10.2007.1
spruzzare spray al pepe contro terzi; danneggiare una porta-finestra
26 giugno 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.1
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, PRPEN
Titolo:
spruzzare spray al pepe contro terzi; danneggiare una porta-finestra
DANNEGGIAMENTO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 144 cpv. 1 CPC-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.1
DA
4744/2006
Bellinzona
26
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________ in data
__________, commesso vie di fatto contro CIVI 1, in particolare spruzzandogli
negli occhi dello spray al pepe;
2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data
__________, intenzionalmente danneggiato un’anta di una porta finestra
dell’abitazione in uso a CIVI 1 con un danno stimato in CHF 626,25 come a
preventivo dell’impresa di pittura __________, __________, agli atti;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 144 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 4744/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1.
Alla multa di fr. 500.00.
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente
foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2006 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 26 giugno 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente,
mentre, il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata, la quale
ribadisce di essere completamente estranea ai fatti;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1. vie di fatto
1.2. danneggiamento
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
Considerandi
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di vie di
fatto e danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4744/2006
dell’11 dicembre 2006.
carica la tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 100.- al querelante CIVI 1
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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