10.2007.146
Favorire il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana.
7 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.146
Data decisione, Autorità:
07.11.2007, PRPEN
Titolo:
Favorire il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana.
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 93 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.146
DA
745/2006
Bellinzona
7
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della
Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per
avere, a __________ e a __________, nel periodo 26 luglio 2006 / 02 febbraio
2007, favorito il soggiorno illegale della cittadina brasiliana __________,
sapendo che non era in possesso del richiesto permesso della Polizia degli
stranieri;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna
dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da fr. 30.00.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00 (duecento).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese
giudiziarie di
fr. 50.00.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente
mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.
carica tasse
e spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr.
50.
- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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