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Decisione

10.2007.100

Molestare sessualmente una minorenne toccandole il sedere, la vagina (sopra i vestiti) e tentare di baciarla

2 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 393/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 800.--

(ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3

CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 marzo 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27 luglio

2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di molestie sessuali per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 198 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

molestie sessuali, art. 198

CPS,

per i fatti compiuti a __________

il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 393/2007 del

26.

febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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