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Decisione

10.2006.86

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.25 - max 1.90 grammi/oo)

19 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene

precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi

trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla

quale è uscito da qualche mese grazie all’aiuto degli psicologi e del curatore.

Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni.

L’unico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale,

trovandosi egli in disoccupazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

Considerandi

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di

detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali

condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41,

63.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

l’1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

492/2006 del 13 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni;

2.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e

10.

(dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce

formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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