10.2007.125
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20 ottobre 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
10.2007.125
Data decisione, Autorità:
20.10.2008, PRPEN
Titolo:
Acquisto auto d'occasione. Km 130'000 o km 97'000? Manomissione del contachilometri? Insufficenza di prove. Corresponsabilità della vittima e assenza di astuzia. Assoluzione. Acquisizione agli atti di prove presentate solo al dibattimento. Tardività?
IN DUBIO PRO REO
TARDIVITÀ
TRUFFA
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 228 CPP-TI
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.125
DA
640/2007
Bellinzona
20
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il Segretario
per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di truffa,
per avere,
il 12 giugno 2006 a __________, indotto con inganno astuto CIVI 1 ad acquistare
l'autovettura marca __________, __________ (telaio __________, prima
immatricolazione settembre __________) al prezzo di CHF 8'000.- sul quale aveva
alterato il contachilometri da Km 130'955 a Km 97'233, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, mentre il valore effettivo del veicolo non
superava CHF 5'000.-, arrecandole un pregiudizio di CHF 3'000.-,
fatti avvenuti
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 13 marzo 2007 n. 640/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30
(trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla
multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art.
106 cpv. 2 CP).
3. Al
versamento alla parte civile CIVI 1, __________, __________, dell'importo di
fr. 3'000.-- a titolo di risarcimento.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
ed inoltre 5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta in data 26 aprile 2007;
indetto il
dibattimento 20 ottobre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo
difensore, come pure la parte civile e il suo patrono; invece, il Procuratore
pubblico con lettera 1. ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,
preso atto dell’istanza
della parte civile di assunzione agli atti della documentazione prodotta in un
con la richiesta di risarcimento dei danni 17/20 ottobre 2008 e delle
osservazioni formulate dal difensore, il quale in particolare si oppone al
versamento agli atti dei documenti annessi dalla parte civile, inclusa la
valutazione dell’eurotax glass, poiché già presentabile a suo tempo, rilevando
peraltro di non chiedere una pausa per l’esame del documento;
comunicato alle parti che
la decisione sull’ammissibilità della documentazione in questione sarà adottata
in un con il giudizio di merito;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e della parte civile, quale teste, e di un altro teste;
sentito il patrono
di parte civile, PR 1, __________, il quale rileva che l’unico dato certo
sarebbe l’acquisto da parte della sua cliente di un’auto con un contachilometri
indicante la cifra di 97’000 km, mentre il medesimo veicolo a Camorino, in
occasione del collaudo, ne avrebbe segnalati oltre 130’000 km circa dieci mesi prima. E tale ufficio – prosegue il patrono di parte civile – non
potrebbe fare errori di registrazione. Ci sarebbe pertanto stata una
manipolazione e la truffa si sarebbe completamente consumata, tanto più che
l’imputato, benché avesse potuto farlo attraverso la produzione di una fattura
o con un altro giustificativo relativo a riparazioni da lui commissionate per
l’__________, non si è affatto scagionato. Anche la proposta di liquidazione
formulata dal prevenuto alla madre della parte civile sarebbe un indizio della
sua volontà di voler mantenere nascosta la questione. In conclusione, dopo aver
precisato che sarebbe stato il signor ACCU 1 a esercitare pressioni sulla parte civile e sua madre e non viceversa, il patrocinatore della signora CIVI 1
postula l’integrale conferma del decreto di accusa e l’ulteriore condanna
dell’accusato al pagamento della somma di fr. 3’247.10 a titolo di rifusione delle spese preprocessuali a favore della parte civile;
sentito il
difensore, DI 1, __________, il quale dà lettura del decreto di accusa e della
norma riguardante il reato di truffa, quindi ricostruisce cronologicamente le
tappe che hanno contraddistinto la vita dell’autovettura __________ venduta dal
suo cliente alla parte civile; e infine si sofferma, sottolineandone il pieno
valore probatorio, sul documento originale relativo alle attestazioni del
controllo dei gas di scarico, da lui prodotto nelle more del procedimento.
Muove in seguito tre distinte critiche. Con la prima censura il valore
dell’atto rilasciato da Camorino, figlio – secondo il prevenuto – di un errore
di lettura o di trascrizione e pertanto non completamente affidabile.
Secondariamente, il prevenuto qualifica la parte civile, rappresentata,
nell’ambito delle trattative intavolate in vista della compravendita del veicolo,
dalla madre, titolare di un garage, siccome “Geschäftsperson” ai sensi della
dottrina (Basler Kommentar), per cui risulterebbe data la sua responsabilità
nel non aver proceduto a verifiche approfondite (personalmente o tramite il
capo-officina del garage in occasione dei sopralluoghi esperiti per la visione
dell’__________ presso il __________) che le avrebbero permesso in definitiva
di appurare un’eventuale incongruenza tra i dati del contachilometri e quelli
reali; di conseguenza, la mancanza di precauzioni escluderebbe la truffa.
Infine, a detta del prevenuto, non vi sarebbe alcun atto pregiudizievole:
bisogna considerare le valutazioni eurotax di vendita e non quelle di ripresa
(di cui si farebbe forte la parte civile), le quali documentano l’assenza di
qualsiasi minor valore per rapporto all’effettivo prezzo di vendita di fr.
8'000.-; inoltre, la parte civile avrebbe acquistato ugualmente l’__________ in
narrativa, e non sorprende dunque la sua condotta, quando essa decideva, di
fronte ad analoga offerta del signor ACCU 1, di tenersela in luogo di
restituirla. Pertanto, in difetto di un inganno astuto, di un danno
patrimoniale della parte civile e di un valido movente, il difensore postula il
proscioglimento del suo assistito, con contestuale reiezione delle pretese di
parte civile;
sentito in replica
il patrono di parte civile, il quale sottolinea che la vittima ha potuto
nutrire dubbi nella compravendita dell’__________ grazie alle sue conoscenze
settoriali, che l’hanno indotta a dubitare dell’offerta dell’accusato e a
chiedergli chiarimenti, mai ricevuti. Quanto alle valutazioni Eurotax, la parte
civile precisa che quelle di vendita sono applicabili unicamente ai rivenditori
istituzionali, i quali garantiscono anche determinati lavori che un privato non
potrebbe offrire; perciò, nel caso in esame, in cui l’accusato ha agito in
qualità di privato, sarebbero unicamente applicabili quelle di ripresa;
sentito in duplica
il patrocinatore dell’accusato, il quale ribadisce che il reato di truffa va esaminato
alla luce della qualità della vittima e delle sue capacità di tutelarsi per
rapporto all’operazione commerciale in atto;
sentito per ultimo
l’accusato (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto argomentato in arringa
dal suo patrocinatore;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
In
ordine
1. Deve
essere accolta l’istanza del patrono di parte civile di produrre agli atti la
valutazione eurotax glass del 16.06.2006?
Nel
merito
1. È ACCU 1, __________,
autore colpevole di truffa,
per avere,
il 12 giugno 2006 a __________, indotto con inganno astuto CIVI 1 ad acquistare
l'autovettura marca __________, __________ (telaio __________, prima
immatricolazione settembre __________) al prezzo di CHF 8'000.- sul quale aveva
alterato il contachilometri da Km 130'955 a Km 97'233, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, mentre il valore effettivo del veicolo non
superava CHF 5'000.-, arrecandole un pregiudizio di CHF 3'000?
2. In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
inflitta?
3. In caso di
pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, può egli essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per
quale periodo di prova?
4. L’accusato
deve essere condannato al versamento alla parte civile CIVI 1, __________,
degli importi di fr. 3'000.— a titolo di risarcimento e di fr. 3247.10 a titolo di risarcimento per le spese di patrocinio?
5. Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
Preso atto che, con
scritto 24/27 ottobre 2008, il patrono di parte civile ha presentato alla
Pretura penale dichiarazione di ricorso ai sensi dell’art. 264 CPP;
considerato in fatto ed in
diritto
1. ACCU 1 è
nato il a __________, in provincia di Potenza. Dopo aver frequentato le scuole
dell’obbligo e aver concluso il tirocinio di falegname in Italia, egli si è
trasferito in Isvizzera all’età di 18 anni circa, approdando dapprima a
Losanna, trasferendosi quindi nel Canton Glarona e insediandosi finalmente, nel
1988, in Ticino. Attualmente vive a __________. Dopo aver svolto le
professioni di cameriere, di venditore (in un mobilificio) e di ricezionista,
da nove anni è attivo nel campo della telefonia mobile, e si occupa di
assistenza e di istallazione in relazione all’uso di carte telefoniche. È
celibe e incensurato.
2. Con esposto
del 7 agosto 2006 indirizzato al Ministero pubblico, la signora CIVI
1 e il signor __________ denunciavano di essere stati probabili vittime di una
truffa escogitata dall’accusato nell’ambito di un’operazione di compravendita
di un’automobile di occasione. In data 19 ottobre 2006, la medesima si recava
presso gli uffici della polizia cantonale di Lugano per confermare il contenuto
della sua segnalazione 7 agosto 2006 e formalizzare la sua costituzione di
parte civile. Nel corso dell’istruttoria predibattimentale, l’imputato veniva
sentito il 30 novembre 2006. In tale occasione negava ogni addebito.
Con
decreto 13 marzo 2007, il Procuratore pubblico giudicava ACCU 1 colpevole di truffa
e ne proponeva la condanna a una pena pecuniaria di complessivi fr. 2400.- e alla
multa di fr. 400.-. Inoltre egli lo obbligava altresì al
pagamento alla parte civile dell’importo di fr. 3'000.- a titolo di
risarcimento.
3. L’accusato
interponeva opposizione il 26/27 marzo 2007 e il dibattimento pubblico veniva
indetto per il 20 ottobre 2008. Allo stesso prendevano parte tutte le parti
coinvolte, fatto salvo il Procuratore pubblico che con scritto 1. ottobre 2008
rinunciava ad intervenirvi, postulando la conferma del decreto di accusa. Dei
dettagli emersi durante l’istruzione predibattimentale, sarà detto, laddove necessario,
nei sottostanti considerandi.
4. La parte
civile ha interposto tempestivamente dichiarazione di ricorso entro il termine
di cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo. Essendo la stessa
abilitata ad impugnare una sentenza di assoluzione (cfr. art. 287 cpv. 2 CPP),
mette conto motivare il verdetto comunicato oralmente alle parti il 20 ottobre
2008.
4.1. La figura
di reato da vagliare nel caso in esame è quella di truffa: secondo l’ipotesi
del Magistrato inquirente, l’imputato avrebbe indotto, il 12 giugno 2006 a Cadenazzo, con inganno astuto la parte civile ad acquistare l'autovettura marca __________
(telaio __________, prima immatricolazione settembre __________) al prezzo di
CHF 8'000.- sulla quale aveva alterato il contachilometri da km 130'955 a km 97'233, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, mentre il valore effettivo
del veicolo non superava CHF 5'000.-, arrecandole un pregiudizio di CHF 3'000.-.
4.2. Nella sua
arringa, la parte civile ha rilevato che l’unico dato certo sarebbe l’acquisto
da parte sua di un’auto con un contachilometri indicante la cifra di km 97’000,
mentre il medesimo veicolo a Camorino, in occasione del collaudo avvenuto dieci
mesi prima, ne avrebbe segnalati oltre km 130’000; che ci sarebbe stata una
manipolazione e la truffa si sarebbe completamente consumata, tanto più che
l’imputato, benché avesse potuto farlo attraverso la produzione di una fattura
o con un altro giustificativo relativo a riparazioni da lui commissionate per
l’__________, non si sarebbe affatto scagionato. Aggraverebbero quindi la
condotta dell’imputato la sua proposta di liquidazione formulata alla madre
della parte civile, che indizierebbe, a detta della parte civile, la sua
volontà di mantenere nascosta la questione. Infine, la signora CIVI 1 ha precisato che, solo grazie alle conoscenze settoriali di sua madre e dei dipendenti del garage
gestito da quest’ultima, essa avrebbe potuto nutrire dubbi nella compravendita
dell’__________, dubitare dell’offerta dell’accusato e chiedergli chiarimenti, invero
mai ricevuti.
4.3. Il
prevenuto ha sottolineato il pieno valore probatorio del documento originale
relativo alle attestazioni del controllo dei gas di scarico, da lui prodotto
nelle more del procedimento e ha mosso tre distinte critiche all’impianto
accusatorio: innanzitutto, ha gettato ombre sul valore dell’atto rilasciato da
Camorino, figlio – a suo avviso – di un errore di lettura o di trascrizione e
pertanto non completamente affidabile; secondariamente, egli ha qualificato la
parte civile, rappresentata dalla madre nelle trattative intavolate in vista della
compravendita del veicolo, la quale è titolare di un garage, siccome “Geschäftsperson”,
per cui risulterebbe coinvolta la sua responsabilità nel non aver proceduto a
verifiche approfondite, che le avrebbero permesso di appurare un’eventuale
incongruenza tra i dati del contachilometri e quelli reali; infine, a suo dire,
l’imputato non avrebbe commesso alcun atto pregiudizievole.
5. Preliminarmente,
questo giudice è tenuto ad esprimersi sull’ammissibilità dei documenti prodotti
dalla parte civile in un con la sua richiesta di risarcimento dei danni 17/20
ottobre 2008.
5.1. Giusta
l’art. 228 cpv. 1 CPP, prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i
termini dell’articolo 227 CPP e sino alla chiusura dell’istruttoria
dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non
può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica. Sull’ammissibilità
della richiesta formulata al dibattimento decide la Corte, che ha pure la
facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse (cpv. 2).
5.2. Nel caso in
esame, pur rilevando che la parte civile avrebbe potuto produrre taluni di
questi documenti già in precedenza, non vi è ragione per rifiutarne l’assunzione
agli atti. La nota d’onorario va ammessa già per il fatto che essa non poteva
essere presentata prima del processo pubblico pena la sua incompletezza. Invece,
la produzione delle valutazioni del veicolo usato, pur risalendo al mese di
giugno 2006, non pare aver sorpreso l’accusato, il quale non ha neppure chiesto
una pausa per il loro esame. Preso atto del loro contenuto e riservata la loro
tempestività, l’imputato non ha ravvisato altri motivi per negare la loro
assunzione nel fascicolo processuale, sicché nulla osta all’accoglimento della
domanda del patrono di parte civile. A maggior ragioni ove si pensi che nella
sua arringa il prevenuto ha spiegato per quale motivo andavano considerate le
valutazioni sul veicolo litigioso da lui versate agli atti e non quelle prodotte
dalla parte civile basate su valori di ripresa e non di vendita.
6. Commette
una truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
6.1. Un
elemento costitutivo del reato qui al vaglio è quello dell’inganno astuto, che
è integrato, quando l’autore ordisce un tessuto di
menzogne o mette in atto particolari manovre o macchinazioni fraudolente o
artifici, ovvero rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile,
difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure impedisce
alla controparte di verificarle, o ancora prevede che questa rinuncerà a
verificarle in virtù di un rapporto di fiducia particolare; nondimeno, l’astuzia
è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza
(cfr. STF del 5 ottobre 2007, inc 6B_371/2007, consid. 6.2). La manomissione
del contachilometri configura una manovra fraudolenta che può contribuire alla
confezione di un inganno astuto, poiché ostacola seriamente la possibilità di
verificare lo stato effettivo dei chilometri percorsi da un’autovettura (cfr. DTF
119 IV 129; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch: Kurzkommetar, 2. ed., Zurigo 1997, Art. 146 n.
9).
6.2. Prima di
confrontarsi con le opinioni delle parti testé riassunte, è bene stabilire i
fatti accertati a fondamento dell’accusa.
a) Innanzitutto,
con riferimento a prove documentali, si evince dal rapporto di polizia del 9
febbraio 2007 che l’accusato respingeva l’accusa di truffa e che egli riversava
ogni colpa sugli esperti dell’ufficio collaudi (cfr. rapporto, p. 2). In
allegato al verbale della parte civile, figurano il documento sulla manutenzione
relativa ai gas di scarico rilasciato dal Garage __________, il 28 (?) marzo
2006 e compilato per la prima volta il 27 marzo 2006 dal Garage __________ con
l’indicazione di km 97'000, un preventivo di quest’ultima ditta datato 20.04.2005
con l’indicazione di km 88'212, un foglio scritto con l’ordinatore riguardante
un esame del 29.04.2005 relativo al veicolo __________ con l’indicazione km 130’955,
e la ricevuta del 09.06.2006 firmata dall’imputato per l’importo
di fr. 8'000.-, con l’indicazione di km 97'233.
In
seconda battuta, l’accusato, interrogato in data 30 novembre 2005 dall’agente
della polizia giudiziaria, ha spiegato il chilometraggio di km 130'995 con un
errore di trascrizione e aggiunto di aver perso il documento ufficiale attestante
il controllo dei gas di scarico e che l’auto __________ non ha mai avuto
problemi, ad eccezione di un difetto al bloccasterzo (cfr. verbale 30.11.2006,
p. 1-2). In data 9/10 giugno 2008, egli ha prodotto il documento sulla
manutenzione relativa ai gas di scarico, rilasciato il 12.09.1997 dal Garage
__________, sul quale figurano quattro controlli, anche uno del 12.01.2005 ad
opera del Garage __________, che riferiva di un chilometraggio di km 83'000. In aula, egli ha confermato in sostanza quanto aveva svelato all’agente di polizia nel corso
delle indagini preliminari.
In terzo
luogo, l’ufficio amministrativo della Sezione della circolazione comunicava,
con scritto 14 gennaio 2008, che l’imputato era stato detentore del veicolo in
questione dal 9 ottobre 2003 al 20 marzo 2006, sotto l’immatricolazione delle
targhe __________ e __________, specificando che gli ultimi due collaudi erano
avvenuti il 29 aprile 2004 (km 130’955) a Camorino e il 18 settembre 2007 (km
112’428) presso il TCS di Rivera.
Infine, in
aula la parte civile ha dichiarato di non aver partecipato di
persona alle trattative e di aver delegato tutto a sua madre e all’operaio del
Garage gestito da sua madre, ammettendo comunque di aver visto personalmente
l’auto, stargata e senza speciali indicazioni; in merito ai particolari
(mancanza chiavi e libretto del controllo dei gas di scarico ecc.), sapeva
riferire solo quello che le avevano comunicato i suoi genitori. Il teste __________,
titolare del Garage __________, ha affermato di aver stimato il valore
dell’auto __________ sulla base dei dati della carta grigia, dei chilometri,
del modello e degli accessori in dotazione al veicolo. A specifica domanda,
egli rispondeva inizialmente per un verso di aver guardato il contachilometri,
ma di non ricordarsi il chilometraggio, per un altro che in percentuale il
prezzo stimato sarebbe stato del 25% in meno (ca. fr. 1'500.-/2'000.-), se
l’autovettura avesse avuto km 150'000. In un secondo momento, il teste stimava il chilometraggio in circa km 100'000, affemando di poter escludere che
fossero km 150'000.
b) Nel
caso in esame, giova ancora rilevare che la pubblica sicurezza ha riferito di
non aver raggiunto apprezzabili risultati presso l’agenzia __________, la __________,
il Garage __________ e l’archivio della società assicurativa di responsabilità
civile, come pure quelli affrontati presso il Garage __________, dove avrebbe
avuto luogo un servizio (cfr. rapporto di polizia 07.02.2007, p. 2), senza circostanziare
la portata delle sue iniziative. A livello probatorio, infine, si nota che non
sono stati interrogati formalmente il titolare del __________, estensore del
preventivo lavori del 20.04.2005 e verosimilmente sentito telefonicamente da un
agente della polizia giudiziaria, né il titolare del Garage __________ (cfr.
rapporto di polizia 07.02.2007, p. 2), il quale ha però deposto in Pretura. Non
è stato poi appurato, in virtù di quali elementi e accertamenti la signora CIVI
1 potesse dedurre che «al veicolo era già stata “fatta” la distribuzione del motore»
(cfr. lettera non datata CIVI 1 / Polizia cantonale, p. 1), quantunque ciò
potesse costituire un possibile indizio a comprova della vetustà dell’auto.
6.3. Dalle
predette tavole probatorie, emerge che l’auto presentava il 17 luglio 2002, km 68'011 (cfr. documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico del 12 settembre 1997),
nell’ottobre 2002, ca. km 68'000 (cfr. verbale interrogatorio accusato
30.11.2006, p. 1 e rapporto della Sezione della circolazione, ufficio
amministrativo, del 14 gennaio 2008, p. 2),
il 12 gennaio 2005, km 83’000 (cfr. documento sulla manutenzione relativa ai
gas di scarico del 12 settembre 1997), il 24 aprile 2005, km 88'212 (cfr. preventivo della ditta Garage __________ agli atti), il 29 aprile 2005, km 130’955 (cfr. foglio scritto con l’ordinatore riguardante un esame del 29.04.2005 relativo
al veicolo __________, agli atti, e rapporto della Sezione della circolazione,
ufficio amministrativo, del 14 gennaio 2008, p. 2), il 27 marzo 2006, km 97'000 (cfr. documento sulla manutenzione relativa ai
gas di scarico del 27 marzo 2006), il 9 giugno 2006, km 97'233 (cfr. ricevuta sottoscritta
dall’imputato per l’importo di fr. 8'000.-, agli atti), e il 18 settembre 2007, km 112’428 (cfr. rapporto della Sezione della circolazione, ufficio amministrativo, del 14
gennaio 2008, p. 2).
Con
riguardo al periodo qui di interesse, quello cioè tra il 9 ottobre 2002
(momento dell’acquisto da parte dell’imputato del veicolo conteso) e il 9
giugno 2006 (momento del contratto di compravendita dell’auto di occasione),
occorre stabilire quale delle due versioni offerte dalle parti (quella dell’accusato
fondata in primis su un errore di trascrizione ad opera della Sezione
della circolazione? O quella della parte lesa e del Magistrato inquirente
basata sulla manomissione del contachilometri?) debba essere convalidata per il
giudizio.
a) In tema di
valutazione delle prove, giova a questo punto ricordare i principi stabiliti a
margine della garanzia della presunzione dell’innocenza a favore di un accusato
(cfr. art. 6 cifra 2 CEDU, 32 cpv. 1 Cost e 10 CPPF del 5 ottobre 2007; cfr. FF
2007, p. 6329; FF 2006, p. 989 ss., 1038-1039). In special modo, il principio in
dubio pro reo, riferito alla valutazione delle prove, significa che il
giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in
quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non
sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può
essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Un dubbio è rilevante se
esso si impone in base alla situazione oggettiva e se il dubbio nasce in ogni
persona ragionevole con spirito critico (cfr. DTF 127 I 37, 40-41 consid. 2a; Hauser, Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed. Basilea
2002, § 54 n. 11-13; Piquerez,
Procédure penale suisse, 2. ed., Zurigo 2007, n. 529).
b) Un riscontro
importante a suffragio dell’ipotesi di condanna del 13 marzo 2007, è l’atto del
29 aprile 2005 rilasciato dalla Sezione della circolazione, secondo il quale l’__________
(matricola n. __________), allora dell’imputato, presentava km 130’955. Si
tratta di un documento emesso e confermato da un ufficio pubblico, che gode di
un certa attendibilità. La parte civile ha poi scorto nell’offerta del
prevenuto alla signora CIVI 1 di restituire la somma di fr. 8'000.- in cambio
della riconsegna dell’auto o in quella di concedere un ulteriore ribasso di fr.
1'000.- (o forse anche fr. 1'500.-) un ulteriore indizio a comprova della
volontà dell’indiziato di mantenere nascosta la questione. Per converso, più in
linea con la tesi difensiva sono invece le seguenti circostanze: l’indicazione
di km 83'000 in data 12 gennaio 2005 nel documento
sulla manutenzione relativa ai gas di scarico del 12 settembre 1997 e
l’indicazione di km 88'212 sul preventivo 24 aprile 2005 della ditta Garage
__________. In breve, da una parte un documento e un indizio a sostegno
dell’accusa, dall’altra due documenti in favore della tesi difensiva.
Già la
situazione di apparente parità dovrebbe portare il Giudice a decidere a favore
dell’accusato: il giudice di merito, infatti, accoglie come convincente l’ipotesi
accusatoria solo se essa si accorda con tutte le prove e resiste a tutte le
controprove raccolte, talché l’insieme dei dati probatori raccolti potrà essere
giudicato schiacciante e l’ipotesi accusatoria feconda. L’ipotesi di accusa,
oltre ad essere compatibile con più dati probatori, non deve essere
contraddetta da nessuno dei dati virtualmente disponibile. Poiché una
controprova accettata come vera è sufficiente ad escludere la decisione del
giudice sulla verità dell’ipotesi di accusa. La condanna non è consentita fino
a che, accanto all’ipotesi accusatoria, permangono altre ipotesi non
falsificate con essa concorrenti (cfr. Ferrajoli, Diritto e ragione, 8. ed., Bari 2004, p.
123, 126 e 129-131). Nella specie, il riscontro offerto dalla Sezione della
circolazione pare sconfessato dai dati contenuti nel documento ufficiale della
manutenzione concernente i gas di scarico, il quale attesta due mesi e mezzo
prima del collaudo un chilometraggio di km 83'000. Tale dato è a sua volta più compatibile
con quello del preventivo del 20 aprile 2005 (km 88'212), risultando del tutto plausibile
che, in tale lasso di tempo, la vettura abbia viaggiato per poco più di cinquemila
chilometri. Questi due atti, i quali assieme a tutti gli altri comprovanti il
chilometraggio attestano un aumento regolare dello stesso nel tempo, fanno
sorgere incertezze circa l’idoneità del documento del 29 aprile 2005 a suffragare un effettivo chilometraggio di km 130'955, visto che non pare ragionevole supporre
che l’__________ avesse percorso quasi km 48'000 in 86 giorni (ca. 550 km al giorno in media), o (ancor meno verosimile) ca. km 42'000 tra il
20 e il 29 marzo 2005 (ca. km 4'600 / 5'200 al giorno a una velocità media
minima di ca. 200 km/h, senza pause). A maggior ragione, ove si pensi che, in
aula, l’imputato ha dichiarato di aver usato quell’__________ solo per il
weekend e non per l’attività professionale. A tale conclusione favorevole
all’imputato, conviene giungere anche perché non vi sono altre prove che rinfrancano
il castello accusatorio. Anzi, se è vero che la polizia medesima ha
riferito che un errore di lettura e/o trascrizione del chilometraggio da parte
dell’autorità amministrativa è ipotesi alquanto remota, è altrettanto pacifico
che tale affermazione (peraltro non confermata ufficialmente dall’ufficio
interessato), da sé sola, non può ancora sgombrare il campo da ogni dubbio su
un eventuale errore commesso da un funzionario dell’ufficio competente. Anche
perché non è dato sapere com’è strutturata
la procedura di collaudo, né come (quante trascrizioni avvengono?) e che tipo (o
tipi) di controllo del contachilometri viene intrapreso, né quali misure di
sorveglianza sono predisposte a garanzia della correttezza dei dati registrati.
Oltre a ciò, non si conosce il numero di collaudi eseguiti quel 29 aprile 2005 presso
l’ufficio in parola (uno? Dieci? Cento?) per apprezzare il rischio per il
personale incaricato di incorrere in sviste. Né appare secondaria la
circostanza che, per l’ufficio amministrativo chiamato a svolgere il collaudo, il
dato chilometrico iscritto nell’atto sembra assumere solo carattere informativo
e non già preminente: difatti, non tanto il numero dei chilometri pare rilevante
per il superamento del collaudo (e di riflesso per l’attenzione del
collaudatore), quanto, piuttosto, lo stato del veicolo nell’ottica della
garanzia di sicurezza per gli altri utenti della circolazione (cfr. art. 33
cpv. 1bis, 37 ss. OETV).
Infine, si
rileva che l’estensore del preventivo del 20
aprile 2005 (seppur interpellato in modo informale – avrebbe risposto che il
chilometraggio da lui indicato gli sarebbe stato suggerito dall’imputato) e del
dato del 12 gennaio 2005 sul documento riguardante i gas di scarico (km 83'000),
non è stato sentito in fase predibattimentale, né durante il dibattimento e non
ha offerto alcuna personale spiegazione sull’incongruenza tra le sue
trascrizioni e il dato di km 130’955. L’assenza di chiarimenti a tale riguardo non
può però sfavorire l’imputato, specie se non vi sono altre prove che intaccano direttamente
l’autenticità dei documenti a suffragio della tesi difensiva. Proprio per
questo, come si vedrà tra breve (cfr. consid. 6.4), si avvera inconsistente la
censura mossa dalla vittima al prevenuto di non essersi scagionato con delle
fatture o altri giustificativi.
c) In
considerazione dell’esame delle tavole processuali disponibili, permangono in
sintesi dei dubbi sui reali accadimenti e l’ipotesi caldeggiata dalla difesa di
un errore di trascrizione non appare affatto peregrina. Ne consegue, che
l’imputato va assolto, giacché non sussistono sufficienti
indizi di reato a suo carico, segnatamente in relazione a un’eventuale manomissione del contachilometri dell’auto da
lui ceduta alla signora CIVI 1.
6.4. Conviene
ora riflettere sulla predetta critica della vittima all’imputato di non essersi
discolpato con fatture o altri atti.
a) Dalla
garanzia della presunzione d’innocenza (cfr. art. 6 n. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost)
deriva il principio secondo il quale l’accusato non è tenuto a stabilire la
propria innocenza, bensì spetta alla parte promotrice in un procedimento (il
Procuratore pubblico o il querelante o la parte civile) – con il giudice – il
compito di stabilire l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e che
confortano la colpevolezza della persona perseguita (cfr. Piquerez, op. cit., n. 529, p.
361-362). È vero che tale principio è
temperato dall’onere di collaborazione del prevenuto nel dimostrare delle
circostanze a lui favorevoli; ma tale dovere investe solo la prova di fatti
giustificativi o quella tendente a sconfessare una presunzione legale a favore
dell’accusa, oppure è attuale, quando la collaborazione richiesta non tende
all’auto-incriminazione, ma serve a ottenere ragguagli in relazione a fatti di
cui l’imputato si avvale per giustificare un alibi o mostrare la sua buona fede
(cfr. Piquerez, op.
cit., n. 530-533). In merito alla terza riserva (le altre due non essendo
pertinenti nella fattispecie), una precisazione: per valutare se il fatto di
tirare conclusioni sfavorevoli al prevenuto in base al suo comportamento
processuale è contrario all’art. 6 CEDU, occorre considerare l’insieme delle
circostanze e stabilire in ogni caso se le accuse sono sufficientemente serie
per attendersi ed esigere una risposta all’accusato. Non è per contro lecito
fondare una condanna esclusivamente o essenzialmente sul suo silenzio o sul suo
rifiuto di replicare a delle domande o di deporre. Ne deriva che l’assenza di
collaborazione dell’indagato può permettere di concludere, in esito a un
ragionamento basato sul buon senso e a una libera valutazione delle prove, che
non esiste altra spiegazione possibile e che egli è colpevole, solo se le prove
raccolte a suo carico e a sostegno di accuse sufficientemente serie sollecitano
una spiegazione che l’accusato dovrebbe essere in grado di fornire (cfr.
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Murray vs. GB del
08.02.1996, § 47; STF del 29.08.2008, inc. 6B_509.2008, consid. 3.2.2 e STF del
24.04.2001, inc. 1P.641.2000, consid. 3).
b) In pratica, occorre preliminarmente esaminare se
esistono indizi di colpevolezza sufficienti a carico del prevenuto e atti a esigere
una spiegazione da parte sua, e, in caso affermativo, se egli ha fornito tali
ragguagli o se, al contrario, gli sono stati domandati senza successo.
Alla
luce di quanto accertato e giudicato al consid. 6.3., bisogna concludere che
non vi sono affatto seri indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, bensì
solo un atto (la cui strumentalità è stata poc’anzi negata) e delle deduzioni
della parte civile, tratte dalle offerte formulate dall’accusato alla madre
della parte lesa, giudicate insufficienti per ammettere l’esistenza di un
inganno, men che meno astuto. E già questo rilievo permette di non inferire
alcunché dalla mancata produzione di pezze giustificative da parte del signor ACCU
1.
Incidentalmente,
si osserva che, davanti all’agente della polizia giudiziaria, l’imputato aveva
dichiarato di aver fatto due volte il controllo dei gas presso il Garage Gisi
Sagl da quando aveva acquistato l’auto (cfr. verbale 30.11.2006, p. 1); circostanza,
questa, attestata dal documento del 12.09.1997 (controllo del 12.01.2005) e da
quello del 28.03.2006 (controllo del 27.03.2006). Inoltre, egli ha affermato che
la vettura non aveva mai subito incidenti, di aver eseguito una riparazione al
bloccasterzo presso la __________ di Camorino e di non aver fatto cambiare la
cinghia di trasmissione, e che altri piccoli interventi di manutenzione li ha
eseguiti personalmente o per mezzo di amici (cfr. verbale 30.11.2006, p. 2). In
aula, ha sostanzialmente confermato le sue dichiarazioni, aggiungendo che il
Garage __________ si era occupato anche del cambio gomme e che dal titolare
riceveva delle piccole annotazioni ma non delle fatture vere e proprie. Di
fronte a queste risposte (non smentite da altre prove), non si può far carico
all’accusato di non aver collaborato. Semmai la parte civile o il Magistrato
inquirente avrebbero potuto approfondire tali affermazioni, sollecitando
l’interrogatorio del titolare del Garage __________ e/o ev. ispezionando le
note contabili in possesso di quest’ultimo.
c) Consegeutemente,
non v’è ragione per ammettere l’assenza di collaborazione da parte del
convenuto e fargli sopportare conseguenze negative di sorta.
7. Di transenna, nell’ipotesi qui negata in
via principale di un’effettiva manomissione del contachilometri, si nota che la
critica mossa dall’accusato alla parte civile di non aver rispettato le misure
di cautela che si imponevano nel caso specifico, non appare d’acchito
sprovvista di fondamento.
7.1. L’astuzia
è un presupposto oggettivo relativo del reato e va esaminato per rapporto
all’attitudine e alle condizioni personali della vittima truffata (cfr. STF del
6.11.2006, inc.6S.168/2006, consid. 2.3). In
base a consolidata giurisprudenza, il principio secondo cui la
corresponsabilità della persona ingannata può portare alla negazione
dell’astuzia, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in
cui alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle
concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del
suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Così,
l’attitudine sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento
dell’inganno astuto solo se essa non si trova in una condizione di inferiorità
rispetto all’autore (cfr. STF del 6.11.2006, inc.6S.168/2006, consid. 1.1-1.3
e 2.2). In tale esame, vanno considerate eventuali conoscenze settoriali
particolari e l’esperienza professionale della vittima (cfr. DTF 119 IV 284,
289 consid. 6c; STF 01.02.2007, inc.6S.167/2007, consid. 3.4).
7.2. Nell’evenienza concreta, la parte civile ha
dichiarato di aver delegato a sua madre e a un collaboratore del Garage gestito
da quest’ultima (cfr. lettera CIVI 1 / polizia cantonale, agli atti) il
disbrigo delle pratiche necessarie per la compravendita dell’__________, dopo
che lei l’aveva notata presso il Garage __________. La madre, ha spiegato la
signora CIVI 1, eseguiva un primo sopralluogo del veicolo nel mese di maggio
2006 (circostanza, questa, confermata in aula dal titolare del Garage, quindi
si recava nuovamente presso tale rivenditore nel mese di giugno successivo per la
conclusione dell’affare e per il ritiro del mezzo. In altre parole, la parte
civile aveva osservato la vettura, sia pure solo esternamente, una volta, sua
madre e un operaio del Garage, in due occasioni: nella prima in modo
approfondito, nella seconda prima del ritiro definitivo. Durante tale incontro,
la madre riceveva il documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico emesso
solo nel marzo 2006 e parziale, poiché sprovvisto dei dati riguardanti i valori
al momento della messa in circolazione e negli anni a seguire. La parte civile
(spalleggiata da sua madre) era consapevole che il documento originario sulle
emissioni dei gas le avrebbe permesso di appurare non solo se il mezzo aveva
superato i test specifici per i gas di scarico (cfr. art. 59a cpv. 2 ONC), ma
anche quanti chilometri esso aveva nel frattempo percorso (il modulo prevede
difatti anche una casella per i chilometri figuranti sul contachilometri). E
tale informazione, per stessa ammissione della parte civile in aula, costituiva
un elemento rilevante per procedere alla liquidazione. Certo, la vittima assevera
di aver preso conoscenza di difetti solo dopo più attente verifiche, e sostiene
che in un primo momento l’accusato avrebbe detto a sua madre che il documento ricercato
era esaurito, quindi che era andato perso. Tuttavia, pur consapevole di queste
mancanze (CIVI 1 ha sostenuto che il nuovo libretto non aveva alcun valore,
cfr. verbale 19.10.2006, p. 2), la parte civile non risulta aver sollecitato
maggiori informazioni al riguardo, né ha indugiato prima di concludere
l’affare. Piuttosto, essa ha optato per l’acquisto (con contestuale consegna di
denaro), senza condizionarlo all’esibizione degli atti ancora mancanti o non
reperibili, o di altre informazioni suppletive. Queste cautele potevano
senz’altro essere pretese alla parte civile, la quale, forte delle conoscenze
di sua madre, titolare di un garage (che la rappresentava e curava l’affare),
avrebbe tranquillamente potuto operare ulteriori verifiche sul libretto dei gas
di scarico mancante, prima di concludere l’affare. Ad es. poteva raccogliere
notizie su dove l’imputato aveva eseguito gli ultimi controlli e interessarsi
presso le officine incaricate, oppure ancora procedere a una terza ispezione più
approfondita. A tale proposito, si evidenzia che, nella specie, simili
attenzioni era esigibili per la parte civile (che aveva delegato a
professionisti del ramo l’incombenza dell’acquisto dell’auto), da un canto poiché
era il primo affare tra lei e l’imputato, un privato e non un rivenditore professionista
(che gode notoriamente di maggior credibilità ed offre, talora, delle garanzie),
dall’altra poiché questi non aveva esercitato alcuna forma di pressione o
messo fretta alla signora CIVI 1 per concludere l’operazione (non risulta che
vi fossero altri potenziali acquirenti), permettendole semmai senza riserve l’esecuzione
di più controlli (il teste __________, al dibattimento, ha dichiarato di aver
consegnato le chiavi alla madre della parte civile in occasione del primo
sopralluogo). In esito ai quali, ha testimoniato il signor __________ in aula, le
parti avevano pattuito una riduzione del prezzo di ca. fr. 300.- / 400.-.
7.3. Sotto
questo profilo, l’elemento oggettivo dell’astuzia costitutivo del reato di
truffa verrebbe a cadere, poiché la parte civile, che ha delegato ad esperti le
trattative di compravendita, avrebbe potuto preventivamente individuare
l’inganno (manipolazione del contachilometri), se ipotizzato. ACCU 1 andrebbe prosciolto dall’ipotesi di reato di truffa anche
per tale ragione.
7.4. Alla luce
delle precedenti considerazioni, può rimanere aperta la questione a sapere se
l’operazione commerciale messa in atto dalle parti sia costitutiva di atti
pregiudizievoli al patrimonio della parte civile.
8. Le
spese sono interamente a carico dello Stato (cfr. art. 9 cpv. 3-5 CPP). In caso
di sentenza di assoluzione il giudice penale non pronuncia sulle pretese di
risarcimento (cfr. art. 272 CPP), sicché non è necessario esprimersi sulle
rivendicazioni risarcitorie avanzate da CIVI 1, per i pregiudizi da lei lamentati.
Fatti
P. Q. M.
visti gli art.
146 cpv. 1 CP, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
in ordine
accoglie la richiesta
di produzione della documentazione allegata alla richiesta di indennizzo del
17/20 ottobre 2008;
nel merito
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
truffa, art. 146 cpv. 1 CP,
e carica
le spese allo Stato.
Avverte le parti
del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della
Considerandi
sentenza.
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 360.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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