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Decisione

10.2006.94

accoltellamento davanti ad una discoteca

7 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Può

essere riconosciuta la legittima difesa o trattasi di eccesso di legittima

difesa?

3. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

4. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

5. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

6. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene

di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003,

rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino,

e, se sì, a quali condizioni?

7. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di

coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?

8. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123

cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici qualificate,

art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di

accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di:

1. minaccia, art. 180 CPS,

Considerandi

2.

ripetute vie di fatto, art.

126.

cpv. 1 CPS,

3.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti ai punti

nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15

(quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne

prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS);

ordina la confisca della lama e del

manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006

(art. 58 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio

sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo

non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 263.60 testi

fr. 963.60 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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