Lexipedia

Decisione

10.2007.102

opposizione tardiva

22 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti l’8 aprile 2006 a Lugano;

reati

previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e 285 Cifra 1 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 294/2007 di data 12 febbraio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattomila), corrispondente a 50

(cinquanta) aliquote di fr. 80.- (ottanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.

Quale norma di comportamento, durante il periodo di prova l'accusato non

potrà accedere alle piste di ghiacchio durante gli incontri di __________ e __________.

vista l'opposizione

interposta in data 13 marzo 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 12 febbraio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di Lugano 6, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso

del 13 febbraio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 21 febbraio

2007.

(cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 26 febbraio 2007 ha

inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di

accusa (cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34

e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere il 20 febbraio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in

giacenza presso la posta di Lugano 6, ed è scaduto il 7 marzo seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata per posta A in data 13 marzo 2007 (cfr. data

apposta dall’accusato), è tardiva;

che

di conseguenza l'opposizione 13 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster