10.2007.124
Limitare la libertà di agire di un minorenne.
9 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.124
Data decisione, Autorità:
09.10.2007, PRPEN
Titolo:
Limitare la libertà di agire di un minorenne.
COAZIONE
art. 181 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.124
DA
611/2007
Bellinzona
9
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di coazione,
per avere, in data __________,
a __________, presso la stazione ferroviaria LPT urtandolo dapprima da tergo
nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la
porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di
recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del
minore C. S.;
reato previsto dall’art. 181
CP,
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. 611/2007 di data 12 marzo 2007 del che propone la condanna
dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.--
(ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
il suo difensore e il AINQ 1;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il Sost. Procuratore pubblico il
quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul
coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via
subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era
coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi
oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della
libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che
l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata
responsabilità ;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Ha egli agito in stato di
scemata responsabilità?
3.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 181 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di coazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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