10.2006.89
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.42 - max. 1.74 grammi per mille); recidivo
6 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.89
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.42 - max. 1.74 grammi per mille); recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.89
DA
640/2006
Bellinzona
6
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 -
max. 1.74 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per
analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
3 novembre 2005
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio
2006 n. DA 640/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’800.--
(milleottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il
14.
febbraio 2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 febbraio 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 6 luglio 2006, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in
considerazione delle particolarità della fattispecie chiede una riduzione della
pena detentiva a 15 giorni, nonché una riduzione della multa a fr. 200.--,
vista la difficile situazione economica in cui versa il suo cliente. Egli
postula infine che non venga revocato il beneficio della sospensione
condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 14 febbraio 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone __________, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 3 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
640/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 14 febbraio 2005, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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