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Decisione

10.2006.89

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.42 - max. 1.74 grammi per mille); recidivo

6 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3 novembre 2005

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio

2006 n. DA 640/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’800.--

(milleottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il

14.

febbraio 2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 febbraio 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 6 luglio 2006, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale in

considerazione delle particolarità della fattispecie chiede una riduzione della

pena detentiva a 15 giorni, nonché una riduzione della multa a fr. 200.--,

vista la difficile situazione economica in cui versa il suo cliente. Egli

postula infine che non venga revocato il beneficio della sospensione

condizionale della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 14 febbraio 2005 dal Ministero

pubblico del Cantone __________, e, se sì, a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 3 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

640/2006 del 20 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone __________ il 14 febbraio 2005, ma

ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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