10.2007.118
Strattonare e spingere e afferrare al petto più persone; offendere l'onore di una persona con l'epiteto "puttana"
29 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.118
Data decisione, Autorità:
29.11.2007, PRPEN
Titolo:
Strattonare e spingere e afferrare al petto più persone; offendere l'onore di una persona con l'epiteto "puttana"
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
Incarto
n.
10.2007.118
DA
609/2007
Bellinzona
29
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetute vie di fatto,
1.1. per avere commesso vie di fatto contro
CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2. per avere commesso vie di fatto contro
il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una
siepe;
1.3. per avere commesso vie di fatto contro
CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;
2. ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola
puttana;
Fatti
avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 12 marzo 2007 n. 609/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art.
34 e seg. CP).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art.
42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00.
4.
Per
qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
Ed inoltre - La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 29 novembre
2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;
l’accusato,
, è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare all’odierno
dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;
il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non
hanno fatto atto di comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettate le imputazioni
di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP e di lesione per negligenza ai
sensi dell’art. 125 CP;
sentito il difensore, avv. DI 1, il
quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico.
La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha
presenziato all’odierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a
sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che
il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste
nel decreto di accusa da lui accettato;
posti a giudizio, con il consenso del
difensore, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1,
autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a
__________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
vie
di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?
1.1
Trattasi di
lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP?
1.2
Trattasi di
lesioni semplici colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP?
2.
In caso di
risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli
comminata?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
12.
segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per
avere commesso,
a
__________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
tra
l’altro vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente
al petto;
dà atto della
crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007
limitatamente alle seguenti imputazioni:
“prevenuto colpevole di 1. ripetute
vie di fatto,
1.1
per avere commesso vie di
fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2
per avere commesso vie di fatto
contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro
una siepe;
2.
ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola
puttana;
fatti
avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP”;
e al
Dispositivo
dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI
2 e il minorenne CIVI 3
“3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00.
4. Per
qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.”
e condanna ACCU 1,
1. alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta),
per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla
multa di fr. 100.00 (cento);
2.1. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3. non si
prelevano tassa di giustizia, né spese.
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Conferma il rinvio
della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per qualsiasi sua pretesa
di tale natura.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1 __________:
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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