10.2007.134
Entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera
1 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2007.134
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera
ENTRATA ILLEGALE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 115 LFSTR
Incarti
n.
10.2007.134
10.2007.222
DA
849/2007
DA
870/2007
Bellinzona
1
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
entrambe difese
da: Avv. DI 1
prevenute colpevoli di 1. ACCU 1
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
entrata illegale
per essere entrata illegalmente
in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________,
nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido
sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato
illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto
d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile 2009;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa
del 28 marzo 2007 n. 849/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 15 (art. 34 e 36 CPS);
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6
luglio 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2
CPS);
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 269 CPS;
2.
ACCU 2
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
entrata illegale
per essere entrata illegalmente
in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________,
nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido
sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato
illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto
d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa
del 28 marzo 2007 n. 870/2007 del AINQ 1, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art.
34.
e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 1 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 65.30.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 269 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2007 dalle accusate;
indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al
quale ha partecipato il difensore, mentre le accusate, regolarmente citate a
mezzo raccomandata del 6 marzo 2008, non sono comparse, ed il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ la
signora ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente
la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla
Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007?
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6 luglio 2006 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
1.5
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1
E’ la
signora ACCU 2 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente
la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla
Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007
2.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3
L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 5, 115
LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di
motivazione scritta);
non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere
contro la dichiarazione di contumacia.
avverte le condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.00 pena
pecuniaria
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 105.30 spese
giudiziarie
fr. - 315.30 deduzione
per cauzione già versata
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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