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Decisione

10.2007.134

Entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera

1 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 15 (art. 34 e 36 CPS);

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Non revoca il beneficio

della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6

luglio 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2

CPS);

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 269 CPS;

2.

ACCU 2

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

entrata illegale

per essere entrata illegalmente

in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________,

nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido

sino al 26 aprile __________;

soggiorno illegale

per avere soggiornato

illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto

d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23

cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguita con decreto d’accusa

del 28 marzo 2007 n. 870/2007 del AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art.

34.

e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 1 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 65.30.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 269 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2007 dalle accusate;

indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al

quale ha partecipato il difensore, mentre le accusate, regolarmente citate a

mezzo raccomandata del 6 marzo 2008, non sono comparse, ed il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura dei decreti d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

E’ la

signora ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente

la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla

Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto

d'accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6 luglio 2006 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

1.5

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

2.1

E’ la

signora ACCU 2 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente

la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla

Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto

d'accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007

2.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3

L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 5, 115

LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di

motivazione scritta);

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne

prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere

contro la dichiarazione di contumacia.

avverte le condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 450.00 pena

pecuniaria

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 105.30 spese

giudiziarie

fr. - 315.30 deduzione

per cauzione già versata

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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