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Decisione

10.2006.9-1

espropriazione formale nell'ambito della realizzazione di un nuovo acquedotto intercomunale

14 maggio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari hanno impugnato il vincolo tuttavia senza successo;

- che i proprietari contestano pure la costituzione in via coatta di una

servitù di passo veicolare che colpisce una superficie di mq 480 ed è intesa ad

offrire un accesso al serbatoio, argomentando che essa pregiudica la

riattazione del rustico esistente e la gestione agricola dell’intera

particella;

- che, come detto, la predetta servitù interessa la pista agricola al mapp. no.

935 (cfr. piano di espropriazione; documentazione fotografica);

- che tale pista agricola è riportata nel piano della variante (cfr. piano), ma

nel piano viario non è segnata né come sentiero pubblico né come tracciato

stradale pubblico (cfr. piano viario, frazione __________);

- che, ciò considerato, il diritto di passo veicolare postulato dal Comune è

logica ed imprescindibile conseguenza della costruzione del serbatoio poiché ne

garantisce l’accesso. Infatti quand’anche gli attuali proprietari tollerassero

il transito in via amichevole, verso eventuali terzi nuovi proprietari il

Comune non potrebbe far valere alcun diritto;

- che pertanto l’onere è sorretto da un indiscutibile interesse pubblico;

- che, del resto, oltre a servire come accesso privato a quella parte della

proprietà, il sedime è già gravato con un onere di passo con ogni veicolo a

favore del sentiero al mapp. no. 907 (cfr. estratti RF) che, di fatto,

costituisce la continuazione verso est della pista agricola;

- che di conseguenza e ritenuto che da parte del Comune il transito sarà

occasionale, non è ravvisabile alcun pregiudizio per la gestione agricola del

fondo. Quanto al rustico, inserito nell’inventario degli edifici situati fuori

dalle zone edificabili ed appartenente alla categoria degli edifici meritevoli

di conservazione ma con ammesso il cambiamento di destinazione, il diritto di

passo certamente non ne pregiudica lo sfruttamento (cfr. scheda descrittiva;

ris. 4.3.1998 del Consiglio di Stato di approvazione dell’inventario);

- che, infine, per assicurarsi l’accesso necessario il Comune non ha

sollecitato l’espropriazione definitiva del sedime bensì ha optato per una

servitù, ossia per la misura meno incisiva per i diritti del proprietario,

dichiarandosi inoltre d’accordo di limitare il diritto di passo alle sole

necessità di gestione e di manutenzione del nuovo serbatoio. In quest’ottica il

Comune provvederà solamente a rinforzare i muri di sostegno esistenti senza

modificarne l’aspetto attuale, intervento che avvantaggerà, di riflesso, anche

i proprietari;

- che anche il principio di proporzionalità è dunque ossequiato;

- che pertanto l’opposizione alla costituzione del diritto di passo appare

infondata;

- che il Comune ha chiesto l’anticipata immissione in possesso a far tempo dal

1°.9.2007, provvedimento al quale i proprietari si sono opposti (cfr. verbale

17.4.2007);

- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della

stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo

nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che

sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non

sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere

Considerandi

concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili

qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata

sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di

indennità (art. 51 Lespr.);

- che in concreto i lavori non sono ancora stati deliberati;

- che, stando alle affermazioni del Comune, i lavori devono essere eseguiti nel

periodo invernale quando l’erogazione d’acqua è minore ed il servizio può

essere garantito con la posa di un serbatoio provvisorio di piccole dimensioni.

Esso conta quindi di pubblicare il bando di concorso all’inizio del mese di

maggio e deliberare i lavori a fine luglio di modo che, tenuto conto delle

ferie, l’opera potrebbe essere realizzata a partire dall’inizio di settembre

(cfr. verbale 17.4.2007);

- che, tuttavia, il rispetto delle date, così come prospettate dall’ente

pubblico, non è scontato;

- che bisogna infatti considerare che il presente giudizio è impugnabile

mediante ricorso e lo stesso vale sia per il bando di concorso sia per le

delibere sia, infine, per la licenza edilizia;

- che eventuali ricorsi potrebbero comportare una dilatazione dei tempi e

quindi il differimento dei lavori, nella peggiore delle ipotesi il loro rinvio

all’anno prossimo poiché vanno eseguiti nella stagione invernale;

- che in queste condizioni il requisito dell’urgenza non è adempiuto;

- che pertanto il Tribunale non può accordare l’anticipata immissione in

possesso;

- che sulle indennità espropriative il Tribunale si pronuncerà in separata

sede, salvo che le parti si accordino privatamente;

- che gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971

dichiara

e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione è respinta.

2.

L’opposizione alla costituzione di un diritto

di passo veicolare è respinta.

2.1

E’ fatto ordine al Comune di limitare il diritto di passo veicolare alla

sola gestione e manutenzione del nuovo serbatoio.

3.

L’opposizione all’anticipata immissione in

possesso è accolta e di conseguenza il provvedimento non è accordato.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

5.

Intimazione a:

-

-

-

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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