10.2006.96
abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
5 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.96
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, PRPEN
Titolo:
abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2006.96
DA
766/2006
Bellinzona
5
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con
percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida
continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo
dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34
cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il
luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge,
in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 27 febbraio
2006 n. DA 766/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 settembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato un’eventuale condanna ex
art. 91a cpv. 1 LCStr, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale il quale
rileva che il suo assistito non ha subito un colpo di sonno, bensì un
improvviso e temporaneo malore. Egli chiede pertanto il proscioglimento dai
primi due capi di imputazione, in quanto fa difetto l’intenzionalità e non vi è
nemmeno un’imprevidenza colpevole. Per quanto concerne i rimanenti capi di
imputazione egli postula, in via principale, di prescindere da ogni pena, ex
art. 10 CPS, e, in via subordinata, tenuto conto della scemata responsabilità e
del sincero pentimento, una condanna ad una sola pena pecuniaria, inferiore a
quella proposta dal Procuratore pubblico, senza iscrizione a casellario
giudiziario e con rinvio delle parti civili al competente foro civile per le
loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3. Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
1.4. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 92 cpv.
1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
per avere, a __________ il
12 dicembre 2005, alla guida della autovettura BMW targata __________,
nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,
negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando
conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro
dell’intersezione stessa;
Considerandi
2.
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3
LCStr,
per avere, nelle suddette
circostanze di tempo e di luogo, abbandonato il luogo dell’incidente
surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
3.
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per avere, nelle
summenzionate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente abbandonato il
luogo dell’incidente e rendendosi temporaneamente irreperibile, dovendo
presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso
alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;
e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto d’accusa n. DA 766/2006 del 27 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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