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Decisione

10.2006.82

appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di una società anonima per un importo di fr. 6'897.71

25 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 358/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2006

dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 luglio 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale illustra

il calvario che lo ha portato al fallimento della ditta e la sua difficile

situazione economica. Ha fatto di tutto per far fronte ai propri debiti e

salvare la società, rinunciando addirittura al suo salario e consumando la sua

sostanza personale. Ha inoltre cercato in tutti i modi di evitare di lasciare a

casa i suoi dipendenti, con lui da anni. Si rimette pertanto nelle mani del

giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

Deve essere confermata, e

se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 LTributaria; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

per i fatti compiuti a __________

a partire dal mese di gennaio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 358/2006 del 6 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.

al risarcimento alla parte

civile, , rappr. CIVI 1, , dell’importo di fr. 1'493.40, a titolo di

risarcimento (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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