10.2007.102
opposizione tardiva
22 marzo 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.102
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2007.102
DA
294/2007
Bellinzona
22
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di vie di fatto e violenza o minaccia contro le autorità e
i funzionari;
Fatti
avvenuti l’8 aprile 2006 a Lugano;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e 285 Cifra 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 294/2007 di data 12 febbraio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattomila), corrispondente a 50
(cinquanta) aliquote di fr. 80.- (ottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4.
Quale norma di comportamento, durante il periodo di prova l'accusato non
potrà accedere alle piste di ghiacchio durante gli incontri di __________ e __________.
vista l'opposizione
interposta in data 13 marzo 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 12 febbraio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di Lugano 6, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso
del 13 febbraio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 21 febbraio
2007.
(cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 26 febbraio 2007 ha
inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di
accusa (cfr. busta di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata
si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il
settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34
e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere il 20 febbraio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in
giacenza presso la posta di Lugano 6, ed è scaduto il 7 marzo seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata per posta A in data 13 marzo 2007 (cfr. data
apposta dall’accusato), è tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione 13 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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