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Decisione

10.2006.84

viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso

19 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

indetto il dibattimento 19 luglio 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio

2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Può essere confermata e, se

sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel

decreto d’accusa?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv.

1.

OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,

per i fatti compiuti a Lugano

il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

645/2006 del 20 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.

al versamento alla parte

civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266

CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 spese

di inchiesta

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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