10.2007.105
Condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (esame dell'alito: 0.81 grammi per mille)
12 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.105
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (esame dell'alito: 0.81 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 61 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.105
DA
483/2007
Bellinzona
12
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato
di inattitudine,
per aver
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(esame dell’alito: 0.81 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto
d’accusa del 5 marzo 2007 n. 483/2007 del che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.— ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'100.--. L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 marzo 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2007,
al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, DI 1, Lugano, il quale, dopo aver succintamente rievocato i fatti
avvenuti a cavallo tra l’11 e il 12 novembre 2006, puntualizza che non è
possibile considerare quanto avrebbe affermato il suo assistito durante il
fermo presso il posto di polizia di __________ la notte del 12 novembre 2006:
ogni sua dichiarazione sarebbe avvenuta, senza che egli fosse stato reso
attento del suo diritto di non rispondere (art. 118 e 199 CPP). Censura quindi
le modalità con cui la polizia avrebbe proceduto all’esame del tasso di
alcolemia (agli atti non vi sarebbe alcun riscontro a conferma dell’esecuzione
di tali atti, salvo, come precisato in aula dall’agente di polizia, un cenno
sul giornale della polizia), e perora l’assoluzione del suo assistito in
assenza di prove persuasive a sostegno dell’inattitudine alla guida
rimproverata al suo cliente, con protesta di spese giudiziarie e congrue
ripetibili. In via subordinata, chiede di contenere l’importo dell’aliquota
giornaliere a meno di fr. 70.-, mentre la multa sarebbe sproporzionata. Più
consona sarebbe una multa di fr. 200.-. Infine, volendo reputare valido l’esito
dello 0.81 gr. per mille del test etilometrico, lo stesso dovrebbe essere
ridotto di almeno il 20% in virtù del principio in dubio pro reo, talché
il reato configurabile nella fattispecie sarebbe semmai una contravvenzione,
passibile unicamente di una multa;
viene sentito per ultimo
l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma che lo 0.81 è esagerato; secondo
lui il tasso sarebbe sotto lo 0.50 grammi per mille;
posti a giudizio, con il consenso
delle parti, i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 ,
__________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1
LCS,
per avere
a __________,
condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(esame dell’alito: 0.81 grammi per mille)?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,
l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91.
cpv. 1 LCS, 12 ss., 34 ss., 106 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCStr,
per avere
a __________,
condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ebrietà
(concentrazione di alcool nel sangue tra lo 0.5 e lo 0.8 gr./mille);
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 500.00 (cinquecento);
1.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.00 (fr.
1310.00
in caso di richiesta di motivazione scritta).
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276.
cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 1210.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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