10.2006.82
appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di una società anonima per un importo di fr. 6'897.71
25 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.82
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, PRPEN
Titolo:
appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di una società anonima per un importo di fr. 6'897.71
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE
art. 270 LT
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.82
DA
358/2006
Bellinzona
25
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte,
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della
ditta __________ e quindi datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla
fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta
concernente il periodo 1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005 per un importo
complessivo sottratto di fr. 6'897.71;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
Fatti
2006 n. DA 358/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 luglio 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale illustra
il calvario che lo ha portato al fallimento della ditta e la sua difficile
situazione economica. Ha fatto di tutto per far fronte ai propri debiti e
salvare la società, rinunciando addirittura al suo salario e consumando la sua
sostanza personale. Ha inoltre cercato in tutti i modi di evitare di lasciare a
casa i suoi dipendenti, con lui da anni. Si rimette pertanto nelle mani del
giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
Deve essere confermata, e
se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti compiuti a __________
a partire dal mese di gennaio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 358/2006 del 6 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.
al risarcimento alla parte
civile, , rappr. CIVI 1, , dell’importo di fr. 1'493.40, a titolo di
risarcimento (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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