Lexipedia

Decisione

10.2006.99

detenzione di 4.1. gr. di marijuana, acquisto e consumo di almeno 5 gr. di marijuana

18 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 574/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Ordina la confisca e la

distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5

febbraio 2006 (art. 58 CPS);

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006

dall’accusata;

indetto il dibattimento 18 luglio 2006,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 24 maggio

2006, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale dalla

Polizia il 5 febbraio 2006?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a Lugano

il 27 gennaio 2006, rispettivamente nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006,

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 574/2006 del 16

febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

ordina la confisca e la distruzione

di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5 febbraio 2006

(art. 58 CPS);

le parti sono state avvertite parti del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Comando Polizia della città di

Lugano, Lugano,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster