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Decisione

10.2007.13

Impedire ad un funzionario di svolgere le proprie mansioni

20 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 18 dicembre

2006 n. 4841/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre 3. Ordina la confisca

dell'accetta (art. 58 e 59 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2006;

indetto il dibattimento in data 20

settembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata

del __________, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È

ACCU 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità, in parte

tentate, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì

per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere confermata la confisca dell’accetta?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

6.

L’eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudicale e se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari, in parte tentate, art. 285 cifra 1

CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4841/2006 del 18 dicembre 2006.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.--(sessanta), per un totale di fr.

300.

-- (trecento);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Conferma la confisca dell’accetta (art.

69.

CP) e ne ordina la distruzione;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte in sede dibattimentale del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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