Lexipedia

Decisione

10.2007.105

Condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (esame dell'alito: 0.81 grammi per mille)

12 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 5 marzo 2007 n. 483/2007 del che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.— ciascuna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'100.--. L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 marzo 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 ottobre 2007,

al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, DI 1, Lugano, il quale, dopo aver succintamente rievocato i fatti

avvenuti a cavallo tra l’11 e il 12 novembre 2006, puntualizza che non è

possibile considerare quanto avrebbe affermato il suo assistito durante il

fermo presso il posto di polizia di __________ la notte del 12 novembre 2006:

ogni sua dichiarazione sarebbe avvenuta, senza che egli fosse stato reso

attento del suo diritto di non rispondere (art. 118 e 199 CPP). Censura quindi

le modalità con cui la polizia avrebbe proceduto all’esame del tasso di

alcolemia (agli atti non vi sarebbe alcun riscontro a conferma dell’esecuzione

di tali atti, salvo, come precisato in aula dall’agente di polizia, un cenno

sul giornale della polizia), e perora l’assoluzione del suo assistito in

assenza di prove persuasive a sostegno dell’inattitudine alla guida

rimproverata al suo cliente, con protesta di spese giudiziarie e congrue

ripetibili. In via subordinata, chiede di contenere l’importo dell’aliquota

giornaliere a meno di fr. 70.-, mentre la multa sarebbe sproporzionata. Più

consona sarebbe una multa di fr. 200.-. Infine, volendo reputare valido l’esito

dello 0.81 gr. per mille del test etilometrico, lo stesso dovrebbe essere

ridotto di almeno il 20% in virtù del principio in dubio pro reo, talché

il reato configurabile nella fattispecie sarebbe semmai una contravvenzione,

passibile unicamente di una multa;

viene sentito per ultimo

l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma che lo 0.81 è esagerato; secondo

lui il tasso sarebbe sotto lo 0.50 grammi per mille;

posti a giudizio, con il consenso

delle parti, i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 ,

__________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1

LCS,

per avere

a __________,

condotto

l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza

(esame dell’alito: 0.81 grammi per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,

l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 LCS, 12 ss., 34 ss., 106 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCStr,

per avere

a __________,

condotto

l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ebrietà

(concentrazione di alcool nel sangue tra lo 0.5 e lo 0.8 gr./mille);

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 500.00 (cinquecento);

1.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.00 (fr.

1310.00

in caso di richiesta di motivazione scritta).

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.

276.

cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 1210.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster