10.2007.141
Esercitare un'attività lucrativa abusiva, soggiornare in Svizzera senza regolare permesso e senza annunciarsi alla Polizia
25 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.141
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, PRPEN
Titolo:
Esercitare un'attività lucrativa abusiva, soggiornare in Svizzera senza regolare permesso e senza annunciarsi alla Polizia
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.141
DA
1005/2007
Bellinzona
25
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana
in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta
colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per
avere, nel periodo dal __________ al __________ a __________ e a __________,
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della
prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia Cantonale;
2. infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per
avere, nel circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 soggiornato
illegalmente in Svizzera esercitando attività lucrativa abusiva, poiché
sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
3. contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, svolto attività
abusiva quale prostituta poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 199 CP, art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS;
perseguita con
decreto d’accusa del 5 aprile 2007 n. 1005/2007 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 aliquote
da fr. 30.-- (trenta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2007;
indetto il
dibattimento 25 ottobre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata nelle
forme edittali, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 34, 42, 47, 199 CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
1.2
infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3
contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1005/2007 del 5 aprile 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per
un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 200.- (duecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr.
100.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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