10.2007.13
Impedire ad un funzionario di svolgere le proprie mansioni
20 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.13
Data decisione, Autorità:
20.09.2007, PRPEN
Titolo:
Impedire ad un funzionario di svolgere le proprie mansioni
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 285 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.13
DA
4841/2006
Bellinzona
20
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari, in parte tentate,
per avere, il __________, ad __________,
rivolgendosi dapprima ad un'autista intervenuto sul posto per eseguire un
ordine di sgombero impartito dal Municipio proferendo le frasi "lasa staa,
lasa staa, se to vo mia una siguretada", "ta pianti una siguretada
che ta spatasci ra crapa", procurandosi in seguito un'accetta da boscaiolo
e dirigendosi verso i presenti, in seguito rivolgendosi all'agt. di Polizia __________,
tenendo l'attrezzo all'altezza del petto/viso ed obbligando quindi lo stesso,
unitamente all'agt. __________ ad intervenire e dopo breve colluttazione a
bloccare a terra l'interessato, con violenza o minaccia
-
impedito, risp. tentato di impedire un membro di un'autorità
(autista incaricato dal Municipio) di compiere un atto che rientrava nelle sue
attribuzioni;
-
costretto un funzionario (agt. di polizia) di compiere un atto
che rientrava nelle loro attribuzioni;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 285 cifra
Fatti
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 dicembre
2006 n. 4841/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre 3. Ordina la confisca
dell'accetta (art. 58 e 59 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2006;
indetto il dibattimento in data 20
settembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata
del __________, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità, in parte
tentate, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì
per quale periodo di prova?
4.
Deve
essere confermata la confisca dell’accetta?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
6.
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudicale e se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari, in parte tentate, art. 285 cifra 1
CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4841/2006 del 18 dicembre 2006.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.--(sessanta), per un totale di fr.
300.
-- (trecento);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Conferma la confisca dell’accetta (art.
69.
CP) e ne ordina la distruzione;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte in sede dibattimentale del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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