10.2007.130
Sottrarre una cosa mobile altrui (autovettura)
23 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.130
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
Sottrarre una cosa mobile altrui (autovettura)
FURTO
art. 137 cf. 2 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.130
DA
736/2007
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1 ,
prevenuto
colpevole di furto, sub. appropriazione semplice,
per
avere sottratto una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene e di
procacciarsi un indebito profitto; e meglio, per essersi indebitamente
appropriato dell’autovettura marca Mercedes-Benz 600 SE, di proprietà di CIVI 1,
acquistata da quest’ultimo, in data 3.12.2005, per la somma di fr. 6'500.-,
presso il garage __________, __________, al quale ACCU 1 l’aveva venduta, nel
corso del mese di ottobre 2005, per l’importo di fr. 5'000.-, e ciò dopo avere
chiesto al titolare del garage di consegnargli il doppio della chiave di
avviamento e la licenza di circolazione ancora in suo possesso, sostenendo di
essere stato invitato dalla Polizia a recuperare il veicolo (precedentemente
intestato alla di lui madre), essendo stato lo stesso abbandonato su un sedime
privato;
Fatti
avvenuti a __________ e a __________, nel periodo 29.9.2006-2.10.2006;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP, sub . 137 cifra 2 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 736/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento), con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 30 (trenta).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3.
Ordina l’assegnazione della vettura marca Mercedes Benz 600 SE, di colore
nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata dalla Polizia
cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito presso il Centro
reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il quale provvederà
al ritiro del veicolo, a crescita in giudicato del presente decreto.
4.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il riconoscimento
di eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPPT);
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 marzo 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente
ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 settembre
2007.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di furto sub. appropriazione semplice per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se la vettura Mercedes Benz
sequestrata deve essere assegnata al Signor CIVI 1.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47, 137 cifra 2, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 736/2007 del 20 marzo 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per
un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
ordina l’assegnazione,
a crescita in giudicato della sentenza, della vettura marca Mercedes Benz 600
SE, di colore nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata
dalla Polizia cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito
presso il Centro reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il
quale provvederà al suo ritiro.
dà atto che
nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile
per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 900.-- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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