10.2006.84
viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso
19 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.84
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, PRPEN
Titolo:
viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 51 cpv. 1 LTP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.84
DA
645/2006
Bellinzona
19
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le
prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto
prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni
di CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 20
ottobre 2005;
reato previsto dall’art. 51
cpv. 1 LTP, in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio
Fatti
2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio
2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Può essere confermata e, se
sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel
decreto d’accusa?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv.
1.
OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,
per i fatti compiuti a Lugano
il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
645/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.
al versamento alla parte
civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266
CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 spese
di inchiesta
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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