10.2006.95
inferimiera che su richiesta del primario falsifica dati riguardanti i pazienti
15 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.95
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, PRPEN
Titolo:
inferimiera che su richiesta del primario falsifica dati riguardanti i pazienti
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2006.95
DA
562/2006
Bellinzona
15
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1,)
prevenuta colpevole di complicità in truffa,
per avere, a __________, nel
periodo __________, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “__________” facente capo al dott. __________, (proprietario e primario
della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito
profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo
nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al
pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del
patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per
prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto
nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle
infermieristiche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà
mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso
sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e
prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei
stessa ammesso - in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di
decorso” - contrariamente alla verità - dati relativi allo “status” di
pazienti, tipo “Ndp” (“Nulla di particolare”), “È rientrato” e
simili, tali da comprovare la loro degenza in clinica “__________” e
giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che come
accertato dalla Corte d’assise che ha processato __________, nel corso del
periodo in cui ACCU 1 ha lavorato presso la Clinica “__________”, tale
struttura sanitaria ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai
pazienti __________. (degenza __________) e ____________________ (degenza __________);
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 562/2006 di
data 13 febbraio 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 febbraio 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 settembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
Fatti
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25, 146 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di complicità in
truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 562/2006 del 13 febbraio
2006.
carica le
spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
Considerandi
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segratario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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