10.2007.140
Esercizio illecito della prostituzione
25 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2007.140
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 61 cpv. 3 CPPT 1994
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.140
DA
1003/2007
Bellinzona
25
ottobre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nel periodo dal
03.02.2007 al 2.04.2007 a __________ e a __________, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione omettendo di
annunciarsi alla Polizia Cantonale;
2. infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub. 1 soggiornato illegalmente in Svizzera
esercitando attività lucrativa abusiva, poiché sprovvista del richiesto
permesso di Polizia degli stranieri;
3. contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub.1, svolto attività abusiva quale prostituta
poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia;
reati previsti dagli art. 199
CP, 23 cpv. 1 LDDS, art. 23 cpv. 6 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1003/2007 di
data 5 aprile 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 50.- (cinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1
(uno).
3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
giudiziarie.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 aprile 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 25 ottobre 2007,
al quale è comparso unicamente il difensore, l'accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 14 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che a seguito di un controllo
di polizia effettuato il 3 aprile 2007 nell’esercizio pubblico __________ a __________
è stata fermata la cittadina brasiliana ACCU 1;
che la stessa è stata
interrogata quel giorno ed ha correttamente e onestamente ammesso di essere
giunta in Svizzera il 3 febbraio 2007 senza permesso di lavoro per esercitare
la prostituzione (cfr. verbale 3 aprile 2007);
che effettivamente ella ha poi
praticato questo mestiere a __________ e a __________;
che per questa attività non
autorizzata e l’illecita presenza sul territorio elvetico il Sostituto
Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa che ci occupa;
che il decreto di accusa è
stato intimato personalmente all’imputata in polizia il 5 aprile 2007, giorno
in cui le è stato restituito anche il passaporto che era stato trattenuto al
termine dell’interrogatorio;
che al dibattimento, al quale
l’accusata non ha partecipato, il difensore ha sostenuto:
- che l’imputata è stata
maltratta nel corso dell’interrogatorio di polizia;
- che il sequestro del
passaporto è una grave lesione dei suoi diritti, come ha accertato il giudice
delle misure coercitive con sentenza 26 luglio 2007;
- che il verbale di
interrogatorio è nullo, perché l’accusata è stata sentita senza la presenza di
un avvocato, che doveva essere necessariamente presente sia che la procedura
fosse amministrativa (non è prevista l’esclusione del legale in questo ambito),
sia che fosse penale, perché l’art. 61 cpv. 3 CPP che sancisce che non sono
ammessi difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia si riferisce
solo agli accusati, ma non alle persone sospettate, come lo era l’imputata
quando è stata sentita;
- che non si poteva di
conseguenza impedirle di avere un avvocato; l’averlo comunque fatto ha causato
pressioni illecite;
- che venendo a mancare il
verbale viene sottratto il fondamento sul quale si basa l’accusa;
- che in altre parole non vi
alcuna prova che l’accusata abbia offerto prestazioni sessuali a un numero
indeterminato di persone, come richiesto dall’art. 2 LProst; a ben vedere non
si sa neppure se ella sia venuta in Svizzera per prostituirsi o semplicemente
per visitare un amico;
che la difesa ha quindi chiesto
il proscioglimento o semmai il rimando al Procuratore pubblico per ulteriori
accertamenti;
che preliminarmente si osserva
che il giudice delle misure coercitive non si è espresso sulla richiesta di
deposito del passaporto come tale (misura sostitutiva della carcerazione di per
sé possibile in materia di diritto degli stranieri secondo l’art. 2 LALMC), ma
ha affermato che è necessario che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione, cosa che in concreto non era
avvenuta;
che in ogni caso sia il
deposito del passaporto (e non sequestro come lo chiama il difensore) sia gli
asserti maltrattamenti subiti in occasione dell’interrogatorio nulla hanno a
che vedere con la commissione dei reati imputati all’accusata;
che se è vero che l’art. 61
cpv. 3 CPP per cui “non è ammessa la presenza di difensori agli
interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia” è inserito nel capitolo
concernente l’accusato e la sua difesa e la marginale dell’art. 61 CPP parla di
“interrogatorio dell’accusato”, il divieto di partecipare vale per tutti
gli interrogatori davanti agli agenti, quindi anche per gli indiziati, poiché
lo scopo della norma, inserita in quel punto della legge dal momento che lì si
regolano i diritti della difesa, è quello di permettere agli agenti di polizia,
peraltro senza formazione giuridica specifica, di poter operare con rapidità
nelle fasi iniziali di un’inchiesta (cfr. Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPPT, N. 12 all’art. 61);
che in questa fase, nella quale
si effettuano la maggior parte degli interrogatori di polizia, le persone
coinvolte non sono ancora accusate: se l’esclusione del difensore fosse data
solo in presenza di un accusato lo scopo perseguito dalla norma sarebbe
praticamente irraggiungibile;
che questa non poteva essere la
volontà del legislatore si evince pure dall’interpretazione degli altri
articoli del capitolo I del titolo II, per esempio da quella dell’art. 49
secondo il quale “l’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento
dell’assistenza di un difensore”: se avesse pregio l’opinione del difensore
una persona indiziata non potrebbe avvalersi di un difensore; cosa che in
realtà non può essere, perché non si può negare a un semplice prevenuto il
diritto di farsi rappresentare da un difensore, segnatamente per presentare
prove al Procuratore pubblico, contestare un provvedimento di indagine
preliminare che incide sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro
ecc.); né è concretamente possibile impedire a un prevenuto, a piede libero, di
chiedere tempestivo consiglio a un legale sulla propria difesa e a quest’ultimo
di intervenire presso il magistrato, tant’è che l’art. 118 cpv. 2 CPP prevede
l’obbligo di informare anche il semplice indiziato della facoltà di farsi
assistere da un difensore (cfr. Rusca/Salmina/Verda,
op. cit., N. 6 all’art. 49);
che quanto sopra vale a maggior
ragione nei procedimenti che sfociano in decreto di accusa – le cui norme sono
peraltro riservate dall’art. 61
cpv. 4 CPP – dove l’accertamento dei fatti è quasi sempre lasciato esclusivamente
nelle mani della polizia; se non dovessero essere utilizzabili i suoi verbali
non sarebbe più possibile emanare decreti di accusa;
che la censura della difesa è
quindi completamente destituita di fondamento e il verbale valido;
che neppure vi può essere
nullità del verbale per l’adombrata violazione dei diritti della difesa per
mancata concessione di un difensore, perché il diritto ad avere un legale non
significa l’obbligo di metterne uno a disposizione, salvo nei casi previsti
dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 CPP), che qui non ricorrono;
che peraltro non risulta dagli
atti che l’accusata ne abbia fatto richiesta;
che nel merito i fatti, oltre
ad essere ammessi, trovano conferma nelle circostanze in cui l’imputata ha
agito;
che non è quindi necessario
disquisire oltre per poter dichiarare l’accusata autrice colpevole dei reati
che le vengono imputati;
che la pena proposta dal
Sostituto Procuratore pubblico appare correttamente commisurata al grado di
colpa e proporzionata alle particolarità del caso specifico;
visti gli art. 42, 47, 49, 199 CP; 23
cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice
colpevole di:
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
1.2
infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3
contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 1003/2007 del 5 aprile 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 50.-
(cinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
./. fr. 50.00 cauzione
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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