preciso

comando impartito dall’ordinatore, nel quale prima deve essere inserita la

causale della richiesta.

In altre parole, l’accusata non

aveva libero accesso al contenuto della Twin Safe (AKT), diversamente da quanto

avveniva per la moneta metallica, ma poteva ottenere le banconote che le occorrevano

solo dopo aver registrato a computer gli estremi dell’operazione e dunque dato

una chiara giustificazione dei motivi per i quali necessitava del denaro.

Prova ne è che non le è bastato

schiacciare un semplice tasto per far aprire la cassaforte automatica e far

emettere i fr. 1'000.--, ma ha dovuto creare un’operazione fittizia con un

cliente immaginario.

Ad escludere un affidamento

all’imputata del denaro sottratto si aggiunge poi il fatto che ella non ha

eseguito l’operazione allo sportello assegnatole, ma si è spostata su quello

vicino - servito da un’altra macchina Twin Safe - dal quale di principio non

avrebbe dovuto operare (tant’è che è stata la sua collega a fare la verifica

della cassa della postazione B, cfr. verbale di interrogatorio 15 dicembre

2005.

di __________, pag. 1).

Non sussistendo affidamento,

manca uno dei presupposti oggettivi principali per poter giungere ad una

condanna per il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CPS.

Ciò è sufficiente a far cadere l’accusa nei confronti della signora ACCU 1. Di

riflesso appare superfluo un esame degli ulteriori elementi costitutivi del

reato, compresi quello dell’effettiva appropriazione da parte della prevenuta -

che ha sostenuto d’aver probabilmente commesso un errore e di non sapere dove

sia finita la banconota, ma ha sempre negato di averla tenuta per sé o

consegnata coscientemente ad altri - e gli aspetti soggettivi.

Essendo indubbio, anche perché

ammesso, che l’imputata abbia prelevato i soldi e che, per poterlo fare, abbia

inserito dati non corrispondenti alla realtà nel computer, entrerebbero in

considerazione altre fattispecie penali, in primo luogo quello di abuso di

impianto per l’elaborazione dati (Computerbetrug, art. 147 CPS). Una

valutazione dell’adempimento di questi reati non può trovare però spazio in

questa procedura, non essendo stati adempiti i presupposti previsti dall’art.

250.

CPP.

9.

In conclusione, stante quanto

precede, deve essere decretato il proscioglimento dell’imputata dall’accusa di

appropriazione indebita aggravata.

Di conseguenza, gli oneri della

procedura vanno addebitati allo Stato.

visti gli art. 138 cifra 2 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

appropriazione indebita

aggravata, art. 138 cifra 2 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 310/2006 del 27 gennaio 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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