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Decisione

10.2006.85

urtare negligentemente un pedone ferendolo con lo specchietto retrovisore laterale; omessione di soccorso dopo l'accaduto

6 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cpv. 2 CPS; 31 cpv.

1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 92 cpv. 2 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 31 cpv. 1, 34

cpv. 4 LCStr, 3 cpv. 1 ONC,

per avere, a __________ il

12 dicembre 2005, circolando con la vettura Mazda targata __________,

negligentemente omesso di avvistare la presenza del pedone LESA 1 che procedeva

nella sua stessa direzione di marcia, colpendolo con lo specchietto retrovisore

laterale all’avambraccio;

Considerandi

2.

inosservanza dei doveri in

caso di infortunio, art. 92 cpv. 2 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 2

LCStr, 19 cpv. 2 CPS,

per avere, a __________ il

12.

dicembre 2005, negligentemente omesso di fermarsi dopo aver colpito con lo

specchietto retrovisore laterale il pedone summenzionato, ferendolo

all’avambraccio;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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