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Decisione

10.2007.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

P. Q. M.

visti gli art.

146 cpv. 1 CP, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

in ordine

accoglie la richiesta

di produzione della documentazione allegata alla richiesta di indennizzo del

17/20 ottobre 2008;

nel merito

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

truffa, art. 146 cpv. 1 CP,

e carica

le spese allo Stato.

Avverte le parti

del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della

Considerandi

sentenza.

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 360.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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