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Decisione

10.2007.141

Esercitare un'attività lucrativa abusiva, soggiornare in Svizzera senza regolare permesso e senza annunciarsi alla Polizia

25 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 199 CP, art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS;

perseguita con

decreto d’accusa del 5 aprile 2007 n. 1005/2007 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 aliquote

da fr. 30.-- (trenta).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2007;

indetto il

dibattimento 25 ottobre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata nelle

forme edittali, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 47, 199 CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1

esercizio

illecito della prostituzione

1.2

infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3

contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e contravvenzione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1005/2007 del 5 aprile 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 200.- (duecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni

dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la

condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr.

100.00

tassa di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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