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Decisione

10.2007.118

Strattonare e spingere e afferrare al petto più persone; offendere l'onore di una persona con l'epiteto "puttana"

29 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;

reati

previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 12 marzo 2007 n. 609/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art.

34 e seg. CP).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art.

42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

4.

Per

qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.

Ed inoltre - La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;

indetto il dibattimento 29 novembre

2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;

l’accusato,

, è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare all’odierno

dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;

il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non

hanno fatto atto di comparsa;

data lettura del decreto d'accusa;

prospettate le imputazioni

di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP e di lesione per negligenza ai

sensi dell’art. 125 CP;

sentito il difensore, avv. DI 1, il

quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico.

La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha

presenziato all’odierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a

sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che

il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste

nel decreto di accusa da lui accettato;

posti a giudizio, con il consenso del

difensore, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1,

autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

per avere commesso,

a

__________, in via __________, il 10 ottobre 2006,

vie

di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?

1.1

Trattasi di

lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP?

1.2

Trattasi di

lesioni semplici colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP?

2.

In caso di

risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli

comminata?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

12.

segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

per

avere commesso,

a

__________, in via __________, il 10 ottobre 2006,

tra

l’altro vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente

al petto;

dà atto della

crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007

limitatamente alle seguenti imputazioni:

“prevenuto colpevole di 1. ripetute

vie di fatto,

1.1

per avere commesso vie di

fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;

1.2

per avere commesso vie di fatto

contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro

una siepe;

2.

ingiuria,

per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola

puttana;

fatti

avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;

reati

previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP”;

e al

Dispositivo

dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI

2 e il minorenne CIVI 3

“3. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

4. Per

qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.”

e condanna ACCU 1,

1. alla

pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta),

per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla

multa di fr. 100.00 (cento);

2.1. in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3. non si

prelevano tassa di giustizia, né spese.

Comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Conferma il rinvio

della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per qualsiasi sua pretesa

di tale natura.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1 __________:

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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