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Decisione

10.2007.140

Esercizio illecito della prostituzione

25 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 50.- (cinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1

(uno).

3.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

giudiziarie.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 aprile 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 25 ottobre 2007,

al quale è comparso unicamente il difensore, l'accusata, regolarmente citata a

mezzo raccomandata del 14 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che a seguito di un controllo

di polizia effettuato il 3 aprile 2007 nell’esercizio pubblico __________ a __________

è stata fermata la cittadina brasiliana ACCU 1;

che la stessa è stata

interrogata quel giorno ed ha correttamente e onestamente ammesso di essere

giunta in Svizzera il 3 febbraio 2007 senza permesso di lavoro per esercitare

la prostituzione (cfr. verbale 3 aprile 2007);

che effettivamente ella ha poi

praticato questo mestiere a __________ e a __________;

che per questa attività non

autorizzata e l’illecita presenza sul territorio elvetico il Sostituto

Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa che ci occupa;

che il decreto di accusa è

stato intimato personalmente all’imputata in polizia il 5 aprile 2007, giorno

in cui le è stato restituito anche il passaporto che era stato trattenuto al

termine dell’interrogatorio;

che al dibattimento, al quale

l’accusata non ha partecipato, il difensore ha sostenuto:

- che l’imputata è stata

maltratta nel corso dell’interrogatorio di polizia;

- che il sequestro del

passaporto è una grave lesione dei suoi diritti, come ha accertato il giudice

delle misure coercitive con sentenza 26 luglio 2007;

- che il verbale di

interrogatorio è nullo, perché l’accusata è stata sentita senza la presenza di

un avvocato, che doveva essere necessariamente presente sia che la procedura

fosse amministrativa (non è prevista l’esclusione del legale in questo ambito),

sia che fosse penale, perché l’art. 61 cpv. 3 CPP che sancisce che non sono

ammessi difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia si riferisce

solo agli accusati, ma non alle persone sospettate, come lo era l’imputata

quando è stata sentita;

- che non si poteva di

conseguenza impedirle di avere un avvocato; l’averlo comunque fatto ha causato

pressioni illecite;

- che venendo a mancare il

verbale viene sottratto il fondamento sul quale si basa l’accusa;

- che in altre parole non vi

alcuna prova che l’accusata abbia offerto prestazioni sessuali a un numero

indeterminato di persone, come richiesto dall’art. 2 LProst; a ben vedere non

si sa neppure se ella sia venuta in Svizzera per prostituirsi o semplicemente

per visitare un amico;

che la difesa ha quindi chiesto

il proscioglimento o semmai il rimando al Procuratore pubblico per ulteriori

accertamenti;

che preliminarmente si osserva

che il giudice delle misure coercitive non si è espresso sulla richiesta di

deposito del passaporto come tale (misura sostitutiva della carcerazione di per

sé possibile in materia di diritto degli stranieri secondo l’art. 2 LALMC), ma

ha affermato che è necessario che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione, cosa che in concreto non era

avvenuta;

che in ogni caso sia il

deposito del passaporto (e non sequestro come lo chiama il difensore) sia gli

asserti maltrattamenti subiti in occasione dell’interrogatorio nulla hanno a

che vedere con la commissione dei reati imputati all’accusata;

che se è vero che l’art. 61

cpv. 3 CPP per cui “non è ammessa la presenza di difensori agli

interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia” è inserito nel capitolo

concernente l’accusato e la sua difesa e la marginale dell’art. 61 CPP parla di

“interrogatorio dell’accusato”, il divieto di partecipare vale per tutti

gli interrogatori davanti agli agenti, quindi anche per gli indiziati, poiché

lo scopo della norma, inserita in quel punto della legge dal momento che lì si

regolano i diritti della difesa, è quello di permettere agli agenti di polizia,

peraltro senza formazione giuridica specifica, di poter operare con rapidità

nelle fasi iniziali di un’inchiesta (cfr. Rusca/Salmina/Verda,

Commento del CPPT, N. 12 all’art. 61);

che in questa fase, nella quale

si effettuano la maggior parte degli interrogatori di polizia, le persone

coinvolte non sono ancora accusate: se l’esclusione del difensore fosse data

solo in presenza di un accusato lo scopo perseguito dalla norma sarebbe

praticamente irraggiungibile;

che questa non poteva essere la

volontà del legislatore si evince pure dall’interpretazione degli altri

articoli del capitolo I del titolo II, per esempio da quella dell’art. 49

secondo il quale “l’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento

dell’assistenza di un difensore”: se avesse pregio l’opinione del difensore

una persona indiziata non potrebbe avvalersi di un difensore; cosa che in

realtà non può essere, perché non si può negare a un semplice prevenuto il

diritto di farsi rappresentare da un difensore, segnatamente per presentare

prove al Procuratore pubblico, contestare un provvedimento di indagine

preliminare che incide sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro

ecc.); né è concretamente possibile impedire a un prevenuto, a piede libero, di

chiedere tempestivo consiglio a un legale sulla propria difesa e a quest’ultimo

di intervenire presso il magistrato, tant’è che l’art. 118 cpv. 2 CPP prevede

l’obbligo di informare anche il semplice indiziato della facoltà di farsi

assistere da un difensore (cfr. Rusca/Salmina/Verda,

op. cit., N. 6 all’art. 49);

che quanto sopra vale a maggior

ragione nei procedimenti che sfociano in decreto di accusa – le cui norme sono

peraltro riservate dall’art. 61

cpv. 4 CPP – dove l’accertamento dei fatti è quasi sempre lasciato esclusivamente

nelle mani della polizia; se non dovessero essere utilizzabili i suoi verbali

non sarebbe più possibile emanare decreti di accusa;

che la censura della difesa è

quindi completamente destituita di fondamento e il verbale valido;

che neppure vi può essere

nullità del verbale per l’adombrata violazione dei diritti della difesa per

mancata concessione di un difensore, perché il diritto ad avere un legale non

significa l’obbligo di metterne uno a disposizione, salvo nei casi previsti

dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 CPP), che qui non ricorrono;

che peraltro non risulta dagli

atti che l’accusata ne abbia fatto richiesta;

che nel merito i fatti, oltre

ad essere ammessi, trovano conferma nelle circostanze in cui l’imputata ha

agito;

che non è quindi necessario

disquisire oltre per poter dichiarare l’accusata autrice colpevole dei reati

che le vengono imputati;

che la pena proposta dal

Sostituto Procuratore pubblico appare correttamente commisurata al grado di

colpa e proporzionata alle particolarità del caso specifico;

visti gli art. 42, 47, 49, 199 CP; 23

cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice

colpevole di:

1.1

esercizio

illecito della prostituzione

1.2

infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3

contravvenzione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1003/2007 del 5 aprile 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 50.-

(cinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

./. fr. 50.00 cauzione

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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