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Decisione

10.2007.123

Socio e gerente di una Sagl che non presenta a fine anno alla Cassa di compensazione, i quaderni dei salari versati ai dipendenti.

28 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 555/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

Ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007;

indetto il dibattimento 28 agosto 2007,

al quale l’accusato non ha fatto atto di comparsa, malgrado egli sia stato

convocato mediante ordinanza 7/8 agosto 2007, la quale gli è stata notificata

in data 10 agosto 2007 (cfr. invio raccomandato LSI no. __________); il

Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato, mentre la parte civile non si è presentata;

proceduto nelle forme contumaciali giusta

l’art. 277 CPP,

data

lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione

alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

per avere, a __________, a far

tempo da gennaio 2006, omesso di compilare e presentare alla cassa di

compensazione CIVI 1, __________, presso la quale era affiliato in qualità di

socio e gerente della società __________ Sagl, i quaderni dei salari versati

nel periodo novembre-dicembre 2005 ai propri dipendenti?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere

inflitta?

3.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 cifra 2 CEDU, 88 LAVS; 9 e ss., 273 ss., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione

alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

e carica le spese di giustizia

allo Stato.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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