10.2006.94
accoltellamento davanti ad una discoteca
7 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.94
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, PRPEN
Titolo:
accoltellamento davanti ad una discoteca
LESIONE SEMPLICE AGGRAVATA
art. 123 cf. 2 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
Incarto
n.
10.2006.94
DA
377/2006
Bellinzona
7
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate,
per avere, presso la discoteca __________,
intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello,
cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio
2006 dell’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ il
1 gennaio 2006;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 e 2 CPS;
minaccia,
per avere, in occasione dei
fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di
“…fargliela pagare…”;
fatti avvenuti a __________ il
1 gennaio 2006;
reato previsto dall’art. 180
CPS;
ripetute vie di fatto,
per avere, in occasione dei
fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI
2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o
alla salute;
fatti avvenuti a __________ il
1 gennaio 2006;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
danneggiamento,
per avere, in occasione dei
fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la
discoteca __________ e l’esercizio pubblico __________;
fatti avvenuti a __________ il
1 gennaio 2006;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di
detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni]
decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________
2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.
4. Ordina la confisca di una
lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l’1
gennaio 2006 (art. 58 CPS).
5. Rinvia le parti civili: CIVI
1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle
loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 7 settembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte
civile CIVI 3 e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentita la parte civile CIVI 3, la quale
non ha richieste da avanzare nei confronti dell’imputato. Egli vorrebbe venire
a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca,
provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;
sentito il difensore, il quale postula,
in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di
imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei
reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima
difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga
sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso
specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS,
nonché quelle di cui all’art. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di
legittima difesa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici
qualificate,
1.2. Minaccia,
1.3 Ripetute
vie di fatto,
1.4. Danneggiamento,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Può
essere riconosciuta la legittima difesa o trattasi di eccesso di legittima
difesa?
3. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
4. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
5. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
6. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003,
rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino,
e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di
coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?
8. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123
cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici qualificate,
art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di
accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di:
1. minaccia, art. 180 CPS,
Considerandi
2.
ripetute vie di fatto, art.
126.
cpv. 1 CPS,
3.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti ai punti
nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15
(quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne
prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS);
ordina la confisca della lama e del
manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006
(art. 58 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 263.60 testi
fr. 963.60 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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