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Decisione

10.2007.124

Limitare la libertà di agire di un minorenne.

9 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.--

(ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il suo difensore e il AINQ 1;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito il Sost. Procuratore pubblico il

quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul

coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via

subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era

coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi

oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della

libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che

l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata

responsabilità ;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Ha egli agito in stato di

scemata responsabilità?

3.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 181 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di coazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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