10.2006.86
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.25 - max 1.90 grammi/oo)
19 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.86
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.25 - max 1.90 grammi/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.86
DA
492/2006
Bellinzona
19
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 -
max. 1.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per
analogo reato (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.41 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ l’1
novembre 2005;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCCtr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 febbraio
2006 n. DA 492/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS);
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni
di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________ (art. 41 cifra
3 cpv. 1 CPS);
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al
quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
Fatti
i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene
precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi
trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla
quale è uscito da qualche mese grazie all’aiuto degli psicologi e del curatore.
Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni.
L’unico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale,
trovandosi egli in disoccupazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
Considerandi
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di
detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali
condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41,
63.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
l’1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
492/2006 del 13 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni;
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e
10.
(dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce
formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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