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Decisione

10.2007.146

Favorire il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana.

7 novembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con

decreto d’accusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna

dell'accusato:

1. Alla pena

pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.00.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00 (duecento).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese

giudiziarie di

fr. 50.00.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente

mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.

carica tasse

e spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr.

50.

- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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