10.2006.9
delibazione di sentenza germanica: designazione di assistente
18 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.9
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, ICCA
Titolo:
delibazione di sentenza germanica: designazione di assistente
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2006.9
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 7 agosto 2006
presentata da
IS 1
(patrocinata dall'avv. __________)
per
ottenere la delibazione della decisione emessa il 9 aprile 2002 con cui il Tribunale
di __________(Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha ricondotto
fino al 1° aprile 2007
l'istante,
unitamente al padre
ing. __________,
ora in ,
nella
funzione di assistente del marito
__________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 9 aprile 2002 il
Tribunale di __________ (D) ha ricondotto fino al 1° aprile 2007 IS 1,
unitamente al padre ing. __________, nella funzione di assistente (Betreuer)
del marito __________ (1960), cittadino germanico domiciliato a __________,
sofferente di danni ipossiemici al cervello con sindrome di persistente stato
vegetativo in seguito a un intervento chirurgico;
che IS 1
ha instato il 7 agosto 2006 davanti alla Camera civile di appello per ottenere
la delibazione di tale decisione, dovendo dimostrare di essere la sola
detentrice dell'autorità parentale sul figlio M__________ (1996);
che con
ordinanza del 9 agosto 2006 il giudice delegato di questa Camera ha fissato
all'istante un termine fino al 15 settembre 2006, successivamente prorogato
fino al 15 dicembre 2006, per documentare il carattere definitivo della
decisione germanica;
che
l'interessata ha fatto seguire quanto richiesto;
che
l'istanza non è stata intimata a __________, la notifica apparendo già di primo
acchito inattuabile;
che,
interpellato dal giudice delegato, __________ ha confermato per scritto, il 5
dicembre 2006, il suo pieno accordo alla domanda di delibazione;
che nelle circostanze citate nulla osta
all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” l'art. 85 cpv. 1 LDIP
dichiara unilateralmente applicabile erga omnes, anche a soggetti
maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP), la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961
concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di
protezione dei minori (RS 0.211.231.01), sia per quanto riguarda la competenza e
il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o
provvedimenti stranieri;
che tra
la Svizzera e il Germania vige ancora, in materia di sentenze civili e commerciali, la Convenzione del 2 novembre
1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (RS 0.276.191.361),
la quale prevarrebbe – in quanto trattato internazionale – sull'art. 85 cpv. 1
LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che,
nondimeno, sul riconoscimento di provvedimenti stranieri la Convenzione dell'Aia
prevede – di massima – una disciplina più favorevole, di modo che alla citata
convenzione bilaterale si fa capo solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85);
che non è
ancora attuale, invece, la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla
protezione internazionale degli adulti, la quale entrerà in vigore solo prossimamente
(v. Bucher, L'enfant en droit
international privé, Basilea 2003, pag. 177 n. 514);
che nel
caso specifico si tratta di riconoscere e di dichiarare esecutiva – come detto – una decisione con cui il
Tribunale di __________ ha confermato l’istante, fino al 1° aprile 2007,
nella funzione di assistente del
marito, incapace di provvedere a sé stesso;
che la
nomina di un assistente prevista dal § 1896 cpv. 1 prima frase BGB, come la
relativa conferma, è un atto di volontaria giurisdizione (§ 3 e 14 Rechtspflegergesetz, § 65 Gesetz über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit) pronunciato dal tribunale
tutelare (Vormundschaftsgericht);
che la
decisione in esame emana senza dubbio dall'autorità competente (art. 1 della
Convenzione dell'Aia), __________
avendo –
allora come ora – la sua residenza abituale in Germania;
che il “carattere definitivo” della decisione richiesto dall'art. 29 cpv.
1 lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i
quali possono anche – per loro indole – non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad
art. 25 LDIP);
che tale requisito va
documentato dall'istante, salvo ove la controparte ammetta di non avere inoltrato
contro l'atto da delibare alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid.
c);
che in concreto la
designazione di un assistente o la proroga di un'assistenza è impugnabile,
senza che esista un termine di ricorso (§ 19 Gesetz über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit);
che
finora, in ogni modo, contro la decisione in rassegna non è stato introdotto
ricorso, come risulta dall'attestazione rilasciata il 24 novembre 2006 dal
Tribunale di __________;
che, per
altro, la decisione in esame non appare contraria all'ordine pubblico svizzero
(art. 16 della Convenzione), né per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP né per
le riserve apportate dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia;
che,
invero, l'autorità germanica non risulta avere sentito __________, ma ciò è ragionevole,
viste le condizioni in cui egli si trova;
che nelle
circostanze descritte la decisione con cui il Tribunale di __________ ha
ricondotto IS 1 nella sua funzione di assistente può essere riconosciuta e
dichiarata esecutiva, fermo restando che le attribuzioni dell'interessata
rimangono disciplinate dalla legge germanica (§ 1901 BGB), criterio di
collegamento rimanendo la residenza abituale dell'assistito (salvo qualora
l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un
altro Stato: art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7);
che,
pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare
la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere
essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante;
che le
spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi
opposizione nessuno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148
cpv. 1 CPC);
che per
gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la decisione del 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di
__________ (Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha confermato
IS 1 quale assistente di __________ fino al 1° aprile 2007 è riconosciuta e
dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto
nazionale.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
all'avv. __________.
Comunicazione
all'ing. __________.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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