10.2006.99
detenzione di 4.1. gr. di marijuana, acquisto e consumo di almeno 5 gr. di marijuana
18 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.99
Data decisione, Autorità:
18.07.2006, PRPEN
Titolo:
detenzione di 4.1. gr. di marijuana, acquisto e consumo di almeno 5 gr. di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2006.99
DA
574/2006
Bellinzona
18
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, a Lugano il 27
gennaio 2006, senza essere autorizzata, detenuto 4.1 grammi lordi di marijuana
destinata al suo consumo personale, nonché per avere a Lugano e in altre
località, nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006, senza essere autorizzata,
acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 5
grammi;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a
LStup:
perseguita con decreto d’accusa del 16 febbraio
Fatti
2006 n. DA 574/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Ordina la confisca e la
distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5
febbraio 2006 (art. 58 CPS);
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006
dall’accusata;
indetto il dibattimento 18 luglio 2006,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 24 maggio
2006, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale dalla
Polizia il 5 febbraio 2006?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a Lugano
il 27 gennaio 2006, rispettivamente nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006,
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 574/2006 del 16
febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
ordina la confisca e la distruzione
di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5 febbraio 2006
(art. 58 CPS);
le parti sono state avvertite parti del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Comando Polizia della città di
Lugano, Lugano,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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