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Decisione

10.2006.9

delibazione di sentenza germanica: designazione di assistente

18 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 7 agosto 2006

presentata da

IS 1

(patrocinata dall'avv. __________)

per

ottenere la delibazione della decisione emessa il 9 aprile 2002 con cui il Tribunale

di __________(Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha ricondotto

fino al 1° aprile 2007

l'istante,

unitamente al padre

ing. __________,

ora in ,

nella

funzione di assistente del marito

__________, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 9 aprile 2002 il

Tribunale di __________ (D) ha ricondotto fino al 1° aprile 2007 IS 1,

unitamente al padre ing. __________, nella funzione di assistente (Betreuer)

del marito __________ (1960), cittadino germanico domiciliato a __________,

sofferente di danni ipossiemici al cervello con sindrome di persistente stato

vegetativo in seguito a un intervento chirurgico;

che IS 1

ha instato il 7 agosto 2006 davanti alla Camera civile di appello per ottenere

la delibazione di tale decisione, dovendo dimostrare di essere la sola

detentrice dell'autorità parentale sul figlio M__________ (1996);

che con

ordinanza del 9 agosto 2006 il giudice delegato di questa Camera ha fissato

all'istante un termine fino al 15 settembre 2006, successivamente prorogato

fino al 15 dicembre 2006, per documentare il carattere definitivo della

decisione germanica;

che

l'interessata ha fatto seguire quanto richiesto;

che

l'istanza non è stata intimata a __________, la notifica apparendo già di primo

acchito inattuabile;

che,

interpellato dal giudice delegato, __________ ha confermato per scritto, il 5

dicembre 2006, il suo pieno accordo alla domanda di delibazione;

che nelle circostanze citate nulla osta

all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” l'art. 85 cpv. 1 LDIP

dichiara unilateralmente applicabile erga omnes, anche a soggetti

maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP), la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961

concernen­te la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di

protezione dei minori (RS 0.211.231.01), sia per quanto riguarda la competenza e

il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o

provvedimenti stranieri;

che tra

la Svizzera e il Germania vige ancora, in materia di sentenze civili e commerciali, la Convenzione del 2 novembre

1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (RS 0.276.191.361),

la quale prevarrebbe – in quanto trattato internazionale – sull'art. 85 cpv. 1

LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che,

nondimeno, sul riconoscimento di provvedimenti stranieri la Convenzione dell'Aia

prevede – di massima – una disciplina più favorevole, di modo che alla citata

convenzione bilaterale si fa capo solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85);

che non è

ancora attuale, invece, la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla

protezione internazionale degli adulti, la quale entrerà in vigore solo prossimamente

(v. Bucher, L'enfant en droit

international privé, Basilea 2003, pag. 177 n. 514);

che nel

caso specifico si tratta di riconoscere e di dichiarare esecutiva – come detto – una decisione con cui il

Tribunale di __________ ha confermato l’istante, fino al 1° aprile 2007,

nella funzione di assistente del

marito, incapace di provvedere a sé stesso;

che la

nomina di un assistente prevista dal § 1896 cpv. 1 prima frase BGB, come la

relativa conferma, è un atto di volontaria giurisdizione (§ 3 e 14 Rechtspflegergesetz, § 65 Gesetz über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit) pronunciato dal tribunale

tutelare (Vormundschaftsgericht);

che la

decisione in esame emana senza dubbio dall'autorità competente (art. 1 della

Convenzione dell'Aia), __________

avendo –

allora come ora – la sua residenza abituale in Germania;

che il “carattere definitivo” della decisione richiesto dall'art. 29 cpv.

1 lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i

quali possono anche – per loro indole – non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale

du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad

art. 25 LDIP);

che tale requisito va

documentato dall'istante, salvo ove la controparte ammetta di non avere inoltrato

contro l'atto da delibare alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid.

c);

che in concreto la

designazione di un assistente o la proroga di un'assistenza è impugnabile,

senza che esista un termine di ricorso (§ 19 Gesetz über die Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichts­barkeit);

che

finora, in ogni modo, contro la decisione in rassegna non è stato introdotto

ricorso, come risulta dall'attestazione rilasciata il 24 novembre 2006 dal

Tribunale di __________;

che, per

altro, la decisione in esame non appare contraria all'ordine pubblico svizzero

(art. 16 della Convenzione), né per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP né per

le riserve apportate dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia;

che,

invero, l'autorità germanica non risulta avere sentito __________, ma ciò è ragionevole,

viste le condizioni in cui egli si trova;

che nelle

circostanze descritte la decisione con cui il Tribunale di __________ ha

ricondotto IS 1 nella sua funzione di assistente può essere riconosciuta e

dichiarata esecutiva, fermo restando che le attribuzioni dell'interessata

rimangono disciplina­te dalla legge germanica (§ 1901 BGB), criterio di

collegamento rimanendo la residenza abituale dell'assistito (salvo qualora

l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un

altro Stato: art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7);

che,

pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare

la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere

essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante;

che le

spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi

opposizione nes­suno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148

cpv. 1 CPC);

che per

gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che la decisione del 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di

__________ (Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha confermato

IS 1 quale assistente di __________ fino al 1° aprile 2007 è riconosciuta e

dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto

nazionale.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

all'avv. __________.

Comunicazione

all'ing. __________.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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